Le pensioni di vecchiaia e vecchiaia anticipata e relativi supplementi in base al nuovo regolamento di previdenza Enpacl in vigore dall'1.1.2020 - quadro illustrativo e norme del regolamento
Le prestazioni pensionistiche di vecchiaia e di vecchiaia anticipata (ex pensione di anzianità) in favore dei consulenti del lavoro, così come previste dal nuovo regolamento di previdenza in vigore dal 1.1.2020 sono riconosciute a seguito di specifica domanda amministrativa che, in concorrenza degli ulteriori requisiti, ne segna anche la decorrenza. La decorrenza della prestazione dalla domanda è una tra le modifiche del regime di accesso alla pensione di vecchiaia che, in base al primo regolamento di attuazione delle attività previdenziale nonché in base alla legge n. 249 del 1991 aveva decorrenza dalla maturazione dei requisiti (in origine 65 anni d’età e 30 di contribuzione), a prescindere, quindi, dalla data della presentazione della domanda.
Per la pensione di vecchiaia è previsto il concorso di un’anzianità minima attualmente pari a 68 anni e che subirà ulteriori incrementi annuali sino a raggiungere, a regime, i 70 anni e un’anzianità contributiva minima di cinque anni. Ulteriore requisito, ove si acceda al pensionamento con meno di 70 anni di età, è quello che la misura della pensione non sia inferiore ad uno specifico limite (cinque volte l’importo del contributo soggettivo minimo a carico degli iscritti nell’anno di maturazione del diritto).
Per la pensione di vecchiaia anticipata, invece, è previsto il concorso di un’età anagrafica di almeno 60 anni e di un requisito contributivo e di iscrizione di almeno 36 anni. Quest’ultimo requisito subirà un progressivo incremento sino a raggiungere, a regime, quello di 40 anni di anzianità di iscrizione e contribuzione. Ulteriore necessario requisito di accesso a tale tipo di trattamento è la cancellazione dall’albo ma esclusivamente se si accede al trattamento con meno di 40 anni di anzianità. In caso di reiscrizione all’albo durante il godimento del trattamento esso subisce una sospensione.
La misura dei trattamenti di vecchiaia e di vecchiaia anticipata è determinata dalla somma di una quota pensionistica calcolata con il sistema contributivo e calcolata sulla base del montante dei contributi soggettivi, volontari e integrativi (limitatamente ai ¾) versati successivamente al 1.1.2013. Il montante contributivo annuale è rivalutato sulla base della media quinquennale della variazione dei flussi contributivi presso l’ente. Si tratta di una forma di rivalutazione del montante autonomamente elaborata dall’Enpacl e che si distingue, dunque, dal sistema di rivalutazione dei montanti contributivi di cui alla l. n. 335 del 1995 (variazione della media quinquennale del PIL). Non risulta chiaro se sia ipotizzabile una svalutazione del montante in ipotesi di flussi negativi.
Per gli iscritti che possano fare valere periodi di contribuzione precedenti l’1.1.2013, la pensione così calcolata è maggiorata di una quota pensionistica calcolata secondo le precedenti norme in proporzione rispetto all’anzianità di iscrizione maturata sino all’1.1.2013.
Ogni triennio successivo alla maturazione della pensione di vecchiaia e vecchiaia anticipata, matura il diritto ad un supplemento pensionistico calcolato con lo stesso sistema contributivo di computo della quota base di pensione riferita alla contribuzione maturata successivamente all.1.1.2013.
Art. 1
1. L’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i Consulenti del Lavoro, di seguito “Ente”,
riconosce a favore degli iscritti le seguenti prestazioni:
a) vecchiaia
b) vecchiaia anticipata
c) inabilità
d) invalidità
e) reversibilità e indirette
f) indennità di maternità
g) provvidenze straordinarie
L’Ente inoltre provvede ad erogare trattamenti pensionistici ai sensi della normativa vigente in
materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 42, e
cumulo dei periodi assicurativi, di cui alla legge 24 dicembre 2012 n. 228, come modificata dalla
legge 11 dicembre 2016 n. 232.
2. Le pensioni di vecchiaia, vecchiaia anticipata, inabilità ed invalidità non sono cumulabili tra loro.
3. Le pensioni sono compatibili con i trattamenti pensionistici erogati da altri istituti previdenziali.
Articolo 2 La domanda
Tutte le prestazioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.
