Ricorso ex art 700 cpc: i presupposti ed i requisiti per promuovere il ricorso, gli oggetti possibili del ricorso ex art. 700 cpc, modelli di ricorso
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Il ricorso ex art. 700 cpc è proponibile in tutti quei casi in cui risultano non utilizzabili, per mancanza dei relativi presupposti, le misure cautelari tipiche (sequestro conservativo, sequestro giudiziario, denuncia di nuova opera e danno temuto). In tale prospettiva il ricorso ex art. 700 cpc si caratterizza per essere un rimedio atipico e sussidiario. L'atipicità consiste nella possibilità di chiedere i provvedimenti d'urgenza che, secondo le circostanze appaiono più dionei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.
I presupposti per poter azionare l'art. 700 cpc sono:
1) il fondato motivo di temere l'insoddisfazione del proprio diritto (periculum in mora);
2) un pregiudizio imminente ed irreparabile che minacci il diritto durante il tempo per farlo valere in via ordinaria;
3) l'inesistenza di un altro provvedimento cautelare tipico idoneo.
Il ricorrente dovrà allegare e dimostrare la verosimile fondatezza della propria domanda (fumus boni iuris). Non sarà, all'uopo, necessario che il giudice maturi la certezza in ordine all'esistenza del diritto fatto valere con il procedimento ex art. 700 cpc essendo sufficiente un giudizio di probabilità e verosimiglianza in vista del futuro accertamento nella causa di merito.
Tra le vicende di fatto e giuridiche, inizialmente più discusse e successivamente riconosciute come tutelabili anche in via d'urgenza con il rimedio previsto dall'art. 700 cpc, ricordiamo:
Il ricorrente dovrà allegare e dimostrare la verosimile fondatezza della propria domanda (fumus boni iuris). Non sarà, all'uopo, necessario che il giudice maturi la certezza in ordine all'esistenza del diritto fatto valere con il procedimento ex art. 700 cpc essendo sufficiente un giudizio di probabilità e verosimiglianza in vista del futuro accertamento nella causa di merito.
Tra le vicende di fatto e giuridiche, inizialmente più discusse e successivamente riconosciute come tutelabili anche in via d'urgenza con il rimedio previsto dall'art. 700 cpc, ricordiamo:
a) la possibilità di anticipare gli effetti di una sentenza costitutiva (si pensi alla risoluzione di un contratto per inadempimento);
b) la possibilità di imporre un'obbligazione di fare infungibile (si pensi alla condanna alla reintegrazione nel posto del lavoro)
c) la possibilità di ottenere la cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale o di un'iscrizione ipotecaria, potendo detta formalità essere eseguita ai sensi dell'art. 2668 cco soltanto in forza di sentenza passata in giudicato.
Tra gli ulteriori significativi ambiti applicativi del ricorso ex art. 700 cpc ricordiamo:
1) in tema di assegno alimentare, la provvisoria determinazione del suo importo;
2) in materia di concorrenza commerciale, il divieto di usare marchi simili per evitare il pericolo di sviamento della clientela.
I provvedimenti ex art. 700 cpc sono idonei ad anticipare gli effetti della decisione di merito, sicchè la successiva instaurazione del giudizio ordinario di merito è facoltativa ed il giudice non deve assegnare un termine ad hoc. Per altro verso, in ipotesi di estinzione del giudizio di merito eventualmente intrapreso, il provvedimento d'urgenza non perde comunque efficacia.
I provvedimenti emessi all'esito di un ricorso ex art. 700 cpc perdono efficaicia quando vengono sostituiti ed assorbiti dalla sentenza sul merito, anche se non passata in giudicato;
escluso l'assoggettamento del provvedimento ai mezzi di impugnazione, l'unico rimedio esperibile è quello del reclamo, regolato dall'art. 669 terdecies cpc.
I provvedimenti ex art. 700 cpc sono idonei ad anticipare gli effetti della decisione di merito, sicchè la successiva instaurazione del giudizio ordinario di merito è facoltativa ed il giudice non deve assegnare un termine ad hoc. Per altro verso, in ipotesi di estinzione del giudizio di merito eventualmente intrapreso, il provvedimento d'urgenza non perde comunque efficacia.
I provvedimenti emessi all'esito di un ricorso ex art. 700 cpc perdono efficaicia quando vengono sostituiti ed assorbiti dalla sentenza sul merito, anche se non passata in giudicato;
escluso l'assoggettamento del provvedimento ai mezzi di impugnazione, l'unico rimedio esperibile è quello del reclamo, regolato dall'art. 669 terdecies cpc.