700 cpc in materia di licenziamento

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Con il ricorso ex art. 700 cpc è possibile domandare, in via d'urgenza, la reintegra nel posto di lavoro laddove si dimostri la verosimile fondatezza dell'illegittimità dell'impugnato licenziamento e il c.d. periculum in mora, il pericolo, cioè, che il tempo necessario per giungere ad una pronuncia sul merito pregiudichi irreparabilmente il diritto che si intende far valere.
 
In tale prospettiva, il danno economico, onde costituire motivo sufficiente per legittimare un ricorso ex art. 700 cpc volto ad impugnare un licenziamento illegittimo, deve consistere in qualcosa di diverso ed ulteriore rispetto alla mera mancanza temporanea della provvista economica derivante dalla mancata percezione della retribuzione.
 
In altri termini, deve trattarsi di un danno che non possa essere reintegrato dalla successiva percezione degli emolumenti e del risarcimento del danno.
 
Inoltre, alla luce delle recenti innovazioni approtate dalla Riforma Fornero all'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, val la pena ricordare che la reintegrazione nel posto di lavoro può essere domandata solo laddove il licenziamento sia nullo ovvero risulti inesistente il fatto addebitato e posto a fondamento della sanzione espulsiva per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero, ancora, manifestamente insussistente il giustificato motivo addotto. La reintegra è altresì prevista nell'ipotesi in cui, in relazione all'addebito formulato, il CCNL applicabile in azienda preveda espressamente solo la sanzione conservativa



TRIBUNALE DI ....
Sezione Lavoro
RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA

EX ART. 700 C.P.C. e 18 Legge n 300 del 1970
 
 per
 
il sig. ...., C.F. .... nato a .... e residente in .... alla via ...., rappresentato e difeso giusta procura a margine del presente atto dall'avv. ...., C.F. .... ...., PEC..................................FAX............................. presso il cui studio in .... alla via .... n. .... elegge domicilio per tutti gli effetti di legge;

contro
 
la soc ....,PI ......, in persona del AU legale rappresentante pro tempore, con sede in...............................;
 
 
Fatto
 
1) Il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della resistente, dal .... al ....[data del licenziamento], inquadrato nella qualifica di.... livello del CCNL....................... con mansioni di ....;


2) Con nota del .... al ricorrente veniva contestata la seguente infrazione disciplinare..............................;


3) Con nota del .... il ricorrente forniva alla società resistente le proprie giustificazioni chiedendo di essere sentito al riguardo;

4) L'audizione del ricorrente si teneva il giorno............alla presenza del rappresentante sindacale nominato dal ricorrente e, in detta occasione, il ricorrente contestava, così come già fatto in sede di giustificazioni formali, la fondatezza degli addebiti in punto di fatto ed in diritto sottolineava come, al più, gli stessi addebiti formulati avrebbero potuto determinare l'applicazioen della sanzione conservativa dellla sospensione del servizio per gg.............ai sensi dell'art.............del CCNL;

5) Con raccomandata A/R del .... il ricorrente ha impugnato in via stragiudiziale il licenziamento, in quanto illegittimo stante l'insussistenza dell'addotta giusta causa di licenziamento;

6) La società odierna resistente occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori [l'onere della prova del requisito dimensionale è della società resistente];

7) Il ricorrente ha, quale unica fonte di finanziamento del proprio nucleo familiare composto da............, la retribuzione e non possiede provviste finanziarie sufficienti a farvi fronte dovendo, peraltro, pagare il canone mensile di locazione dell'immobile ove risiede con la famiglia (si veda l'estratto conto bancario da cui risulta un saldo positivo di soli Euro 1000,00 e il contratto di locazione dell'appartamento ove risiede che prevede un canone di Euro 700,00).


Il provvedimento di licenziamento per giusta causa intimato all'odierno ricorrente è illegittimo per i seguenti motivi di diritto che di seguito saranno diffusamente esposti.

Nella specie, il ricorrente ritiene di domandare la reintegra ed i conseguenti provvedimenti giudiziali di carattere risarcitorio in via d'urgenza stante il concreto pericolo di subire un danno grave ed irreparabile nell'attesa di un giudizio sul merito.

Si è, infatti, evidenziato come il nucleo familiare del ricorrente sia composto da..........e come l'unica fonte di reddito del suddetto nucelo familiare sia costituita dalla retribuzione percepita in costanza di rapporto.
Ove dovesse tardare una decisione di merito, in considerazione dell'assenza di provvista finanziaria, vi è il concreto rischio di subire un provvedimento di sfratto da parte del locatore dell'immobile ove l'odierno ricorrente risiede con la famiglia.

 
Sul fumus boni iuris



Il licenziamento intimato risulta palesemente pretestuoso in quanto fondato su circostanze assolutamente false. In particolare, mai il ricorrente ha pronunciato le parole che gli vengono riferite nella lettera di contestazione disciplinare.
In ogni caso, come appare evidente dalla lettura dell'art............del CCNL applicato in azienda, l'addebito contestato potrebbe, al più, rientrare nell'alveo della norma di cui all'art. succitato che, per l'effetto, avrebbe condotto alla sanzione conservativa della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per una durata di....................
Tanto esposto e considerato il Sig............................... come sopra rappresentato e difeso
 
CHIEDE


 
che l’Ill.mo Giudice designato, presso il Tribunale di..............., in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia dichiarare nullo e/o illegittimo il licenziamento per giusta causa comunicato dalla .... al .... con nota del ...., e, per l'effetto, condannare ai sensi dell'art. 18, l. n. 300/1970, la...., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Voglia, altresì, condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione.