Articolo 3 Presentazione della domanda
La domanda diretta al riconoscimento del diritto alla pensione deve essere sottoscritta dal richiedente e corredata da copia del documento di identità. Deve essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o altri strumenti telematici messi a disposizione dall’Ente stesso. Può altresì essere consegnata a mano presso la sede dell’Ente direttamente dall’interessato, oppure inviata per raccomandata e, in tal caso, si intende presentata nel giorno risultante dal timbro a data apposto dall'ufficio postale di partenza.
Articolo 5 Pensione di vecchiaia
A decorrere dal 1 gennaio 2013, la pensione di vecchiaia è riconosciuta a coloro che abbiano compiuto sessantasei anni di età e abbiano maturato almeno cinque anni di iscrizione e contribuzione all’Ente, sempreché la misura della pensione spettante non sia inferiore a cinque volte l’importo del contributo soggettivo minimo a carico degli iscritti nell’anno di maturazione del diritto, come determinato ai sensi del successivo articolo 37. La misura minima della pensione non è richiesta per coloro che abbiano compiuto il settantesimo anno di età. La pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché siano soddisfatti i requisiti richiesti. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2013, il requisito anagrafico di cui al comma 1 è aumentato di un anno ogni tre solari, fino al raggiungimento del settantesimo anno di età. 3. Con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2013, la quota di pensione annua corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi al pensionamento, per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A della legge 8 agosto 1995 n.335 e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'età dell’iscritto al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'iscritto al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell’iscritto ed il numero dei mesi. Concorrono a determinare il montante contributivo il totale dei contributi soggettivi, versati ai sensi del successivo articolo 37, nonché le somme corrisposte a titolo di contribuzione volontaria, di riscatto e di ricongiunzione per periodi afferenti ad annualità successive all’anno 2012. Concorrono, altresì, a determinare il montante contributivo i contributi integrativi versati tempo per tempo a decorrere dal 1 gennaio 2013 con esclusione, a partire dal 1 gennaio 2014, dell'importo relativo ad un quarto di tale contributo che, in ogni caso, non potrà essere inferiore all’importo corrispondente al contributo integrativo minimo di cui al comma 5 del successivo articolo 38, come annualmente determinato. Il montante contributivo è rivalutato su base composta il 31 dicembre di ciascun anno. Sono escluse dalla rivalutazione le somme versate nello stesso anno. Il tasso annuo di capitalizzazione dei montanti è dato dal tasso di variazione del gettito contributivo mediamente accertato nel quinquennio precedente, pari alla media geometrica quinquennale dei tassi annui di variazione del medesimo gettito contributivo dei cinque anni precedenti l’anno in cui rivalutare i montanti, opportunamente corretto degli effetti delle variazioni dell’aliquota del contributo soggettivo e dell’aliquota del contributo integrativo eventualmente intervenute. Ai fini del computo della variazione del gettito contributivo si considerano i contributi soggettivi e integrativi obbligatori nonché i contributi volontari, con l’esclusione della contribuzione facoltativa di cui all’articolo 48 del presente Regolamento. 4. Sino a tutto il 31 dicembre 2019, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 3, il tasso annuo di capitalizzazione dei montanti è pari al 90 per cento della media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito dall’Ente con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. Qualora il tasso di capitalizzazione risulti superiore a quello derivante dall'applicazione della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n.335, si applica quest'ultimo. 5. Per gli iscritti che possono far valere periodi di contribuzione antecedenti il 1° gennaio 2013, la pensione calcolata con il metodo contributivo è maggiorata di tanti trentesimi, quanti sono gli anni di anzianità contributiva fino al 31 dicembre 2009 e dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2012, delle pensioni base in misura fissa, come stabilite per ciascun periodo dalla previgente normativa, e precisamente: a) per gli anni di iscrizione maturati fino al 31 dicembre 2009 euro 8.773,00; b) per gli anni di iscrizione maturati dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2012 euro 9.000,00.
