La trascrizione di domanda giudiziale

La trascrizione delle domande giudiziali inerenti atti soggetti a trascrizione assolve sostanzialmente ad una funzione prenotativa dell'effetto della successiva sentenza d'accoglimento. A decorrere, infatti, dalal data della trascrizione della domanda, la trascrizione di eventuali atti successivi non potrà pregiudicare i diritti spettanti sulla base della sentenza che accogla la domanda trascritta. Per le domande di nullità  e di annullamento per incapacità legale del contratto, inoltre, la trascrizione della domanda effettuata entro cinque anni dalla trascrizione dell'atto impugnato pevarrà su eventuali trascrizioni anteriori effettuate nell'arco del quinquennio.
Le domande soggette a trascrizione sono individuate specificatamente dall'art. 2652 cc ed all'art. 2653 cc; il successivo art. 2654 cc stabilisce che la trascrizione della domanda debba essere curata anche a margine dell'atto trascritto cui essa si riferisce.
Qui di seguito abbiamo riportato la normativa i tema di trascrizione della domanda giudiziale e la nota di trascrizione
 
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art 2652 cc

Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi.
[I]. Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'articolo 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti [225 ss. trans.; 962 c.p.c.]:
1) le domande di risoluzione dei contratti [1453, 14582] e quelle indicate dal secondo comma dell'articolo 648 e dall'ultimo comma dell'articolo 793, le domande di rescissione [763, 1447 ss.], le domande di revocazione delle donazioni [800 ss.], nonché quelle indicate dall'articolo 524.
Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
2) le domande dirette a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre [2932].
La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;
3) le domande dirette a ottenere l'accertamento giudiziale [216 ss. c.p.c.] della sottoscrizione di scritture private [2702 ss.] in cui si contiene un atto soggetto a trascrizione o a iscrizione.
La trascrizione o l'iscrizione dell'atto contenuto nella scrittura produce effetto dalla data in cui è stata trascritta la domanda;
4) le domande dirette all'accertamento della simulazione [1414 ss.] di atti soggetti a trascrizione.
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
5) le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori [2901].
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
6) le domande dirette a far dichiarare la nullità [1418 ss.] o a far pronunziare l'annullamento [1425 ss.] di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione [2665].
Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Se però la domanda è diretta a far pronunziare l'annullamento per una causa diversa dall'incapacità legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso [1445; 227 trans.];
7) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte.
Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 534, se la trascrizione della domanda è eseguita dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'acquisto, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario [227 trans.];
8) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima [554 ss.].
Se la trascrizione è eseguita dopo dieci anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda [227 trans.];
9) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell'articolo 404 dello stesso codice.
Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda [226, 227, 231 trans.].
[II]. Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

art 2653 cc
Altre domande e atti soggetti a trascrizione a diversi effetti.
[I]. Devono parimenti essere trascritti [225 ss. trans.]:
1) le domande dirette a rivendicare la proprietà [948] o altri diritti reali di godimento [1079] su beni immobili e le domande dirette all'accertamento dei diritti stessi.
La sentenza pronunziata contro il convenuto indicato nella trascrizione della domanda ha effetto anche contro coloro che hanno acquistato diritti dal medesimo in base a un atto trascritto dopo la trascrizione della domanda;
2) la domanda di devoluzione del fondo enfiteutico [972, 973].
La pronunzia di devoluzione ha effetto anche nei confronti di coloro che hanno acquistato diritti dall'enfiteuta in base a un atto trascritto posteriormente alla trascrizione della domanda [9742];
3) le domande e le dichiarazioni di riscatto [1500 ss.] nella vendita di beni immobili.
Se la trascrizione di tali domande o dichiarazioni è eseguita dopo sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del riscatto, restano salvi i diritti acquistati dai terzi dopo la scadenza del termine medesimo in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda o della dichiarazione [227 trans.];
4) le domande di separazione degli immobili dotali e quelle di scioglimento della comunione tra coniugi avente per oggetto beni immobili [166-bis, 191].
La sentenza che pronunzia la separazione o lo scioglimento non ha effetto a danno dei terzi che, anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno validamente acquistato dal marito diritti relativi a beni dotali o a beni della comunione;
5) gli atti e le domande che interrompono il corso dell'usucapione di beni immobili [1165, 1167, 2943 ss.].
L'interruzione non ha effetto riguardo ai terzi che hanno acquistato diritti dal possessore in base a un atto trascritto o iscritto, se non dalla data della trascrizione dell'atto o della domanda [226, 231 trans.].
[II]. Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri (1).

art 2654 cc
Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione.
[I]. La trascrizione degli atti e delle domande indicati dai due articoli precedenti deve essere anche annotata in margine alla trascrizione o iscrizione, quando si riferisce a un atto trascritto o iscritto (1).

NOTA PER L'ANNOTAZIONE DI  DOMANDA   GIUDIZIALE
IN MARGINE AD ATTO TRASCRITTO
ALLA CONSERVATORIA
DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI ....
L'Avv. ...., con studio a ...., via ...., n. ...., quale procuratore e difensore di ....
CHIEDE
l'annotazione in margine all'atto di ...., trascritto in data .... presso codesto Ufficio, a carico di .... al n. .... vol. ...., della domanda giudiziale di .... proposta dal Sig. .... con atto di citazione notificato il .... dall'ufficiale giudiziario del .... di ...., contro ....
A FAVORE DI
...., nato a ...., il ...., residente a ...., via ...., n. ....;
CONTRO
...., nato a ...., il ...., residente a ...., via ...., n. .... con il quale ha convenuto il Sig. .... innanzi al Tribunale di .... per sentir dichiarare ....
Allega: certificato di trascrizione rilasciato il .... e copia autentica dell'atto di citazione notificato in data ....
...., li ....
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