La citazione e la costituzione dell'attore a seguito delle modifiche di cui alla Legge n 69 del 2009, l'avviso in ordine alle decadenze di cui all'art. 38 cpc, il contenuto dell'atto di citazione, la nullità dell'atto di citazione con riferimento alla vocatio in ius e all'editio actionis, la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione e l'integrazione della domanda. La costituzione nel termine di dieci giorni dalla notificazione
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l'atto di citazione e la costituzione dell'attore
iscrizione della causa sul ruolo
la decisione della causa
ARTICOLO 163
Contenuto della citazione (1).
[I]. La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.
[II]. Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti [69-bis att.].
[III]. L'atto di citazione deve contenere:
1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta [1641];
2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora [43 ss. c.c.]del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono [75]. Se attore o convenuto è una persona giuridica [2331 1 c.c.], un'associazione non riconosciuta [362 c.c.] o un comitato [39 c.c.], la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio [753-4] (2);
3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni [183, 189 1];
5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione [74 att.];
6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata [83, 125 1];
7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione [82 att.]; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 (3).
[IV]. L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'articolo 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 7 l. 14 luglio 1950, n. 581.
(2) Numero così sostituito dall'art. 4, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modif., in l. 22 febbraio 2010, n. 24. Il testo originario recitava: «2) il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;».
(3) Numero così sostituito dall'art. 7 l. 26 novembre 1990, n. 353. Il testo recitava: «7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine e nelle forme stabilite dall'articolo 166, e di comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice istruttore che sarà designato ai sensi dell'articolo 168-bis». Successivamente il presente numero è stato ulteriormente modificato, dall'art. 46, comma 1, della l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito le parole: "di cui all'articolo 167" con le parole: "di cui agli articoli 38 e 167".
ARTICOLO 163 BIS
Termini per comparire (1) (2).
[I]. Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni (3) se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni (4) se si trova all'estero (5).
[II]. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma.
[III]. Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente [701 att.].
(1) Articolo inserito dall'art. 8 l. 14 luglio 1950, n. 581.
(2) In materia di trasferimento in sede civile del procedimento penale nei confronti delle alte cariche dello Stato, vedi l'art. 1, comma 6, della legge 23 luglio 2008, n. 124.
(3) Le parole « novanta giorni » sono state sostituite alle parole « sessanta giorni » dall'art. 21 lett. g)l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 4 l. n. 263, cit., tali modifiche si applicano per i procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006.
(4) Le parole « centocinquanta giorni » sono state sostituite alle parole « centoventi giorni » dall'art. 2 1 lett. g) l. n. 263, cit., con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 4 l. n. 263, cit., tali modifiche si applicano per i procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006.
(5) Comma sostituito dall'art. 8 l. 26 novembre 1990, n. 353 Il testo precedente recitava; «Tra il giorno della notificazione della citazione e quello della comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori: di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova nella circoscrizione del tribunale adito; di quaranta giorni, se il luogo della notificazione si trova fuori della circoscrizione del tribunale, ma entro quella della Corte di appello dalla quale dipende; di sessanta giorni, se il luogo della notificazione si trova nella circoscrizione di altra Corte di appello; di novanta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Stati europei o in territori posti nel bacino del Mediterraneo; di centottanta giorni, se il luogo della notificazione si trova in altro Stato o in altro territorio soggetto alla sovranità italiana e quando la notificazione è eseguita a norma dell'articolo 150».
ARTICOLO 164
Nullità della citazione (1).
[I]. La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1 e 2 dell'articolo 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal numero 7 dell'articolo 163.
[II]. Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.
[III]. La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7 dell'articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini.
[IV]. La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3 dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4 dello stesso articolo.
[V]. Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.
[VI]. Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l'udienza ai sensi del secondo (2) comma dell'articolo 183 e si applica l'articolo 167.
(1) Articolo sostituito dapprima dall'art. 9 l. 14 luglio 1950, n. 581 e successivamente dall'art. 9 l. 26 novembre 1990, n. 353 Il testo precedente recitava: «[I]. La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 163, o se è stato assegnato un termine a comparire minore di quello stabilito dalla legge. La citazione è altresì nulla se manchi l'indicazione della data dell'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore. La nullità è rilevata d'ufficio dal giudice, quando il convenuto non si è costituito in giudizio. [II]. La costituzione del convenuto sana ogni vizio della citazione, ma restano salvi i diritti anteriormente quesiti nei casi richiamati nel comma precedente».
(2) La parola « secondo » è stata sostituita, in sede di conversione, alla parola « ultimo » dall'art. 23 lett. b-bis)d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1° marzo 2006, ai sensi dell'art. 2 3-quinquies d.l. n. 35, cit., introdotto dall'art. 8 d.l. 30 giugno 2005, n. 115, conv., con modif., in l. 17 agosto 2005, n. 168, successivamente sostituito dall'art. 16l. 28 dicembre 2005, n. 263 e da ultimo modificato dall'art. 39-quater1d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con modif., in l. 23 febbraio 2006, n. 51, introdotto in fase di conversione. Ai sensi del medesimo art. 2 3-quinquies d.l. n. 35, cit., le modifiche apportate agli artt. 164, 167, 180, 183, 184, 185, 187, 669-quinquies, 669-octies, 669-decies, 669-terdecies, 696, 696-bis, 703, 704, 706, 707, 708, 709 e 709-bis si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006.
ARTICOLO 165
Costituzione dell'attore (1).
[I]. L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, deve costituirsi in giudizio [168, 171, 290, 3071-2] a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge [82, 86], depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo [168 1; 71, 721 att.] e il proprio fascicolo [74 att.] contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio [43, 47 c.c.] nel comune ove ha sede il tribunale.
[II]. Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 10 l. 14 luglio 1950, n. 581.
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iscrizione della causa sul ruolo
la decisione della causa