Modello di contratto costitutivo di joint venture
Contratto costitutivo di joint venture tra
imprese
Tra le parti
– <...>, con sede in
<...> (<...>), via <...> n. <...> e capitale sociale di
Euro <...> (<...>), iscritta nel Registro delle Imprese di
<...> al n. <...>, C.F. <...>, P.IVA, rappresentata ai fini
del presente contratto da <...>, quale <...>, nato a <...>
(<...>) il <...>, residente a <...> (<...>), via
<...> n. <...>, C.F. <...>,
E
– <...>, con sede in
<...> (<...>), via <...> n. <...> e capitale sociale di
Euro <...> (<...>), iscritta nel Registro delle Imprese di
<...> al n. <...>, C.F. <...>, P.IVA <...>,
rappresentata ai fini del presente contratto da <...>, quale <...>,
nato a <...> (<...>) il <...>, residente a <...>
(<...>), via <...> n. <...>, C.F. <...>,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1) Denominazione
<...> <...> si
riuniscono in joint venture denominata per la costruzione di <...>
nell’ambito del <...>.
2) Sede
La sede operativa della
joint venture è stabilita a <...> in <...> e funge da sede di
coordinamento.
3) Oggetto della joint
venture
La joint venture ha per
oggetto <...>.
Le parti associate si
impegnano a fare fronte agli impegni, doveri e obblighi tutti scaturenti dalla
partecipazione alla joint venture con vincolo di responsabilità congiunta e
solidale.
A tal fine la joint venture
compirà tutto quanto necessario ed opportuno per il conseguimento delle
suddette finalità.
4) Quote di partecipazione
La partecipazione alla joint
venture è ripartita come segue:
– 40% a <...>
– 60% a <...>
5) Durata
La joint venture ha la
durata di anni <...>.
6) Organi della joint
venture
Sono organi della joint
venture:
– il Comitato Direttivo
– il Presidente e il
Vice-Presidente
– la Direzione del Cantiere.
7) Comitato direttivo -
Composizione - Presidente e vice presidente
Il Comitato Direttivo viene
nominato dalle società associate ed è composto da <...> delegati nominati
dalle parti, possono inoltre essere nominati sostituti.
In qualsiasi momento venga a
mancare, per dimensioni, per revoca da parte della società associata designante
o per altra causa qualcuno dei membri del Comitato Direttivo, la società che
l’aveva designato provvederà senza indugio alla sua sostituzione.
Verranno designati un
Presidente, che è anche Presidente della joint venture, e un Vice-Presidente,
che è anche Vice-Presidente della joint venture, ai quali viene conferita la
legale rappresentanza della joint venture.
8) Comitato direttivo -
Poteri
Il Comitato Direttivo è
investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il
conseguimento degli scopi della joint venture ed è pertanto autorizzato a
deliberare e porre in essere tutti gli atti inerenti, necessari ed opportuni
per tale conseguimento.
Il Comitato Direttivo può
delegare, con semplice delibera, in tutto o in parte i suoi poteri sia a propri
membri e supplenti che a terzi.
9) Comitato Direttivo - Riunioni
- Delibere
Il Comitato Direttivo si
riunisce ogni qualvolta il Presidente o il Vicepresidente, oppure le associate,
lo ritengano opportuno o ne faccia richiesta anche uno solo dei suoi
componenti, di norma trimestralmente.
La convocazione deve essere effettuata
dal Presidente o dal Vice-Presidente mediante telegramma o in altra forma
ritenuta opportuna.
In caso di urgenza la
convocazione può essere anche a mezzo telefax. Per la validità delle riunioni
occorre, in ogni caso, la presenza di un membro rappresentante delle società
associate.
Ogni membro, compresi il
Presidente e il Vice-Presidente, ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono
assunte a maggioranza assoluta.
In assenza di maggioranza
assoluta, il voto del Presidente del Comitato Direttivo sarà determinante per
tutto quanto attiene l’avanzamento dei lavori; verranno invece demandate ai
soci tutte le altre decisioni.
Ogni qualvolta lo reputi
necessario il Comitato Direttivo può avvalersi della collaborazione di
specialisti delle società associate, in campo tecnico ed amministrativo -
finanziario.
Ad ogni riunione si dà luogo
alla verbalizzazione delle deliberazioni assunte.
10) Obblighi delle parti
Le parti si obbligano:
– -a rispettare le
norme del presente accordo associativo e le eventuali ulteriori norme e
regolamenti che saranno deliberati dal Comitato Direttivo;
– -a comunicare
tempestivamente alla joint venture, mediante lettera raccomandata, le eventuali
variazioni della ragione e della forma sociale, della sede legale, dei
componenti degli organi direttivi;
– -a porre a
disposizione della joint venture, anche indirettamente, i mezzi e le risorse
operative necessarie per l’andamento degli obblighi assunti dalla joint venture
e ciò in proporzione delle rispettive quote di partecipazione indicate al
precedente art. 4.
Ogni parte risponde verso la
joint venture e, occorrendo, verso le altre società associate, per
l’inadempimento degli obblighi assunti.
11) Conti di esercizio
L’ufficio di coordinamento
della joint venture tiene le situazioni secondo disposizioni che saranno volta
per volta emanate dal Comitato Direttivo.
12) Mediazione
Ogni vertenza che potesse
eventualmente insorgere fra le società associate in ordine all’interpretazione
ed all’applicazione del presente contratto dovrà essere preliminarmente oggetto
di un tentativo di mediazione, secondo il regolamento del servizio di
conciliazione di<…..>, con gli effetti previsti dal d.lgs. n. 28 del
2010.
Le parti si impegnano a
ricorrere alla mediazione prima di dare inizio al procedimento arbitrale di cui
al 13) del presente contratto.
13) Clausola arbitrale
Ogni vertenza che potesse
eventualmente insorgere fra le società associate in ordine all’interpretazione
ed applicazione del presente contratto sarà riferita al giudizio di un collegio
arbitrale costituito da tre membri di cui uno nominato da ciascuna delle parti
ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dai due membri prescelti.
In caso di disaccordo sulla
designazione dell’arbitro Presidente, esso sarà nominato dal Presidente del
Tribunale di <...>, su istanza della parte più diligente.
Il collegio arbitrale
giudicherà secondo diritto in via rituale.; sede dell’arbitrato sarà
<…..>; lingua dell’arbitrato è <...>.
14) Legislazione di rinvio
Il presente contratto è
regolato dalla legge <...>.
Letto,
approvato e sottoscritto a <...>, il <...>.
<...>,
firma
<...>,
firma