Il contratto di comodato è disciplinato dagli artt. 1803 e ss. del c.c. ed è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il contratto di comodato è essenzialmente gratuito.
L'uso del contratto di comodato è frequente nell'ambito immobiliare laddove la concessione, essenzialmente a titolo gratuito, di un alloggio (talvolta a fronte di un rimborso spese concernente condominio, utenze e quant'altro) si affianca alla locazione dalla quale si distingue proprio per la gratuità del godimento.
Ma veniamo ad esaminare la disciplina positiva del contratto di comodato così come prevista dal c.c.
Contratto di comodato: l'oggetto (art. 1803 c.c.)
Come già detto, il contratto di comodato ha per oggetto la consegna, a titolo essenzialmente gratuito, di una cosa (mobile o immobile) per un uso ed un tempo determinati, con l'obbligo di restituzione della stessa cosa ricevuta. Tratti essenziali del contratto di comodato sono, dunque, la consegna della cosa, l'obbligo della restituzione, la temporaneità del godimento e la specifica destinazione d'uso.
Contratto di comodato: le obbligazioni del comodatario (artt. 1804 e 1809 c.c.)
Il comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa oggetto del contratto di comodato con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto di comodato o dalla natura della cosa. Non puo' concedere ad un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante. Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre il risarcimento del danno. Il comodatario è obbligato a restituire la cosa al termine del contratto o quando se ne è servito in conformità a quanto previsto dal contratto di comodato.
Contratto di comodato: la responsabilità del comodatario (artt. 1804 1805 c.c.)
In caso d'inadempimento alle obbligazioni gravanti sul comodatario quest'ultimo è tenuto a risarcire il danno. In ogni caso il comodatario è responsabile se la cosa perisce per caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria. Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito. (Art. 1805 cod. civ.)
Contratto di comodato: deterioramento e spese (artt. 1807 e 1808 c.c.)
Il comodatario non è tenuto a rispondere del deterioramento dovuto all'uso della cosa e non imputabile a titolo di colpa. Le spese di ordinaria manutenzione sono a carico del comodatario quelle di straordinaria manutenzione a carico del comodante.
Contratto di comodato: la restituzione (artt. 1809, 1810 e 1811 c.c.)
Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto. E', altresì, obbligato a restituire la cosa se sopraggiunge un'urgente e non preventivata esigenza del comodante nonchè, in caso di contratto di comodato senza termine, allorchè il comodante ne faccia richiesta.
In caso di morte del comodatario prima della scadenza del termine convenuto nel contratto di comodato, il comodatario può richiedere la restituzione agli eredi.
Contratto di comodato: la responsabilità del comodante (art. 1812 c.c.)
E' anche previsto che i danni eventualmente subiti dal comodatario a causa di vizi della cosa oggetto del contratto di comodato debbano essere risarciti dal comodante che fosse a conoscenza dei vizi e che li avesse sottaciuti.
Di seguito si propone un modello di contratto di comodato relativo ad un immobile
CONTRATTO DI COMODATO D'IMMOBILE
TRA:
Il Sig. XXX nato a XXX il XXX domiciliato in XXX via XXX
- comodante -
E:
Il Sig. XXX nato a XXX il XXX domiciliato in XXX via XXX
- comodatario -
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 del contratto di comodato: oggetto
Il sig. XXX (d'ora innanzi comodante), concede in comodato al sig. XXX (d'ora innanzi comodatario) l'unità immobiliare posta in via XXX n. civico XXX piano XXX scala XXX int. XXX composto di n. XXX vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.: indicare quali) affinchè se ne serva, per uso d'abitazione (ad esempio familiare).
Art. 2 del contratto di comodato: durata
Il presente contratto di comodato ha durata di anni XXX e decorre dalla data di stipula del contratto stesso, non è sottoposto a tacito rinnovo e potrà essere prorogato solo per concorde ed espressa volontà delle parti.
Art. 3 del contratto di comodato: consegna dell'immobile
Il comodatario dichiara di aver visitato l'immobile e di averlo trovata adatta all'uso convenuto e - così - di prenderlo in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento del medesimo custode. Il comodatario si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, di quanto segue XXX.
Art. 4 del contratto di comodato: destinazione d'uso
Il comodatario si impegna ad adibire l'immobile ad uso esclusivo di abitazione propria (e del proprio nucleo familiare) e a non concedere, neppure parzialmente, nè a titolo oneroso nè a titolo gratuito, a terzi il godimento dell'immobile stesso.
Art. 5 del contratto di comodato: spese ordinarie e spese straordinarie
Le spese ordinarie di manutenzione dell'immobile saranno integralmente a carico del comodatario, quelle straordinarie saranno, invece, a carico del comodante. Le parti inseriscono, tra le spese ordinarie a carico del comodatario, gli oneri relativi alle utenze che saranno volturate a nome del comodatario e gli oneri condominiali che saranno, per l'effetto, rimborsati al comodante.
Art. 6 del contratto di comodato: regolamento di condominio
Il comodante si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dell'immobile accusando ricevuta della consegna dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini.
Art. 7 del contratto di comodato: accesso all'immobile
Il comodatario dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati.
Art. 8 del contratto di comodato: innovazioni
Il comodatario non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione all'immobile e/o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del comodante.
Art. 9 del contratto di comodato: restituzione dell'immobile
L'immobile dovrà essere restituito, salvo proroghe, alla scadenza del presente contratto di comodato nel medesimo stato in cui è stato preso in consegna, salva l'ordinaria usura. L'immobile dovrà essere immediatamente riconsegnato, salvo il risarcimento del danno, in caso di destinazione dell'immobile ad uso diverso da quello convenuto e/o in caso di concessione dello stesso in godimento anche parziale a terzi. L'immobile dovrà, altresì, essere riconsegnato al comodante nel caso sopravvenisse, nel corso di rapporto, un suo urgente ed impreveduto bisogno.
Art. 10 del contratto di comodato: registrazione
Le spese di registrazione del presente atto sono a carico del comodatario.
Art. 11 del contratto di comodato: rinvio alle disposizioni di legge
Per quanto non previsto s'applicano le disposizioni di cui agli artt. 1803 e seguenti Codice Civile
Letto, approvato e sottoscritto.
Il comodante Il comodatario