La totalizzazione dei periodi contributivi e assicurativi maturati presso due o più enti di previdenza, in relazione a due o più attività lavorative svolte, alla prova dei fatti, mostra numerose ed impreviste anomalie che denunciano la particolare approssimazione con la quale il D.Lgs. n. 42/2006 ha disciplinato l'istituto.
In particolare l'aspetto che ha allontanato maggiormente l'istituto della totalizzazione dei periodi contributivi e assicurativi dal modello che era stato tratteggiato dal legislatore delegante con la L. n. 243/2004, è stato quello relativo al calcolo delle quote.
Il Legislatore delegante aveva, infatti, posto, quale criterio direttivo del calcolo delle quote spettanti a seguito della totalizzazione dei periodi assicurativi, quello secondo cui tali quote avrebbero dovuto essere calcolate secondo le norme vigenti presso ciascun ente al quale l'istante fosse o fosse stato iscritto.
Con il D.Lgs. n. 42/2006, invece, è stato accolto, in via generale (sia pure con taluni temperamenti), il sistema contributivo per il calcolo delle quote derivanti dalla totalizzazione dei periodi contributivi a prescindere dal sistema in concreto vigente presso gli enti a cui l'istante sia o sia stato iscritto.
La previsione del sistema contributivo per il calcolo delle quote sembrava dover disincentivare il ricorso alla totalizzazione dei periodi contributivi ed assicurativi in ragione della presumibile compressione, in termini economici, delle aspettative previdenziali maturate.
A temperare i presunti effetti lesivi nei confronti degli assicurati, sono intervenute le Circolari del Ministero del Lavoro del 2 marzo 2006, quella Inps del successivo mese di giugno e quella Inpdap del mese di gennaio 2007 che hanno stabilito il principio secondo cui, nel rispetto dei diritti quesiti, ove l'assicurato abbia maturato, a prescindere dalla totalizzazione, i requisiti per accedere al trattamento richiesto, il calcolo della quota avverrà secondo le norme ordinarie vigenti presso l'ente e non secondo le norme poste dal D.Lgs. n. 42/2006.
E, tuttavia, al riscontro dei fatti, il calcolo della quota con il sistema contributivo si è dimostrata, in molti dei casi, più vantaggioso rispetto al calcolo della quota con il sistema retributivo ma, ciò nonostante, con applicazione acritica delle circolari interpretative, l'Inps ha mantenuto il calcolo con il sistema retributivo in manifesta violazione di quanto stabilito con chiarezza dal comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 42/2006.
Ora, se con la circolare appare ammissibile un'interpretazione che si discosti dal chiaro tenore della legge per scopi di tutela del pensionando, del tutto inammissibile appare un calcolo della quota diverso da quello stabilito dal legislatore ove produca effetti sfavorevoli sull'ammontare della quota stessa spettante.
Ancora una volta, con ogni probabilità, la parola in merito passerà alla giurisprudenza.