TRIBUNALE DI XXXXXXXXXX
SEZIONE LAVORO
Ricorso ex art. 442 c.p.c.
avverso l’avviso di addebito n. XXXXXXXXXXXXXXXXXX notificato in data XXXXXXXXXXXX, contenente la richiesta di pagamento della somma di Euro XXXXXXXXXXXX , nonché avverso tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti con
Istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’avviso di addebito impugnato.
PER
XXXXXXXXXXXXXXX, nato aXXXXXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXXXXXXXX e residente in XXXXXXXXXXXXXXX elettivamente domiciliato in XXXXXXXXXXXXXXX, Via XXXXXXXXXXXX, presso lo Studio del Suo procuratore Avv. XXXXXXXXXXXXXXXXX (C.F. XXXXXXXXXXXXXX) - il quale chiede che eventuali comunicazioni attinenti al presente procedimento vengano trasmesse al n. fax XXXXXXXXXXXXXXX e/o all’indirizzo p.e.c.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX-, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale apposta in calce al presente atto
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore in carica, con sede in Via Ciro il Grande, n. 21 – Roma (P.IVA 02121151001)
- FATTO –
1) Con avviso di addebito n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, formato il XXXXXXXXXXXXXX e notificato in data XXXXXXXXXXXXXX, l’INPS di XXXXXXXXXXXX – in maniera del tutto tardiva e senza alcuna precedente notifica sino a tal momento - richiedeva all’odierno opponente il pagamento della somma complessiva di € XXXXXXXXXXXXXXXXX asseritamente dovuta per mancati versamenti contributivi a titolo di gestione separata Liberi Professionisti riferiti alla verifica del reddito XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2) Ricevuta la notifica del suddetto atto, il ricorrente si è attivato presso la competente sede INPS di XXXXXXXXXXXXXX per verificare se gli fosse stato mai notificata alcun precedente atto da parte dell’Istituto Previdenziale.
3) All’esito della verifica presso Istituto opposto emergeva che nessuna notifica, precedente a quella dell’avviso di addebito opposto, risultava presente negli archivi INPS
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Tanto premesso in fatto, il Sig. XXXXXXXXXXXXXX, come in atti rappresentato, difeso e domiciliato, propone opposizione avverso l’avviso di addebito n. XXXXXXXXXXXXXX e gli atti ad esso presupposti e collegati, per le seguenti ragioni di
D I R I T T O
Nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dell’avviso di addebito impugnato in questa sede e degli atti ad esso presupposti e collegati, per decorso del termine di decadenza del ruolo previsto dall’art. 25 comma 1, lett. a) D.Lgs. 26.02.1999, n. 46
Da un attento esame dell’avviso di addebito gravato in questa sede, emerge che la formazione del ruolo si è avuta in data XXXXXXXXXXXX2018 e che la notifica dell’atto gravato è avvenuta in data XXXXXXXXXXX2019 .
Alla base dell’atto contestato risulta la dedotta mancanza di versamenti contributivi alla gestione separata in riferimento a redditi dichiarati nell’anno 2011.
Da un punto di vista normativo il regime di decadenza per l’iscrizione in ruoli esecutivi dei contributi e dei premi dovuti agli enti pubblici previdenziali è stato introdotto dall’art. 25 D.Lgs. n. 46/1999 che ha fissato termini perentori per l’adempimento: il 31 dicembre dell’anno successivo – secondo i casi – rispetto alla scadenza fissata per il versamento, ovvero alla conoscenza da parte dell’ente ovvero alla notifica dell’esito di un accertamento ispettivo ovvero alla definitività di un provvedimento impugnato in sede giudiziaria.
Invero, l’art. 25 comma 1, lett. a) D.Lgs. 26.02.1999,n. 46, prevede espressamente che: “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo”.
La norma di legge sopra richiamata, laddove posta in relazione al caso di specie – ove l’avviso di addebito INPS attestante l’iscrizione a ruolo delle somme ingiunte è stato formato solamente in data XXXXXXXX2018 ed è stato notificato in data XXXXXXXXXXX2019 (ovvero oltre 7 anni dopo il termine fissato per il versamento) – consente di affermare che l’avviso di addebito quivi impugnato dovrà essere annullato per intervenuta decadenza del ruolo.
Va sottolineato, inoltre, che l’avviso di addebito in tale sede gravato non è stato preceduto dalla notifica di alcun atto interruttivo del termine decadenziale.
