Apposizione e rimozione dei sigilli

 

ll procedimento per l'apposizione e rimozione dei sigilli in sede successoria, la competenza del Tribunale o, in caso d'urgenza, del giudice di pace, i sogetti legittimati a richiedere l'apposizione dei sigilli, i casi in cui si procede d'ufficio. L'opposizione alla rimozione dei sigilli, le cautele da parte dell'ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli. La rimozione in sede di inventario

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Art. 752 cpc
Giudice competente.

[I]. All'apposizione dei sigilli [361, 705 1 c.c.] procede il tribunale (1).
[II]. Nei comuni in cui non ha sede il tribunale (1), i sigilli possono essere apposti, in caso d'urgenza, dal giudice di pace. Il processo verbale è trasmesso immediatamente al tribunale (1).


(1) V. sub art. 661.

Art. 753 cpc
Persone che possono chiedere l'apposizione.


[I]. Possono chiedere l'apposizione dei sigilli:
1) l'esecutore testamentario [700 ss. c.c.];
2) coloro che possono avere diritto alla successione [565 c.c.];
3) le persone che coabitavano col defunto, o che al momento della morte erano addette al suo servizio, se il coniuge, gli eredi o alcuno di essi sono assenti dal luogo;
4) i creditori.
[II]. L'istanza si propone mediante ricorso [125], nel quale il proponente deve dichiarare la residenza [432 c.c.] o eleggere domicilio [47 c.c.] nel comune in cui ha sede il tribunale (1).
(1) V. sub art. 733.

Art. 754 cpc
Apposizione d'ufficio.


[I]. L'apposizione dei sigilli è disposta d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero nei casi seguenti:
1) se il coniuge o alcuno degli eredi è assente dal luogo;
2) se tra gli eredi vi sono minori o interdetti [414 ss. c.c.] e manca il tutore o il curatore;
3) se il defunto è stato depositario pubblico [2714 c.c.], oppure ha rivestito cariche o funzioni per effetto delle quali si ritiene che possano trovarsi presso di lui atti della pubblica amministrazione o comunque di carattere riservato.
[II]. La disposizione di questo articolo non si applica nei casi indicati nei numeri 1 e 2, se il defunto ha disposto altrimenti con testamento.
[III]. Nel caso indicato nel numero 3 i sigilli si appongono soltanto sugli oggetti depositati, o ai locali o mobili nei quali possono trovarsi gli atti ivi enunciati.

Art. 755 cpc
Poteri del giudice (1).


[I]. Se le porte sono chiuse, o s'incontrano ostacoli all'apposizione dei sigilli, o sorgono altre difficoltà, tanto prima quanto durante l'apposizione, il giudice (1) può ordinare l'apertura delle porte e dare gli altri provvedimenti opportuni [681, 3].

(1) V. sub art. 660.

Art. 756 cpc
Custodia delle chiavi.


[I]. Le chiavi delle serrature, sulle quali sono stati apposti i sigilli, finché non sia ordinata la rimozione di questi [762], debbono essere custodite dal cancelliere [770 1 n. 1].

Art. 757 cpc
Conservazione di testamenti e di carte.


[I]. Se nel procedere all'apposizione dei sigilli si trovano testamenti o altre carte importanti, il giudice (1) provvede alla conservazione di essi.
[II]. Se non può provvedervi nello stesso giorno, nel processo verbale descrive la forma esterna delle carte, e le chiude in un involto da lui sigillato e sottoscritto in presenza delle parti, fissando il giorno e l'ora in cui emetterà i provvedimenti ulteriori.

(1) V. sub art. 660.

Art. 758 cpc
Cose su cui non si possono apporre sigilli e cose deteriorabili.


[I]. Se vi sono oggetti sui quali non è possibile apporre i sigilli, o che sono necessari all'uso personale di coloro che abitano nella casa, se ne fa descrizione nel processo verbale.
[II]. Delle cose che possono deteriorarsi, il giudice (1) può ordinare con decreto la vendita immediata, incaricando un commissionario [1731 c.c.] a norma degli articoli 532 e seguenti.
(1) V. sub art. 660.

Art. 759 cpc
Informazioni e nomina del custode.


