cancellazione pignoramento

Casi e modalità per conseguire la cancellazione della trascrizione del pignoramento all'esito fisiologico o patologico del processo esecutivo
 

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il pignoramento - in generale

il titolo esecutivo

l'esecuzione presso il debitore

l'esecuzione presso terzi

l'esecuzione immobiliare

l'esecuzione degli obblighi di rilascio di fare e non fare

l'opposizione all'esecuzione 

l'opposizione agli atti esecutivi

l'opposizione di terzo all'esecuzione  
 
L'art. 555 cpc stabilisce la forma del pignoramento immobliare e, tra le attività di competenza dell'ufficiale giudiziario, include la "consegna della copia autentica dell'atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari".

La trascrizione del pignoramento immobiliare consente ai terzi di essere avvertiti della pendenza di un procedimento esecutivo e, per contro, impedisce al debitore esecutato di disporre liberamente dell'immobile pignorato.

Il codice prevede diverse evoluzioni del processo esecutivo che possono condurre alla cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare.

In primo luogo, la cancellazione della trascrizione del pignoramento può conseguire all'esito fisiologico dell'espropriazione immobiliare. Il GE, infatti, avvenuto il versamento del prezzo pronuncia il decreto con il quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato (cfr. l'art. 586 cpc ). Con il suddetto decreto il GE ordina che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti.
 
La cancellazione della trascrizione del pignoramento può conseguire ad iniziative del debitore esecutato come l'opposizione all'esecuzione o l'opposizione agli atti esecutivi così come ad iniziative promosse dal terzo pregiudicato dall'espropriazione.

In sede di opposizione, infati, il GE, su istanza di parte, può sospendere il processo esecutivo, concorrendo gravi motivi.
 
L'ordinanza che dispone la sospensione è reclamabile dall'opposto ma, in difetto di reclamo e in difetto dell'instaurazione del giudizio di merito, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento (cfr. art. 624 cpc ).

Naturalmente anche il giudice del merito che ha cognizione sulle opposizioni ex artt. 615 cpc e ss. potrà, all'esito del giudizio, ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento.

La cancellazione della trascrizione del pignoramento consegue, poi, automaticamente all'estinzione del processo esecutivo che si verifichi per rinuncia o inattività delle parti. L'art. 632 cpc stabilisce al riguardo che con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
 
Deve, sul punto, ricordarsi anche che l'art. 96 cpc in tema di lite temeraria dispone che ove sia accertata l'inesistenza del diritto per il quale sia stata promossa l'azione esecutiva condanna il creditore procedente al risarcimento del danno ove questi abbia agito senza la normale prudenza
 
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