Modello di ordinanza di mutamento del rito e di separazione delle cause nell'ambito di un procedimento Fornero anche per cause da trattare con il rito ordinario
Argomenti corrrelati
IL TRIBUNALE DI
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott..........
all’udienza del ...................., all’esito della camera di consiglio (ore 17,30) ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. 4296 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell’anno 2013, vertente
TRA
.............. (con l'avv.to................)
RICORRENTE
E
....................(con l'avv.to....................)
CONVENUTA
- rilevato che il ricorrente, deducendo di essere stato licenziato con lettera del 19-20 ottobre 2007 per superamento del periodo di comporto, chiede ordinarsi la reintegrazione nel posto di lavoro con le ulteriori pronunce, ex art. 18 l. n. 300/1970;
- che, inoltre, chiede condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivati dalla violazione dell’art. 2087 c.c. e delle disposizioni in materia di tutela e sicurezza sul luogo di lavoro;
- che l’art. 1, comma 47 e segg., l. n. 92/2012, ha previsto uno speciale rito per le “controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro”;
- che, il successivo comma 48 stabilisce che “Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del pre-sente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi”;
- che il nuovo rito speciale, in considerazione del rilievo pubblicistico della disciplina espressamente indicato dall’art. 1, comma 1, lett. c) della medesima legge n. 92/2012, deve necessariamente essere seguito non potendo neppure la concorde volontà delle parti derogarvi;
- e che le dette disposizioni sul nuovo rito si applicano a tutte le controversie instaurate dopo l’entrata in vigore delle legge n. 92/2012 (art. 1, comma 67) e, quindi, anche a quelle che abbiano ad oggetto licenziamenti intimati prima del 18 luglio 2012;
- considerato che la domanda di risarcimento danni non possa essere trattata con il rito speciale poiché, sebbene fondata sul medesimo comportamento del datore di lavoro che si assume posto a base della affermata illegittimità del licenziamento presuppone l’accertamento di ulteriori fatti costitutivi e cioè i danni stessi;
- ritenuto che, pertanto, essendo stato individuato correttamente il giudi-ce competente, ma essendo stata errata soltanto la scelta del rito quanto alla domanda di accertamento di illegittimità del licenziamento, debbano applicarsi le disposizioni di legge che consentono appunto il mutamento di rito;
- che, pertanto, deve disporsi la separazione dal presente giudizio della causa relativa all’impugnativa del licenziamento;
- ritenuto che per entrambe le cause non appare necessaria ulteriore attività istruttoria;
- visti gli artt. 103 e 420 c.p.c.;
ORDINA
la separazione della causa relativa all’impugnazione di licenziamento (capi 1 e 2 delle conclusioni del ricorso) da quella relativa al risarcimento dei danni (capi 3 e 4 delle conclusioni del ricorso);
ORDINA
il mutamento del rito da ordinario ex art. 414 e segg. c.p.c. a speciale ex art. 1, commi 48 e segg., l. n. 92/2012 relativamente alla causa di impugnazione del licenziamento;
FISSA
l’udienza del 23 gennaio 2014, ore 11,00, per la trattazione di entrambe le cause separate, autorizzando il ricorrente al deposito di note scritte fino al 31 dicembre 2013 e la convenuta al deposito, parimenti, di eventuali note di re-plica fino al 13 gennaio 2014;
MANDA
alla Cancelleria di formare distinto fascicolo della causa separata inserendovi copia degli atti contenuti nel fascicolo d’ufficio e del verbale di udienza con il presente provvedimento.
Addì................
Argomenti corrrelati