[I]. Durante le operazioni di apposizione dei sigilli, il giudice (1) assume le informazioni che ritiene opportune allo scopo di accertare che nessuna cosa sia stata asportata.
[II]. Per la conservazione delle cose sigillate nomina un custode [651].
(1) V. sub art. 660.

Art. 760 cpc
Apposizione di sigilli durante e dopo l'inventario.


[I]. L'apposizione dei sigilli che viene chiesta durante l'inventario [769] può aver luogo soltanto per gli oggetti non inventariati.
[II]. Esaurito l'inventario, non si fa luogo all'apposizione dei sigilli, salvo che l'inventario sia impugnato.

Art. 761 cpc
Accesso nei luoghi sigillati.


[I]. Il giudice (1) e il cancelliere non possono entrare nei luoghi chiusi con l'apposizione dei sigilli, finché non ne sia stata ordinata la rimozione a norma dell'articolo 762, salvo che il giudice (1) disponga con decreto motivato l'accesso per urgenti motivi.
(1) V. sub art. 660.A

Art. 762 cpc
Termine.


[I]. I sigilli non possono essere rimossi e l'inventario [769 ss.] non può essere eseguito se non dopo tre giorni dall'apposizione, salvo che il giudice (1) per cause urgenti stabilisca altrimenti con decreto motivato.
[II]. Se alcuno degli eredi è minore non emancipato [390 ss. c.c.], non si può procedere alla rimozione dei sigilli finché non gli sia stato nominato un tutore o un curatore speciale [781; 346 c.c.].
(1) V. sub art. 660.

Art. 763 cpc
Provvedimento di rimozione.


[I]. La rimozione dei sigilli è ordinata con decreto dal giudice (1) su istanza di alcuna delle persone indicate nell'articolo 753 numeri 1, 2 e 4.
[II]. Nei casi previsti nell'articolo 754 può essere ordinata anche d'ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai numeri 2 e 3, la rimozione deve essere seguita dall'inventario.
[III]. L'istanza e il decreto sono stesi di seguito al processo verbale di apposizione.
(1) V. sub art. 660.

Art. 764 cpc
Opposizione.


[I]. Chiunque vi ha interesse può fare opposizione alla rimozione dei sigilli [763] con dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione o con ricorso al giudice (1).
[II]. Il giudice (1) fissa con decreto una udienza per la comparizione delle parti e stabilisce il termine perentorio [153] entro il quale il decreto stesso deve essere notificato a cura dell'opponente.
[III]. Il giudice (1) provvede con ordinanza non impugnabile [1773 n. 2], e, se ordina la rimozione, può disporre che essa sia seguita dall'inventario [769] e può dare le opportune cautele per la conservazione delle cose che sono oggetto di contestazione [770 1, 771].
(1) V. sub art. 660.

Art. 765 cpc
Ufficiale procedente.


[I]. La rimozione dei sigilli è eseguita dall'ufficiale che può procedere all'inventario a norma dell'articolo 769.
[II]. Se non occorre l'inventario, la rimozione è eseguita dal cancelliere del tribunale (1). Nei comuni in cui non ha sede il tribunale (1) la rimozione può essere eseguita dal cancelliere del giudice di pace.
(1) V. sub art. 733.

Art. 766 cpc
Avviso alle persone interessate.


[I]. Non si può procedere alla rimozione dei sigilli senza che ne sia stato dato avviso, nelle forme stabilite nell'articolo 772, alle persone indicate nell'articolo 771.

Art. 767 cpc
Alterazioni nello stato dei sigilli.


[I]. L'Ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli deve innanzitutto riconoscerne lo stato.
[II]. Se trova in essi qualche alterazione, deve sospendere ogni operazione ulteriore, facendone immediatamente rapporto al giudice (1), il quale si trasferisce sul luogo per le verificazioni occorrenti e per i provvedimenti necessari anche per la prosecuzione dell'inventario [349 c.p.].
(1) V. sub art. 660.

Art. 768 cpc
Disposizione generale.

[I]. Le disposizioni di questo capo si osservano in ogni altro caso in cui si debba procedere ad apposizione o rimozione di sigilli, salvo che la legge stabilisca altrimenti.

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