Si rileva, inoltre, che, neppure la modifica legislativa intervenuta ad opera dell’art. 38, comma 12, d.l. n. 78/2010 conv. In L. n. 122/2010 è idonea a superare l’avvenuta decadenza. Infatti, la suddetta modifica ha sancito che “Le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra 1'1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore”. Con ciò nella sostanza sospendendo, nel predetto periodo, gli effetti della decadenza.
Orbene nel caso di specie, anche a voler considerare il periodo di sospensione triennale della decadenza l’I.N.P.S. sarebbe comunque incorso nella decadenza sopra eccepita avendo provveduto a formare il ruolo solamente in data XXXXXXXXXXX2018 e a notificare l’avviso qui contestato in data XXXXXXXXXX2019.
Per le ragioni che precedono il ricorrente insiste sin d’ora per l’annullamento dell’avviso di addebito quivi gravato.
Nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dell’avviso di addebito impugnato in questa sede e degli atti ad esso presupposti e collegati, per decorso del termine di prescrizione previsto dall’art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/95.
Ferma restando l’assorbente eccezione sopra sollevata, ai fini che qui interessano si rileva come l’avviso di addebito quivi gravato risulti illegittimo anche sotto altro profilo, ovvero quello prescrizionale.
L’art. 3 della legge n. 335/95 prevede, al comma 9, le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono (e non possono essere versate) con il decorso del termine quinquennale; il termine iniziale di decorrenza del termine prescrizionale deve, poi, individuarsi in coincidenza con la data fissata per il pagamento del saldo dell’imposta (cfr., ex multis, Corte di Cassazione sent 31.10.2018 n. 27950, la quale ha affermato che “in tema di contributi c.d. a percentuale, il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017 n. 13463). E’ peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall’ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazione obbligatoria secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui i singoli contributi dovevano essere versati (art. 55 r.d.l. 1827/1935)”.
In relazione ai redditi prodotti nelXXXXXXXXXXXXXX, il termine per il pagamento del saldo dell’imposta e, quindi, il dies a quo della prescrizione del credito contributivo era fissato alXXXXXXXXXX.
Nel caso di specie, come già evidenziato nella parte fattuale del ricorso, il presunto credito azionato dall’I.N.P.S. è relativo ai contributi previdenziali per il periodo XXXXXXXXXXXXXXXXXX, pertanto, stante quanto sopra esposto, nessun dubbio sorge sull’intervenuta prescrizione della pretesa creditoria di cui all’avviso di addebito XXXXXXXXXXXXXXX dal momento che lo stesso risulta notificato in data XXXXXXXXXXX2019 quindi ben oltre il quinquennio stabilito dalla normativa de quo.
Nel caso di specie, per quanto accertato dal ricorrente non vi è stato alcun atto interruttivo della prescrizione, non essendo risultato presente negli archivi INPS alcuna notifica antecedente a quella dell’avviso di addebito opposto.
Per tale motivo si insiste per l’annullamento dell’avviso di addebito impugnato per intervenuta prescrizione del diritto di credito.
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Sospensione dell’efficacia esecutiva dell’avviso di addebito opposto. Viste le ragioni in diritto su cui si fonda il presente ricorso, che appaiono fondate; Visto il grave danno che deriverebbe al ricorrente dall’esecuzione delle somme ingiunte con l’avviso opposto; il ricorrente chiede che, nelle more del giudizio, venga sospesa l’efficacia esecutiva dell’avviso di addebito opposto.
Per quanto esposto, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso
RICORRE
Al Tribunale di XXXXXXXXX, in funzione di Giudice Unico del lavoro, affinché Voglia fissare l’udienza di discussione del presente giudizio promosso nei confronti DELL’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S., in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione in carica pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, 21 e sede Provinciale, in XXXXXXXXXX per ivi sentir accogliere le seguenti:
CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale diXXXXXXXXXXXXX, Giudice Unico del lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, e previo accoglimento dell’istanza di sospensione avanzata, Dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo, per i motivi gradatamente esposti nel presente ricorso da intendersi qui richiamati e trascritti, e per l’effetto Annullare, in tutto o in parte, l’Avviso di addebito n. XXXXXXXXXXX, nonché tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti, in forza delle eccezioni sollevate e dei motivi gradatamente esposti nel corpo del presente ricorso.
Co vittoria delle spese di lite da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara procuratore antistatario.
XXXXXXXXXXXXXilXXXXXXXXXXX