Modello di contratto di locazione a uso abitativo di natura transitoria

Contratto di locazione a uso abitativo di natura transitoria

Il/La sig./soc. <...> (per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante), di seguito denominato “locatore”

concede in locazione

al/alla sig. <...> , di seguito denominato “conduttore”, identificato mediante <...> (documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all'autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell’art. 12, D.L. 21 marzo 1978, n. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 286/1998) che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in <...>, via <...>, n. <...>, piano <...>, scala <...>, int. <...>, composta di n. <...> vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.) <...> non ammobiliata/ammobiliata come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

 

TABELLE MILLESIMALI: proprietà <...>, riscaldamento <...>, acqua <...>, altre <...>

ESTREMI CATASTALI: <...>

certificaZIONE IMPIANTI: <...>

CERTIFICAZIONE ENERGETICA redatto in data <...> da <...>, Comune di <...> Sportello Unico, PG n. <...> che viene allegata al presente contratto e consegnata al conduttore, il quale dichiara anche di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica (ai sensi dell’art. 6, commi 2, 3 e 3 bis, D.Lgs. 192/05, così come modificato dalla Legge n. 90/13

 

La locazione è regolata dalle seguenti pattuizioni.

 

Art. 1 – Durata della locazione

Il contratto è stipulato per la durata di <...> mesi (la durata minima è di mesi uno e quella massima è di mesi diciotto), dal <...> al <...>, allorché, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 2, cessa senza bisogno di alcuna disdetta.

 

Art. 2 – Esigenza del locatore

Il locatore, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 431/1998 – di cui il presente tipo di contratto costituisce l’allegato C – e dall'Accordo tra <...> depositato il <...> presso il Comune di <...>, dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto: <...>

Il locatore ha l'onere di confermare il verificarsi di quanto ha giustificato la stipula del presente contratto di natura transitoria tramite lettera raccomandata da inviarsi al conduttore entro <...> giorni prima della scadenza del contratto. In caso di mancato invio della lettera oppure del venire meno delle condizioni che hanno giustificato la transitorietà, il contratto s'intende ricondotto alla durata prevista dall'art. 2, comma 1, della legge n. 431/1998. In ogni caso, ove il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla scadenza dichiarando di volerlo adibire a un uso determinato e non lo adibisca, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, a tale uso, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 431/1998 o, in alternativa, a un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

 

Art. 3 – Esigenza del conduttore

Ai sensi di quanto previsto dall'Accordo tra <...> depositato il <...> presso il Comune di <...>, le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l'esigenza di abitare l’unità immobiliare per un periodo non eccedente i <...> mesi per il seguente motivo: <...> che documenta allegando al presente contratto <...>

 

Art. 4 – Canone

Il canone di locazione è convenuto in euro <...>, importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore <...> [ovvero: a mezzo di bonifico bancario; ovvero: <...>] in n. <...> rate eguali anticipate di euro <...> ciascuna, alle seguenti scadenze: <...>

 

Art. 5 – Oneri accessori

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 431/1998, che si allega al presente contratto.

Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire in acconto contestualmente alle rate del canone e in sede di consuntivo entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione, anche tramite organizzazioni sindacali, presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

 

Art. 6 – Spese di bollo e di registrazione

Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore.

Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà.

Art. 7 – Pagamento, risoluzione e prelazione

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone o di quant'altro dovuto se di importo pari almeno a una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55 della legge n. 392/1978.

La vendita dell'unità immobiliare locata, in relazione alla quale viene/non viene concessa la prelazione al conduttore, non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

Art. 8 – Uso

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a uso transitorio di civile abitazione del conduttore. Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.

 

Art. 9 – Recesso del conduttore

Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. 

 

Art. 10 – Consegna

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, così, di prenderla in consegna a ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna altresì a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna a osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. E' in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’immobile, ai sensi dell’art. 1590 cod. civ., di quanto segue: <...> (descrivere lo stato manutentivo del bene locato).

 

Art. 11 – Modifiche e danni

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati e alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Quanto alle eventuali migliorie e addizioni che venissero comunque eseguite anche con la tolleranza della parte locatrice, questa avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, rinunciandovi espressamente il conduttore sin d’ora. In caso contrario, la parte conduttrice avrà l’obbligo, a semplice richiesta del locatore, anche nel corso della locazione, della rimessione in pristino a proprie spese.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

 

Art. 12 – Assemblee

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

(Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso – e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini – i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre di loro).

 

Art. 13 – Impianti

Il conduttore, in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata, si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del D.P.R. n. 412/1993, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 11, comma 2, dello stesso decreto.

 

Art. 14 – Accessi

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano motivata ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere l'unità immobiliare locata, il conduttore deve consentire la visita all'unità immobiliare una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi ovvero con le seguenti modalità: <...>

 

Art. 15 – Elezione di domicilio

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di Segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore e il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/1996).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal codice civile, dalle leggi n. 392/1978 e n. 431/1998 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/1998 e agli Accordi di cui agli artt. 2 e 3.

Altre clausole <...>

 

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo e data, <...>

Il locatore, <...>
Il conduttore, <...>

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1342, secondo comma, cod. civ., le parti specificamente approvano i patti di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente contratto.

 

Il locatore, <...>
Il conduttore, <...>

 

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