Artt 51 e 52 legge fallimentare

Articoli 51 e 52 della legge fallimentare, la competenza funzionale del giudice del fallimento in ordine alle pretese creditorie nei confronti del fallimento


I crediti nei confronti del fallimento possono essere accertati solo dal giudice delegato, si tratta di una competenza funzionale ai sensi dell'art. 52 della legge fallimentare.
 
A tale competenza funzionale non fa eccezione il caso in cui il giudice naturale sia chiamato a conoscere delle domande riconvenzionali eventualmente svolte nei confronti del fallimento.
 
Al contrario, ove si sia al cospetto di eccezione riconvenzionale il giudice naturale dovrà scrutinarla e non rimettere la questione al giudice del fallimento. Il giudice delegato non solo è competente funzionalmente ma deve altresì seguire un rito peculiare.
 
Le eccezioni alla regola riguardano il rito del lavoro, laddove la causa sia introdotta per l'accertamento di diritti dai quali emergano anche diriti patrimoniali (si pensi al caso del licenziamento laddove nelle more sia intervenuto il fallimento).
 
La riassunzione, in tale ipotesi, non deve essere effettuata dinanzi al giudice del fallimento ma davanti al giudice del lavoro.
 
Dopo l'eventuale sentenza favorevole, è possibile proporre l'insinuazione al passivo fallimentare a mente dell'art. 93 LF.
 
Laddove sia il fallimento che intende riassumere la causa con riferimento a diritti facenti parte del patrimonio del fallito, il giudice competente a conoscere la causa attiva del fallimento è quello naturale.

Articolo  51
Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali (1).
 
Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.
(1) Articolo sostituito dall'articolo 48 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.


Articolo  52
Concorso dei creditori.
 
Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.
Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge (1).
Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 51 (2).
(1) Comma sostituito dall'articolo 49 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
(2) Comma inserito dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 12 settembre 2007 n.169, con la decorrenza indicata nell'articolo 22 del medesimo D.Lgs. 169/2007.
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