modello ricorso per assegno sociale

 

TRIBUNALE DI XXXXXXXXXX

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART 442 C.P.C.

In materia di assegno sociale

PER: XXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXXXX, c.f.XXXXXXXXXXX, rappresentato e difeso dall’avv. XXXXXXXX (cfXXXXXXXXXXX) ed elettivamente domiciliato presso il Suo Studio Legale in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, giusta mandato in calce al presente atto, con autorizzazione alle comunicazioni via fax al n. XXXXXXXXXXXX nonché alla PEC: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRO: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore,

FATTO

1) Il Ricorrente non è titolare di alcun reddito personale;

2) Il ricorrente è separato giudizialmente dalla moglie, senza assegno di mantenimento (doc.1. copia sentenza separazione.pdf)

3) Il ricorrente è titolare della rendita catastale per quota di XXXXXXXXXX di immobile, di una rendita complessiva di euro XXXXXXXXXX annuo (doc.2. 2_Visura immobiliare.pdf);

4) In data XXXXXXXXXXXX è stata presentata domanda per il conseguimento dell’assegno sociale, rigettata con nota del 21.03.2018 (doc. 3 ); perché “…Sull’atto di separazione omologato in data 24.01.2018, la SV ha rinunziato volontariamente al mantenimento dichiarando l’autosufficienza economica…”;

5) Nonostante tutti i tentativi di interloquire con il responsabile del procedimento, non è stato possibile ottenere il pagamento dell’assegno sociale.

Con il presente giudizio si chiede l’accertamento del diritto soggettivo all’assegno sociale.

DIRITTO

SUL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSISTENZIALE DI ASSEGNO SOCIALE – SUSSISTENZA -

L’art. 3, 6 comma, della L. n. 335/95 prevede che “…Con effetto dal 1° gennaio 1996…….è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale"… . Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione…”.  Con specifico riferimento al requisito reddituale, occorre aggiungere che i redditi rilevanti ai fini che qui interessano sono quelli effettivamente percepiti dall’istante, a nulla rilevando invece la mera titolarità degli stessi, come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione: “In tema di assegno sociale, l’art. 3 l. n. 335 del 1995 – secondo cui il trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente è oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti – assegna rilievo non alla mera titolarità del redditi ma alla loro effettiva percezione. Ne consegue che il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l’interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all’assegno sociale” (Cass. civ., sez. lav., 18 marzo 2010, n. 6570).

Gli indici economici che la norma individua per l’erogazione dell’assegno sociale, probanti lo stato di bisogno, sono esplicati proprio nella legge istitutiva la quale, come detto, valuta i redditi (non il patrimonio) materialmente percepiti dal solo ricorrente, ove legalmente separato.

Solo i parametri normativi conferiscono certezza in ordine ai valori che configurano, giuridicamente, lo stato di bisogno a supporto della prestazione assistenziale. Peraltro, l’Ente Previdenziale non può, arbitrariamente e senza alcuna norma che a ciò autorizzi, valutare quali dati contabili inverino il presupposto assistenziale se non applicando pedissequamente il dettato normativo ossia i redditi del solo

Richiedente.

La Corte D’Appello di Roma, con la sentenza n. 825/2020, ha chiarito che “…..Né, di contro, possono essere ritenute indicative dell'assenza dello stato di bisogno la rinuncia al mantenimento ovvero eventuali dichiarazioni di autosufficienza economica rese in sede di separazione consensuale o di concorde richiesta di divorzio, atteso che tali rinunce o affermazioni risultano molto spesso formulate per evitare l'alea e le spese di giudizio, in un contesto di tipo conciliativo e/o transattivo, non prettamente contenzioso. Del resto, come rilevato dalla giurisprudenza, "la richiesta di contributo economico al coniuge [non] costituisce circostanza ai fini dell'ottenimento dell'assegno, poiché se è vero che ci si può sempre rivolgere al coniuge separato per ottenere l'assegno di mantenimento o ai parenti elencati nell'art. 433 c.c. per chiedere gli alimenti, è altrettanto vero che la legge n. 335 del 1995 non richiede, tra i requisiti espressamente elencati, che il soggetto interessato si rivolga in primis al nucleo familiare e solo in subordine all'INPS" (Trib. Milano Sez. lavoro, 28-01-2015). Inoltre, trattandosi, quella in scrutinio, di prestazione assistenziale, finalizzata a proteggere situazioni di bisogno costituzionalmente tutelate, ex art. 38 Cost. (arg. C. Cass. 6570/2010), non appare conforme a Costituzione formulare interpretazioni che di fatto determinano l'introduzione di requisiti non espressamente richiesti dalla legge, apparendo, invece, necessario attenersi in modo rigoroso a quanto previsto dal diritto positivo. Pertanto, non essendoci contestazione sui requisiti formali e reddituali, non potendo le dichiarazioni rese in sede di separazione e/o divorzio apparire preclusive ai fini di causa e non essendo state dedotte circostanze concrete dalle quali possa inferirsi il carattere simulato e/o fraudolento della separazione - verifica che l'Istituto potrà sempre compiere attraverso gli strumenti previsti dall'ordinamento, onde eventualmente ripetere quanto indebitamente corrisposto -, deve essere riconosciuto in capo alla parte appellante il diritto all'ottenimento della prestazione invocata, con i relativi accessori, come per legge…”.

L’orientamento è stato confermato dalla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14513/2020 per cui “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno”.

Dall’anno XXXXX i limiti di reddito per la linea capitale sono sempre superiori ad euro XXXXpersonali.

Applicato quanto sopra al caso di specie emerge quanto segue:

- Dall’anno XXXXX il ricorrente, ultrasettantenne, non è titolare di alcun reddito personale ad eccezione della menzionata rendita catastale.

Per l’effetto, il Ricorrente come sopra rappresentato e difeso

R I C O R R E

CONTRO: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Via Ciro il Grande 21 - ROMA;

CONTRO: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, SEDE XXXXXXXXXXXXX

Affinché l’Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione di udienza, voglia così

CONCLUDERE

NEL MERITO: Accertare e dichiarare il diritto soggettivo del ricorrente alla prestazione di assegno sociale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre accessori, per le motivazioni tutte espresse in narrativa; condannare I.n.p.s. al pagamento a favore del ricorrente dei ratei arretrati di alla prestazione di assegno sociale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre accessori, per le motivazioni tutte espresse in narrativa; Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore del sottoscritto procuratore antistatario

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