La proposizione dell'azione civile nel processo penale e il trasferimento da una sede all'altra, i rapporti tra azione civile e azione penale, la costituzione della parte civile, modalità e termini, l'esclusione della parte civile su istanza di parte e d'ufficio e la revoca della costituzione
ARTICOLO 74
Legittimazione all'azione civile.
1. L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale [76; 10 min.] dal soggetto al quale il reato ha recato danno [212 coord.] ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato [60] e del responsabile civile [83 s.] (1).
(1) Per legittimazioni specifiche, v. l'art. 362l. 5 febbraio 1992, n. 104; l'art. 10 l. 7 marzo 1996, n. 108 e artt. 311 ss. d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
ARTICOLO 75
Rapporti tra azione civile e azione penale.
1. L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato [324 c.p.c.]. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio [306 c.p.c.]; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile [541].
2. L'azione civile prosegue in sede civile [652; 211 coord.] se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile [79].
3. Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale [76, 822] o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge [716, 88 3, 441 4, 444 2] (1) (2).
(1) La Corte cost., con sentenza 22 ottobre 1996, n. 354 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma «nella parte in cui non prevede che la disciplina ivi contenuta non trovi applicazione nel caso di accertato impedimento fisico permanente che non permetta all'imputato di comparire all'udienza, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza».
(2) In deroga al presente comma, nei procedimenti a carico delle alte cariche dello Stato, vedi l'art. 1, comma 6, della legge 23 luglio 2008, n. 124.
ARTICOLO 76
Costituzione di parte civile.
1. L'azione civile nel processo penale è esercitata [74], anche a mezzo di procuratore speciale [122], mediante la costituzione di parte civile [2441c trans.] (1).
2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo [441 2, 444 2;23 att.].
(1) Ai sensi dell'art. 14l. 3 gennaio 1991, n. 3 «La costituzione di parte civile dello Stato nei procedimenti penali deve essere autorizzata dal Presidente del Consiglio dei ministri».
ARTICOLO 77
Capacità processuale della parte civile.
1. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono costituirsi parte civile se non sono rappresentate, autorizzate o assistite nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili [75 c.p.c.].
2. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza e vi sono ragioni di urgenza ovvero vi è conflitto di interessi tra il danneggiato e chi lo rappresenta, il pubblico ministero può chiedere al giudice di nominare un curatore speciale [3384]. La nomina può essere chiesta altresì dalla persona che deve essere rappresentata o assistita ovvero dai suoi prossimi congiunti [307 4 c.p.] e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.
3. Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite se possibile le persone interessate, provvede con decreto, che è comunicato al pubblico ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace.
4. In caso di assoluta urgenza, l'azione civile nell'interesse del danneggiato incapace per infermità di mente o per età minore può essere esercitata dal pubblico ministero [83 1, 4], finché subentri a norma dei commi precedenti colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza ovvero il curatore speciale.
ARTICOLO 78
Formalità della costituzione di parte civile.
1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità:
a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante;
b) le generalità dell'imputato [60] nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;
c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura [100];
d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda;
e) la sottoscrizione [110] del difensore.
2. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata [152], a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.
3. Se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed è conferita nelle altre forme previste dall'articolo 100, commi 1 e 2, essa è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile (1) (2).
(1) Comma così sostituito dall'art. 132l. 16 dicembre 1999, n. 479.
(2) Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 23 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
ARTICOLO 79
Termine per la costituzione di parte civile.
1. La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare [416 s.] e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484 (1).
2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza [173] (2).
3. Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.
(1)La Corte cost., con sentenza 2 maggio 1991, n. 192 ha dichiarato non fondata «la questione di legittimità costituzionale degli artt. 79 del codice di procedura penale e 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), in relazione agli artt. 329 e 335 del codice di procedura penale, nella parte in cui dette norme escludono che il giudice penale possa, nel corso delle indagini preliminari, decidere sulla istanza di assegnazione di una somma di denaro da imputarsi alla liquidazione definitiva del danno da incidente stradale». Tuttavia, secondo la Corte, «è consentito al danneggiato inoltrare la richiesta di cui trattasi al g.i.p. all'udienza preliminare».
(2)La Corte cost., con sentenza interpretativa di rigetto 3 aprile 1996, n. 98, ha dichiarato non fondata una questione di costituzionalità sollevata nei confronti degli artt. 79 e 519 c.p.p., «nella parte in cui non prevedono che, a seguito di contestazione suppletiva relativa ad un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, alla persona offesa citata ex art. 519 c.p.p. sia consentita la costituzione di parte civile anche oltre il termine fissato dall'art. 79 c.p.p.». La Corte ha affermato che deve accogliersi, «in virtù del canone per cui fra più interpretazioni possibili va preferita quella che consente di attribuire alla norma un significato conforme alla Costituzione [...], l'interpretazione delle norme denunciate che esclude la preclusione alla costituzione di parte civile della persona offesa dal reato contestato in via suppletiva».
ARTICOLO 80
Richiesta di esclusione della parte civile.
1. Il pubblico ministero, l'imputato e il responsabile civile possono proporre richiesta motivata di esclusione della parte civile.
2. Nel caso di costituzione di parte civile per l'udienza preliminare [416 s.], la richiesta è proposta, a pena di decadenza [173], non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare [420] o nel dibattimento [484, 491].
3. Se la costituzione avviene nel corso degli atti preliminari al dibattimento [465-469] o introduttivi dello stesso [478-495], la richiesta è proposta oralmente a norma dell'articolo 491, comma 1.
4. Sulla richiesta il giudice decide senza ritardo con ordinanza.
5. L'esclusione della parte civile ordinata nell'udienza preliminare [416 s.] non impedisce una successiva costituzione fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484.
ARTICOLO 81
Esclusione di ufficio della parte civile.
1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado [492], il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza [444 2].
2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare [420].
ARTICOLO 82
Revoca della costituzione di parte civile.
1. La costituzione di parte civile [76, 78] può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale [122] in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti.
2. La costituzione si intende revocata [232 att.] se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell'articolo 523 ovvero se promuove l'azione davanti al giudice civile [75 3].
3. Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il giudice penale non può conoscere delle spese e dei danni che l'intervento della parte civile ha cagionato all'imputato e al responsabile civile. L'azione relativa può essere proposta davanti al giudice civile.
4. La revoca non preclude il successivo esercizio dell'azione in sede civile.