Decreto Ingiuntivo in Spagna

Il procedimento monitorio in Spagna non ha la stessa efficacia e rapidità dell'omologo strumento italiano - bisogna procedere con cautela.

Articolo redatto da :       Abogado Augusto Scerrato

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Sempre piú spesso le imprese italiane che cercano di recuperare crediti in Spagna scelgono di istaurare un giudizio monitorio, essendo inclini a pensare che il decreto ingiuntivo spagnolo abbia stessa efficacia e rapiditá dell'omologo strumento italiano, forse in parte anche “colpevole” il clamore e la risonanza che ha avuto l'introduzione del monitorio europeo con il regolamento n. 1896/2006.

In realtá i dissapori ed i ritardi che le imprese italiane registrano nella soddisfazione o recupero dei crediti in Spagna sono in genere causati  proprio dall'utilizzo del  monitorio spagnolo. 

Le linee essenziali del decreto ingiuntivo spagnolo ed italiano sono del tutto simili: entrambi sono procedimenti di carattere speciale che portano all'emananzione da parte del giudice, in assenza di contraddittorio,di un provvedimento di condanna del debitore, sulla base del mero principio di prova documentale apportata dal creditore ( fattura, contratto di prestazione, documento di consegna), quindi in assenza di una vera e propria attivitá probatoria, non celebrandosi pertanto udienze e non realizzadosi alcuna attivitá tecnico difensive come precisazione delle conclusioni e produzione e scambio di memorie.
Si presenta un'istanza scritta e si giunge in poco tempo all'emissione di un titolo con efficacia esecutiva. La fase probatoria é eventuale e si celebra solo in caso di opposizione dell'ingiunto-debitore.

   
Le similitudini concettuali e pratiche tra i due istituti peró finiscono qui, in quanto: 

1) Non esiste nel decreto ingiuntivo spagnolo la possibilitá di chiedere la riduzione dei termini fino a 10 giorni in presenza di giuste cause come previsto nell'art. 641 c.p.c italiano.
2) Il giudice in Spagna non concede la provvisoria esecutivá del decreto ingiuntivo se il titolo é fondato su cambiale, assegno e/o certificato ricevuto dal notaio, come contempla invece l'art. 642 del codice di procedura civile italiano, che al contrario offre la possibilitá di esecuzione e pignoramento immediata dei beni del debitore, cioé prima ancora della scandenza del termine per opporsi.
3) Non esiste riduzione dei termini di comparizione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo spagnolo.
4) In pendenza del giudizio di opposizione e durante il suo svolgimento non esiste possibilitá, secondo la legge processuale spagnola, di chiedere la provvisoria esecutivitá del decreto ingiuntivo opposto, mentre in Italia ció é possibile quando l'opposizione del debitore non si fondi su prova scritta o anche fondandosi su prova scritta, questa non sia di facile soluzione, ed in ogni caso quando il creditore- ricorrente offra ideonea cauzione e garanzia.
5) In molte parti della Spagna non risulta ancora possibile presentare una domanda di decreto ingiuntivo in forma telematica.

In generale si puó concludere che il decreto ingiuntivo spagnolo non é uno strumento consigliabile per probremi di dilazione e di ritardo: una volta presentato opposizione ed  il corrispondente scritto di giudizio ordinario l'udienza di comparizione e trattazione della causa, chiamata “udiencia previa”, verrá fissata nell'agenda del Tribunale come se si  tattasse di un normale giudizio di cognizione appena instaurato,  perdendosi cosi il tempo intercorso tra il deposito dell'istanza di decreto ingiuntivo da parte del creditore e l'instaurazione del giudizio ordinario in seguito all'opposizione del debitore; un lasso di tempo che generalmente oscilla tra i 4 o 5 mesi.

Inoltre non essendo contemplata dalla legge processuale spagnola la provvisoria esecutivitá del decreto, il monitorio spagnolo si presenta come un strumento non dotato assolutamente della stessa efficacia ed incisivitá di quello italiano.  Paradossalemente, quindi, sarebbe consigliabile per il recupero di crediti in Spagna  procedere nelle forme del giudizio ordinario o quando ne ricorrano i presupposti, a mezzo di giudizio cambiario,  dove sussiste la provvisoria esecutivitá.

Le limitazioni rispetto al decreto ingiuntivo italiano inducono a pensare che il giudizio monitorio spagnolo sia uno strumento pensato per piccoli crediti e poco funzionale ed adattabile alle esigenze di recupero di crediti che si generano in ambito commerciale internazionale.

Né tantomeno risulta consigliabile procedere al recupero di crediti in Spagna per mezzo di interposizione di decreto ingiuntivo europeo in quanto come stabilisce l'articolo nº 17 del regolamento comunitario n. 1206/2006:  “in caso di opposizione il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine applicando le norme di procedura civile ordinaria”.  Si ripropongono quindi le stesse limitazioni del decreto ingiunto di diritto interno spagnolo, invero, mancanza di provvisoria esecutivitá ed impossibilitá di riduzione dei termini nel giudizio ordinario di opposizione. 
 
Esiste in veritá una circostanza nella quale l'istaurazione di decreto ingiuntivo spagnolo risulta molto inciso  quello del  concordato fallimentare. Nel caso infatti in cui si preveda o si tema, per l'esistenza di segni indicatori, l' insolvenza del imprenditore- debitore , interporre un decreto ingiuntivo significa ottenere in poco tempo una certificazione definitiva dell' esistenza, ammontare e liquiditá del credito vantanto; inoltre é verosimile che una impresa che abbia difficoltá economica e vicina al fallimento non abbia interesse a destinare soldi per spese legali di procuratore ed avvocato, necessari per formulare l'opposizione.

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