Contratto di locazione a uso abitativo di natura transitoria
Il/La sig./soc. <...> (per le persone fisiche, riportare:
nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Per le
persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita
IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di
nascita del legale rappresentante), di seguito
denominato “locatore”
concede in locazione
al/alla sig. <...> , di seguito
denominato “conduttore”, identificato mediante <...> (documento di
riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella
denuncia da presentare all'autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi
dell’art. 12, D.L. 21 marzo 1978, n. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978,
n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve
essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.
n. 286/1998) che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare
posta in <...>, via <...>, n. <...>, piano <...>, scala
<...>, int. <...>, composta di n. <...> vani, oltre cucina e
servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali:
solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.)
<...> non ammobiliata/ammobiliata come da elenco a parte sottoscritto
dalle parti.
TABELLE
MILLESIMALI: proprietà <...>, riscaldamento
<...>, acqua <...>, altre <...>
ESTREMI
CATASTALI: <...>
certificaZIONE IMPIANTI: <...>
CERTIFICAZIONE ENERGETICA redatto in data <...> da <...>,
Comune di <...> Sportello Unico, PG n. <...> che viene allegata al presente contratto e consegnata al conduttore,
il quale dichiara anche di avere ricevuto le informazioni e la documentazione
in ordine alla attestazione della prestazione energetica (ai sensi dell’art. 6,
commi 2, 3 e 3 bis, D.Lgs. 192/05,
così come modificato dalla Legge n. 90/13
La locazione è regolata dalle seguenti pattuizioni.
Art. 1 – Durata della locazione
Il contratto è stipulato per la durata di <...> mesi (la durata minima è di
mesi uno e quella massima è di mesi diciotto), dal <...> al <...>,
allorché, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 2, cessa senza
bisogno di alcuna disdetta.
Art. 2 – Esigenza del locatore
Il locatore, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'art. 4, comma 2, della
legge n. 431/1998 – di cui il presente tipo di contratto costituisce l’allegato
C – e dall'Accordo tra <...> depositato
il <...> presso il Comune di <...>, dichiara la seguente esigenza
che giustifica la transitorietà del contratto: <...>
Il locatore ha l'onere di confermare il verificarsi di quanto
ha giustificato la stipula del presente contratto di natura transitoria tramite
lettera raccomandata da inviarsi al conduttore entro <...> giorni prima
della scadenza del contratto. In caso di mancato invio della lettera oppure del
venire meno delle condizioni che hanno giustificato la transitorietà, il
contratto s'intende ricondotto alla durata prevista dall'art. 2, comma 1, della
legge n. 431/1998. In ogni caso, ove il locatore abbia riacquistato la
disponibilità dell'alloggio alla scadenza dichiarando di volerlo adibire a un
uso determinato e non lo adibisca, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha
riacquistato la detta disponibilità, a tale uso, il conduttore ha diritto al
ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all'art. 2, comma
1, della legge n. 431/1998 o, in alternativa, a un risarcimento in misura pari a
trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.
Art. 3 – Esigenza del conduttore
Ai sensi di quanto previsto dall'Accordo tra <...> depositato il <...> presso il Comune di <...>, le parti concordano che la
presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente
ha l'esigenza di abitare l’unità immobiliare per un periodo non eccedente i <...> mesi per il seguente motivo: <...> che documenta allegando al
presente contratto <...>
Art. 4 – Canone
Il canone
di locazione è convenuto in euro <...>,
importo che il conduttore si obbliga a
corrispondere nel domicilio del locatore <...> [ovvero: a mezzo di
bonifico bancario; ovvero: <...>] in n. <...> rate eguali anticipate di euro
<...> ciascuna, alle seguenti
scadenze: <...>
Art. 5 – Oneri accessori
Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della
Tabella oneri accessori, allegato G al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, emanato ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 431/1998,
che si allega al presente contratto.
Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire in
acconto contestualmente alle rate del canone e in sede di consuntivo entro sessanta
giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha
diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri
di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione, anche tramite
organizzazioni sindacali, presso il locatore (o il suo amministratore o
l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi
delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone
annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua
spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.
Art. 6 – Spese di bollo e di registrazione
Le spese di bollo per il presente contratto, e per le
ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore.
Il locatore provvede alla registrazione del contratto,
dandone notizia al conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza,
pari alla metà.
Art. 7 – Pagamento, risoluzione e prelazione
Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche
per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni
del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per
qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone o di quant'altro dovuto se
di importo pari almeno a una mensilità del canone, costituisce in mora il
conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55 della legge n. 392/1978.
La vendita dell'unità immobiliare locata, in relazione alla quale viene/non viene concessa la prelazione al conduttore, non costituisce motivo di risoluzione del contratto.
Art. 8 – Uso
L'immobile deve essere destinato esclusivamente a uso
transitorio di civile abitazione del conduttore. Salvo patto scritto contrario,
è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte,
l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.
Art. 9 – Recesso del conduttore
Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi
motivi, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre
mesi prima della scadenza.
Art. 10 – Consegna
Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità
immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, così, di
prenderla in consegna a ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da
quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare
l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento
d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna altresì a rispettare le norme
del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta
dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna a
osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. E' in ogni caso
vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare
molestia agli altri abitanti dello stabile.
Le parti danno atto, in relazione allo stato
dell’immobile, ai sensi dell’art. 1590 cod. civ., di quanto segue: <...> (descrivere
lo stato manutentivo del bene locato).
Art. 11 – Modifiche e danni
Il conduttore non può
apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati
e alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo
consenso scritto del locatore.
Quanto alle eventuali
migliorie e addizioni che venissero comunque eseguite anche con la tolleranza
della parte locatrice, questa avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di
corrispondere indennizzo o compenso alcuno, rinunciandovi espressamente il
conduttore sin d’ora. In caso contrario, la parte conduttrice avrà l’obbligo, a
semplice richiesta del locatore, anche nel corso della locazione, della
rimessione in pristino a proprie spese.
Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni
responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti
dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei
servizi.
Art. 12 – Assemblee
Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del
proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni
dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei
servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di
intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli
altri servizi comuni.
(Quanto stabilito in materia di
riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di
edificio non in condominio. In tale caso – e con l'osservanza, in quanto
applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini
– i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o
da almeno tre di loro).
Art. 13 – Impianti
Il conduttore, in caso di installazione
sullo stabile di antenna televisiva centralizzata, si obbliga a servirsi
unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore in caso di
inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a
spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte
salve le eccezioni di legge.
Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove
presente, vale la normativa del D.P.R. n. 412/1993, con particolare riferimento
a quanto stabilito dall'art. 11, comma 2, dello stesso decreto.
Art. 14 – Accessi
Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità
immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove
gli stessi ne abbiano motivata ragione.
Nel caso in cui il locatore intenda vendere l'unità
immobiliare locata, il conduttore deve consentire la visita all'unità
immobiliare una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei
giorni festivi ovvero con le seguenti modalità: <...>
Art. 15 – Elezione di domicilio
A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la
notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il
conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li
occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di Segreteria del Comune ove è
situato l'immobile locato.
Qualunque modifica al presente contratto non può aver
luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.
Il locatore e il conduttore si autorizzano
reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad
adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/1996).
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti
rinviano a quanto in materia disposto dal codice civile, dalle leggi n.
392/1978 e n. 431/1998 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché
alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/1998 e
agli Accordi di cui agli artt. 2 e 3.
Altre clausole <...>
Letto, approvato e sottoscritto
Luogo e data, <...>
Il locatore, <...>
Il conduttore, <...>
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1342, secondo
comma, cod. civ., le parti specificamente approvano i patti di cui agli artt.
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente contratto.
Il locatore, <...>
Il conduttore, <...>