Detti importi sono soggetti a rivalutazione sulla base della variazione dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall’Istat. 6. La misura della pensione, come determinata in base ai commi 3 e 5, è aumentata in funzione dei versamenti per contribuzione integrativa e facoltativa, nella misura così stabilita: a) di una quota pari al 7,5 per cento dell'ammontare fino al 31 dicembre 1991 dei contributi per marche “Russo Spena”; b) di una quota pari al 10 per cento dei contributi integrativi versati sino al 31 dicembre 2002; c) di una quota pari all’8 per cento dei contributi integrativi versati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2012; d) di una quota calcolata con il sistema contributivo, prendendo a base la contribuzione facoltativa di cui al successivo articolo 48, tempo per tempo versata. 7. Il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi di cui al precedente comma 6, lettera d), è pari al 90 per cento della media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito dall’Ente con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. 8. Ove i tassi di capitalizzazione calcolati ai sensi dei commi 3, 4 e 7 del presente articolo risultassero inferiori all’1,5%, i montanti saranno comunque rivalutati al tasso dell’1,5%. 9. Il maggior onere derivante dall’applicazione del tasso minimo garantito dell’1,5% di cui al precedente comma è recuperato attraverso un’adeguata decurtazione della rivalutazione dei montanti da operarsi nel primo anno in cui i tassi calcolati ai sensi dei commi 3, 4 e 7 risultino superiori all’1,5%. La decurtazione non può comunque implicare l’applicazione di un tasso di capitalizzazione inferiore a quanto previsto dal comma 8.
Ove la decurtazione annuale applicata ai sensi del presente comma non sia sufficiente a recuperare per intero il maggior onere derivante dall’applicazione del tasso di capitalizzazione minimo dell’1,5%, successive decurtazioni annuali saranno applicate fino al recupero totale del montante dei maggiori rendimenti a suo tempo accreditati. 10. I tassi annui di capitalizzazione di cui ai commi 3, 4, 7, 8 e 9 del presente articolo sono stabiliti con delibera del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre ad approvazione dei Ministeri vigilanti.
Articolo 6 Pensione di vecchiaia anticipata
A decorrere dal 1 gennaio 2013, la pensione di vecchiaia anticipata è riconosciuta a coloro i quali siano in possesso del requisito anagrafico dei sessanta anni di età e abbiano maturato almeno trentasei annualità di iscrizione e contribuzione, compresa l’anzianità derivante da ricongiunzione o riscatto. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2013, fermo restando il requisito anagrafico di cui al comma 1, quello di iscrizione e contribuzione è aumentato di un anno ogni due solari, fino a quaranta anni. 3.Il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata è subordinato alla cancellazione dall’Albo dei Consulenti del Lavoro, unicamente per coloro che abbiano maturato un’anzianità contributiva e di iscrizione inferiore a quaranta anni. In detti casi la pensione decorre dal mese successivo a quello di cancellazione ovvero a quello di presentazione della domanda di pensione, se successiva. 4. La misura della pensione di vecchiaia anticipata è determinata con le disposizioni di cui all’articolo 5. 5. In caso di reiscrizione all’Albo dei Consulenti del Lavoro la corresponsione della pensione è interrotta con effetto da tale momento ed è ripristinata dal giorno successivo alla nuova cancellazione. I contributi soggettivi e integrativi versati nel periodo di reiscrizione, concorrono a determinare una quota di pensione calcolata con le modalità di cui all’articolo 5, erogata a decorrere dall’anno successivo alla nuova cancellazione.
Articolo 7 Supplemento pensionistico per il trattamento di vecchiaia e vecchiaia anticipata
Coloro che dopo il conseguimento della pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata continuano l’esercizio della professione, hanno diritto ad un supplemento della pensione stessa, da erogare al compimento di ogni triennio in base ai contributi soggettivi ed integrativi versati nel periodo, calcolato a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di decorrenza del trattamento pensionistico. 2. La misura del supplemento è determinata con le modalità di cui all’articolo 5. 3. Per le annualità di contribuzione antecedenti il 1 gennaio 2013, la misura del supplemento è determinata in base alla previgente normativa. 4. Il supplemento si applica, con le modalità richiamate, anche ai trattamenti erogati in regime di totalizzazione e cumulo dei periodi assicurativi. 5. La contribuzione versata dalla decorrenza della pensione alla data del 31 dicembre dello stesso anno, è utile per la rideterminazione della pensione, calcolata con le modalità di cui all’articolo 5.