I procedimenti in materia di successioni: L'autorizzazione alla vendita dei beni ereditari, il procedimento per la fissazione dei termini (c.d. actio interrogatoria) il procedimento per l'imposizione di una cauzione, il procedimento per compulsare la scelta ex art. 631 cc ultimo comma
Art. 747 cpc
Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari.
[I]. L'autorizzazione a vendere beni ereditari [783; 460 2, 493 1, 499 1, 694, 703 4, 719 1 c.c.] si chiede con ricorso [125] diretto al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione [456 c.c.] (1).
[II]. Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare [3441 c.c.].
[III]. Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 739.
[IV]. Se l'istanza di autorizzazione a vendere riguarda l'oggetto d'un legato di specie [6492 c.c.], il ricorso deve essere notificato al legatario.
(1) Comma così modificato dall'art. 112 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.
Art. 748 cpc
Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari.
[I]. L'autorizzazione a vendere beni ereditari [783; 460 2, 493 1, 499 1, 694, 703 4, 719 1 c.c.] si chiede con ricorso [125] diretto al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione [456 c.c.] (1).
[II]. Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare [3441 c.c.].
[III]. Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 739.
[IV]. Se l'istanza di autorizzazione a vendere riguarda l'oggetto d'un legato di specie [6492 c.c.], il ricorso deve essere notificato al legatario.
(1) Comma così modificato dall'art. 112 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.
Art. 748 cpc
Forma della vendita.
[I]. La vendita dei beni ereditari deve compiersi nelle forme previste per la vendita dei beni dei minori [733, 734].
[II]. Il giudice, quando occorre, fissa le modalità per la conservazione e il reimpiego del prezzo ricavato.
Art. 749 cpc
Procedimento per la fissazione dei termini.
[I]. L'istanza per fissazione di un termine entro il quale una persona deve emettere una dichiarazione o compiere un determinato atto [481, 488, 496, 500, 6202, 6211, 645, 650, 702 3 c.c.], se non è proposta nel corso di un giudizio, si propone con ricorso [125] al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione [456 c.c.] (1).
[II]. Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione del ricorrente e della persona alla quale il termine deve essere imposto e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati [137 ss.], a cura del ricorrente, alla persona stessa (2).
[III]. Il giudice provvede con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale a norma dell'articolo 739. Il collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente (3).
[IV]. Le stesse forme si osservano per chiedere la proroga di un termine stabilito dalla legge [485 1, 488 2 c.c.]. La proroga del termine stabilito dal giudice si chiede al giudice stesso [1521, 154].
(1) Comma così modificato dall'art. 1131ad.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.
(2) Comma così modificato dall'art. 113 1b d.lgs. n. 51, cit. , con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, cit., dal 2 giugno 1999.
(3) Comma così sostituito dall'art. 113 1c d.lgs. n. 51, cit, , con effetto, ai sensi dell'art. 247, comma 1, dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, cit., dal 2 giugno 1999.
Art. 750 cpc
Provvedimenti del presidente del tribunale relativi alle cauzioni e agli esecutori testamentari.
[I]. L'istanza per l'imposizione di una cauzione a carico dell'erede o del legatario, nei casi previsti dalla legge [492, 515, 639, 640, 647 2 c.c.], è proposta, quando non vi è giudizio pendente, con ricorso [125] al presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione [456 c.c.].
[II]. Il presidente fissa con decreto l'udienza di comparizione del ricorrente e dell'erede o legatario davanti a sé e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere loro notificati.
[III]. Il presidente stabilisce le modalità e l'ammontare della cauzione [119; 86 att.] con ordinanza [134], contro la quale è ammesso reclamo al presidente della corte d'appello a norma dell'articolo 739. Il presidente della corte d'appello provvede con ordinanza non impugnabile, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.
[IV]. Le stesse forme si osservano nei casi previsti negli articoli 708 e 710 del codice civile, relativamente agli esecutori testamentari [700 ss. c.c.] (1).
(1) Comma modificato dal r.d. 20 aprile 1942, n. 504.
Art. 751 cpc
Scelta dell'onerato.
[I]. L'istanza per la scelta prevista nell'articolo 631, ultimo comma, del codice civile è proposta con ricorso [125], che deve essere notificato a colui al quale spettava il diritto di scelta e all'onerato [631, 664 3 c.c.] (1).
[II]. La scelta è fatta dal presidente del tribunale con decreto [135 4].
(1) Comma modificato dal r.d. 20 aprile 1942, n. 504.
[II]. Il giudice, quando occorre, fissa le modalità per la conservazione e il reimpiego del prezzo ricavato.
Art. 749 cpc
Procedimento per la fissazione dei termini.
[I]. L'istanza per fissazione di un termine entro il quale una persona deve emettere una dichiarazione o compiere un determinato atto [481, 488, 496, 500, 6202, 6211, 645, 650, 702 3 c.c.], se non è proposta nel corso di un giudizio, si propone con ricorso [125] al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione [456 c.c.] (1).
[II]. Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione del ricorrente e della persona alla quale il termine deve essere imposto e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati [137 ss.], a cura del ricorrente, alla persona stessa (2).
[III]. Il giudice provvede con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale a norma dell'articolo 739. Il collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente (3).
[IV]. Le stesse forme si osservano per chiedere la proroga di un termine stabilito dalla legge [485 1, 488 2 c.c.]. La proroga del termine stabilito dal giudice si chiede al giudice stesso [1521, 154].
(1) Comma così modificato dall'art. 1131ad.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.
(2) Comma così modificato dall'art. 113 1b d.lgs. n. 51, cit. , con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, cit., dal 2 giugno 1999.
(3) Comma così sostituito dall'art. 113 1c d.lgs. n. 51, cit, , con effetto, ai sensi dell'art. 247, comma 1, dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, cit., dal 2 giugno 1999.
Art. 750 cpc
Provvedimenti del presidente del tribunale relativi alle cauzioni e agli esecutori testamentari.
[I]. L'istanza per l'imposizione di una cauzione a carico dell'erede o del legatario, nei casi previsti dalla legge [492, 515, 639, 640, 647 2 c.c.], è proposta, quando non vi è giudizio pendente, con ricorso [125] al presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione [456 c.c.].
[II]. Il presidente fissa con decreto l'udienza di comparizione del ricorrente e dell'erede o legatario davanti a sé e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere loro notificati.
[III]. Il presidente stabilisce le modalità e l'ammontare della cauzione [119; 86 att.] con ordinanza [134], contro la quale è ammesso reclamo al presidente della corte d'appello a norma dell'articolo 739. Il presidente della corte d'appello provvede con ordinanza non impugnabile, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.
[IV]. Le stesse forme si osservano nei casi previsti negli articoli 708 e 710 del codice civile, relativamente agli esecutori testamentari [700 ss. c.c.] (1).
(1) Comma modificato dal r.d. 20 aprile 1942, n. 504.
Art. 751 cpc
Scelta dell'onerato.
[I]. L'istanza per la scelta prevista nell'articolo 631, ultimo comma, del codice civile è proposta con ricorso [125], che deve essere notificato a colui al quale spettava il diritto di scelta e all'onerato [631, 664 3 c.c.] (1).
[II]. La scelta è fatta dal presidente del tribunale con decreto [135 4].
(1) Comma modificato dal r.d. 20 aprile 1942, n. 504.