Riliquidazione delle pensioni di Dottori Commercialisti e Ragionieri Collegiati

 

 

Con sentenza di condanna della Cassa Commercialisti del 10 maggio 2013 della Corte di Appello di Milano e ordinanza di inammissibilità del ricorso della Cassa Ragionieri della Corte di Cassazione del 6 agosto 2013, è stato affermato il diritto dei ragionieri e dei dottori commercialisti a vedersi riliquidare la quota reddituale della pensione sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore dei regolamenti che hanno disposto il passaggio al sistema contributivo con il contestuale innalzamento del numero dei redditi da inserire in base pensionabile con riferimento alla quota pensionistica riferibile alle anzianità contributive pregresse.

Le due pronunce affrontano numerosi nodi che risultavano ancora non del tutto pacifici nella giurisprudenza in quanto si riferiscono a pensionamenti attuati dopo il 2007, dopo, cioè, l'entrata in vigore della legge n. 296 del 2006 che ha modificato, con il comma 763, l'art. 3 comma 12 della legge n. 335 del 1995 che fissa i criteri di esercizio dell'autonomia regolamentare di tali enti previdenziali.

Orbene, le pronunce suddette hanno chiarito definitivamente il principio che, a prescindere dalla data del pensionamento, è l'art. 3 comma 12 della legge n. 335 del 1995 nella sua versione ante modifica che costotuisce il parametro per valutare la legittimità dei regolamenti controversi in quanto adottati il 20 dicembre 2003 (il regolamento di esecuzione della Cassa Ragionieri) ed il 14 luglio 2004 (il regolamento della Cassa Commercialisti).

Intreressante e puntuale risulta poi la Corte di Appello di Milano nella parte in cui ha precisato, a chiare lettere, che il rispetto del criterio del pro rata impone l'individuazione dei redditi da porre in base pensionabile a ritroso a decorrere dalla data del pensionamento e non a ritroso a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti previdenziali (come da questi stabilito).

Entrambe le pronunce hanno poi ribadito che la norma di salvezza contenuta nel comma 763 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 non è una sanatoria dei regolamenti illegittimi precedentemente emanati dalla Cassa Ragionieri e dalla Cassa Commercialisti e che il nuovo art. 3 comma 12 della legge n. 335 del 1995 (versione post modifiche apportate dalla Finanziaria del 2007), costituirà il parametro per valutare la legittimità dei soli regolamenti che saranno emanati successivamente al 2007. 

 

sentenza_cda_milano 2013

 

ordinanza_cassazione_2013   

 

LA QUESTIONE DI DIRITTO 

 

Le recenti riforme previdenziali deliberate da ragionieri e commercialisti sono, come era prevedibile, attualmente oggetto di un fitto contenzioso diffuso su tutto il territorio nazionale vertente sulla legittimità delle singole disposizioni delle riforme impugnate sotto il profilo del mancato rispetto dei limiti di cui all'art. 3 comma 12 della L. n. 335/95 e, in particolare, sotto il profilo del mancato rispetto del vincolo del pro rata.
Tra i provvedimenti più incisivi delle riforme, sotto il profilo finanziario, vi è stato il consistente innalzamento degli anni reddituali da porre all'interno della base pensionabile relativa alla quota reddituale della pensione. Tali provvedimenti hanno prodotto un considerevole abbattimento dell'importo delle pensioni via via maturate a decorrere dall'entrata in vigore delle riforme ma sono stati e sono tutt'ora oggetto, come prevedibile, di un altrettanto considerevole contenzioso in considerazione dell'evidente violazione del principio del pro rata di cui all'art. 3 comma 12 della L. n. 335/95. Tale disposizione, nel testo anteriore a quello modificato dall'art. 1 comma 763 della Finanziaria 2007, prevedeva che gli enti dei liberi professionisti potessero adottare provvedimenti di variazione dei criteri di determinazione delle pensioni con il rispetto del pro rata con riferimento alle anzianità maturate sino all'entrata in vigore dei provvedimenti stessi. In tale prospettiva l'interpretazione lineare della norma implica che l'innalzamento del numero di redditi da inserire nella base pensionabile può avere effetto solo sulle anzianità maturate successivamente all'entrata in vigore delle riforme e non su quelle maturate in precedenza.
In tal senso, tutte le pensioni maturate da Dottori Commercialisti e Ragionieri Collegiati successivamente all'entrata in vigore delle Riforme potrebbero dover essere riliquidate ove si consolidasse l'orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito che ha ritenuto e tutt'ora ritiene che i regolamenti delle Casse di Previdenza che non rispettino i limiti posti dall'art. 3 comma 12 della L. n. 335/95 debbano essere disapplicati con la conseguente applicazione delle previgenti disposizioni di di legge.
In tale prospettiva, le quote reddituali delle pensioni maturate da Dottori Commercialisti e Ragionieri Collegiati successivamente all'entrata in vigore delle Riforme, dovrebbero essere calcolate, nel rispetto del pro rata, prendendo in considerazione, nella base pensionabile, gli ultimi quindici redditi a decorrere dall'anno del pensionamento.

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