ricorso previdenziale in materia di indebito assistenziale

 

 

 

 

TRIBUNALE DI PERUGIA

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Ricorso ex art. 442 e ss. c.p.c.

xxxxx, nata il xxxxxxx a xxxxx, c.f. xxxxxxxxxxxxxxxxx, residente in xxxxxxxxxxxxxxxxx elettivamente domiciliata in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, presso lo studio dell’Avv.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (fax xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxPECxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, che la rappresenta e difende in giudizio giusta delega a margine del presente atto

CONTRO

I.N.P.S.–ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, Zona Eur.

PREMESSO CHE

In data xxxxxxxxxxxxxxx, l’Inps informava xxxxxxxxxxxxxxxxx che “la richiesta presentata ilxxxxxxxxxxxxxxxx è stata accolta e che Le è stato liquidato l’assegno di assistenza quale invalido parziale, categoria INVCIV numero xxxxxxxxxxxxxxx, con decorrenza xxxxxxxxxxxxxxxx L’importo della prestazione è di € xxxxxxxxxxxx.

Successivamente, l’Inps segnalava alla ricorrente la riliquidazione della prestazione xxxxxxxxxxxxxxxxx de qua, a seguito di un preteso debito di €xxxxxxxxxxxxa suo carico, ritenendo avesse superato il limite massimo di reddito, nel periodo xxxxxxxxxxxxx previsto per poter percepire l’assegno di invalidità e/o sociale.

Avverso il provvedimento di indebito ricorreva in via amministrativa, chiedendone l’annullamento, ma l’Inps ribadiva che “I redditixxxxxxxxx derivanti dalla pensione di INVCIV, superano sin dal 2018 il limite reddituale previsto per godere della pensione INVCIV da invalido parziale determinando quindi la revoca quest'ultima”.

A mezzo del ricorso amministrativo, la ricorrente evidenziava di avere sempre riscosso in buona fede la pensione di cui era titolare, ritenendo che il riscosso corrispondesse al dovuto e come l’Inps si fosse trovata nella piena disponibilità dei propri dati reddituali, anche perché a conoscenza dei redditi denunciati annualmente dalla cittadina. Mai, inoltre, l’Inps aveva le aveva richiesto la compilazione dei Modelli RED, né si erano verificati fatti che avevano richiesto l’invio da parte della ricorrente di tale dichiarazione, avendo la medesima quale unica fonte di reddito le indennità corrisposte dall’Inps.

Il ricorso amministrativo è stato respinto.

DIRITTO

La pretesa dell’Inps è palesemente infondata alla luce del più recente indirizzo della Suprema Corte in materia di indebito assistenziale.

A tale riguardo la Suprema Corte (cfr. la recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. VI^ n. 13223 del 2020) ha sinteticamente ma esaustivamente ricostruito il sistema nei termini che seguono "- In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento". 6.- Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). 7.- Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)". 8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". 9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito".

Tale principio ha trovato costante conferma nella giurisprudenza di legittimità successiva. Tra le altre, Cass. n. 13917 del 20 maggio 2021 ha evidenziato  che “ a) Nello specifico ambito delle prestazioni economiche di assistenza sociale, quale deve intendersi l'assegno sociale previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali"; b) "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l'art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988); c) conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla parte percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento" (cfr. anche sentenze nn. 13915, 13916, del medesimo 20 maggio 2021).

Nel caso di specie, alla luce della cronologia dei fatti, non può affermarsi l’esistenza di una condotta dolosa della ricorrente preordinata al conseguimento di una prestazione previdenziale indebita.

Quanto al richiamo, operato dall’istituto in sede amministrativa, all’art. 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, il quale ha modificato l’art. 35 del D.L. n. 207 del  2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2009, esso non è idoneo a mutare, nella sostanza, le coordinate valutative della vicenda. Il comma 10 bis, dell’art. 35 del d.l. n. 207 del 2008, così dispone: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito ed al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.

Al riguardo, tuttavia e in linea assorbente, si evidenzia che, nel caso di specie, la pensionata comunicato i propri dati reddituali all’amministrazione finanziaria, tant’è che l’Istituto ha appreso il superamento dei limiti reddituali della medesima proprio da verifiche effettuate sui redditi denuncianti a tale amministrazione non potendo dunque operare la procedura di revoca di cui all’art. 13, comma 6 cit .

Inoltre come recentemente osservato da avveduta giurisprudenza di merito “l'art. 13 co. 6 lettera c) l. n. 122/10 prevede che, in caso di mancata comunicazione della situazione reddituale, l'Ente proceda, dapprima alla sospensione della prestazione, e, solo laddove, entro 60 giorni dalla sospensione, non sia pervenuta la comunicazione dei dati reddituali, alla revoca in via definitiva della prestazione ed all'eventuale recupero della prestazione erogata nell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.

Si tratta di un meccanismo volto a tutelare, da una parte, le esigenze finanziarie dell'Istituto e, dall'altra, la buona fede del percettore della prestazione consentendo, a quest'ultimo, di sanare eventuali omissioni nelle comunicazioni dovute all'ente previdenziale, senza subire un irreparabile pregiudizio con riferimento a prestazioni destinate, per loro natura, alla tutela di situazioni di bisogno che trovano nell'art. 38 della Costituzione la primaria fonte di tutela.

A tale riguardo, è pacifico che l'Inps non abbia proceduto, come avrebbe eventualmente dovuto fare, a sospendere la prestazione con la conseguenza che la successiva revoca definitiva della prestazione non ha mai effettivamente avuto luogo.

In definitiva, alla luce della giurisprudenza richiamata, nel caso di specie, non sussiste alcuna condotta della pensionata che possa essere qualificata come dolosamente preordinata a conservare il beneficio assistenziale in corso di godimento e, d’altronde, l’Inps, come successivamente avvenuto, era in condizione di verificare le situazioni reddituali che ostavano all’erogazione della prestazione nella misura eccedente il dovuto.

Stanti tali presupposti, il recupero della prestazione d’invalidità civile erogata deve essere qualificato illegittimo.

Tutto ciò premesso, l’istante, come sopra rappresentata e difesa

RICORRE

all’Ill.mo Giudice del Lavoro e della Previdenza affinché Voglia fissare l’udienza di discussione della presente controversia per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

-Accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € XXXXX avanzata dall’INPS nei confronti di XXXX, quindi -Accertare e dichiarare l’irrepetibilità della somma di € XXXXXX erogata dall’INPS in favore di XXXXXXXXXXX nel periodo dal XXXXXXXXXXXXX, o per il diverso periodo, o per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, ed annullare il relativo provvedimento restitutorio, quindi; - Accertata e dichiarata l’irrepetibilità dell’indebito pensionistico de qua, condannare l’Inps alla restituzione delle somme indebitamente trattenute. Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore della procuratrice antistataria.

In via istruttoria, solo in caso di necessità:

- Disporsi C.T.U. contabile;

- Ordinarsi all’Inps, qualora non vi provveda spontaneamente, la produzione del fascicolo amministrativo.

La ricorrente dichiara, ex art. 152 disp. att c.p.c., che la prestazione dedotta in giudizio è di XXXXXXXXXXXX;

La medesima, inoltre, dichiara che la presente controversia verte in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, che il valore della lite è pari ad €8.759,05, con C.U. di € 43,00.

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