l'esecuzione presso il debitore
l'esecuzione degli obblighi di rilascio di fare e non fare
l'opposizione agli atti esecutivi
l'opposizione di terzo all'esecuzioneLa trascrizione del pignoramento immobiliare consente ai terzi di essere avvertiti della pendenza di un procedimento esecutivo e, per contro, impedisce al debitore esecutato di disporre liberamente dell'immobile pignorato.
Il codice prevede diverse evoluzioni del processo esecutivo che possono condurre alla cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare.
In primo luogo, la cancellazione della trascrizione del pignoramento può conseguire all'esito fisiologico dell'espropriazione immobiliare. Il GE, infatti, avvenuto il versamento del prezzo pronuncia il decreto con il quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato (cfr. l'art. 586 cpc ). Con il suddetto decreto il GE ordina che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti.
In sede di opposizione, infati, il GE, su istanza di parte, può sospendere il processo esecutivo, concorrendo gravi motivi.
Naturalmente anche il giudice del merito che ha cognizione sulle opposizioni ex artt. 615 cpc e ss. potrà, all'esito del giudizio, ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
La cancellazione della trascrizione del pignoramento consegue, poi, automaticamente all'estinzione del processo esecutivo che si verifichi per rinuncia o inattività delle parti. L'art. 632 cpc stabilisce al riguardo che con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
l'esecuzione presso il debitore
l'esecuzione degli obblighi di rilascio di fare e non fare
l'opposizione agli atti esecutivi
l'opposizione di terzo all'esecuzione