 
5. In via istruttoria si depositano i seguenti documenti: a) contestazione disciplinare del.........b) replica e richiesta di audizione personale del ricorrente c) licenziamento intiato in data..........d) impugnativa del licenziamento intimato e) CCNL estratti f) contratto di locazione g) certificato anagrafico relativo alla composizione del nucelo familiare h) estratto conto bancario i) contratto di locazione del..........

Si chiede prova per testi con i Sigg.ri........................sui capitoli della premessa in fatto da intendersi come capitoli di prova emendati di ogni componente valutativa; sui medesimi capitoli si chiede che il Giudice voglia ammettere interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta


[luogo e data] ....

L'Avvocato [firma] ....




Cassazione civile  sez. lav. 25 gennaio 2011 n. 1690


In tema di licenziamento illegittimo l'indennità prevista dall'art. 18, comma 5, legge n. 300 del 1970, può essere chiesta al datore di lavoro anche con il ricorso per ottenere il provvedimento cautelare di reintegrazione nel posto di lavoro ed il corrispondente obbligo del datore di lavoro nasce in tal caso con il provvedimento cautelare, salvo il suo successivo venir meno in caso di esito negativo del giudizio.


Cassazione civile  sez. lav. 01 dicembre 2010 n. 24350


La disposizione dell'art. 18, comma 5, legge n. 300 del 1970, stabilita per le sentenze che dispongono la reintegrazione, deve intendersi analogicamente estesa anche ai provvedimenti cautelari di eguale contenuto, non rilevando in senso contrario, la circostanza che ad essi non sia seguito il giudizio di merito; ne consegue che, nell'ipotesi in cui il lavoratore, licenziato e successivamente reintegrato con provvedimento d'urgenza, non riprenda il lavoro nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'invito in tal senso rivoltogli dal datore di lavoro (ovvero nel diverso termine indicato nel suddetto provvedimento), il rapporto deve ritenersi risolto, con preclusione dell'esercizio di opzione per l'indennità sostitutiva. (Nella specie, la lavoratrice che all'esito del provvedimento cautelare di reintegra non aveva ripreso servizio, rendendosi così destinataria di una sanzione disciplinare per l'ingiustificata assenza aveva esercitato la detta opzione all'esito della sentenza di merito che aveva poi riconosciuto le sue ragioni; la S.C., nell'affermare il principio su esteso, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto tempestiva l'opzione esercitata dalla lavoratrice comunque nel termine di 30 giorni dall'invito a riprendere l'attività lavorativa rivoltale dopo il rigetto del reclamo in sede cautelare, e quando la causa era stata già decisa nel merito, sicché il titolo per l'esercizio del diritto di opzione era costituito non più dall'ordinanza cautelare ma dal dispositivo della sentenza e il licenziamento era intervenuto nel corso dello spatium deliberandi riconosciuto alla lavoratrice per decidere se dare corso alla reintegra ovvero optare per l'indennità sostitutiva).


Tribunale  S.Maria Capua V.  sez. lav. 13 maggio 2010


L'esistenza del "periculum in mora", ai fini della concessione del provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. deve essere accertata caso per caso in relazione all'effettiva situazione socio economica del "lavoratore", talché il ricorrente é tenuto ad allegare e provare circostanze (in ordine alla sua situazione familiare, alla necessità di affrontare spese indilazionabili, alla compromissione del suo equilibrio psico fisico) dalle quali emerga che la perdita del posto di lavoro o la mancata assunzione e quindi la conseguente perdita (o mancata acquisizione) della retribuzione possa configurarsi come fonte di pregiudizio irreparabile, così da permettere alla controparte l'esercizio di un'effettiva difesa ed al giudice di operare una verifica finalizzata alla tutela di un pregiudizio concretamente e non teoricamente irrimediabile, non potendo il "periculum in mora" reputarsi esistente "in re ipsa" neppure nel fatto stesso della disoccupazione, poiché, in caso contrario, ogni licenziamento integrerebbe il pregiudizio imminente ed irreparabile, così da rendere il ricorso all'art. 700 c.p.c. il rimedio ordinario per la contestazione della legittimità del recesso datoriale, in contrasto con la disciplina del processo del lavoro che prevede che la forma naturale di impugnativa del licenziamento sia il ricorso ex art. 414 c.p.c.



Tribunale  Bari  sez. lav. 15 aprile 2008


I requisiti della tutela cautelare sono la probabile esistenza del diritto, o "fumus boni iuris", nonché il "periculum in mora", vale a dire il pericolo del danno che potrebbe verificarsi per il ritardo del provvedimento definitivo a causa della lentezza del procedimento ordinario. Chi ricorre alla procedura ddurgenza deve quindi fornire al giudice unnevidenza del diritto, ovvero unnimmediata verosimiglianza di fondatezza delle sue pretese da acclararsi all'esito della cd. "summaria cognitio". Posto che il timore della trasformazione del pericolo di danno in danno effettivo e la conseguente urgenza non consentono al giudice una piena cognizione dei fatti, la particolare struttura della procedura ddurgenza comporta una ben precisa connotazione dell'attività istruttoria volta all'adozione del provvedimento e dell'utilizzazione di tali risultanze ai fini della delibazione della fattispecie. Infatti, il livello probatorio non è quello rigoroso del procedimento ordinario, risultando bastevole che dal ricorrente (o dal resistente, quando sia onerato della prova, come il datore nelle cause di licenziamento ) siano addotte circostanze sulle quali si fondi llapparenza del proprio buon diritto e che facciano ritenere probabile llesito del giudizio di merito, giustificando un provvedimento anticipatorio della decisione finale.
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