La nullità della società per azioni



La disciplina della nullità della società per azioni, un regime eccentrico rispetto alla nullità civilistica

La disciplina della nullità della società per azioni di cui all'art. 2332 cc si discosta in modo significativo dalla generale disciplina della nullità civilistica in considerazione degli effetti che l'iscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto nel registro delle imprese producono sull'affidamento dei terzi.
In primo luogo l'art. 2332 cc indica tassativamente le ipotesi che danno luogo alla nullità della società per azioni. Si tratta:
della mancata stipulazione dell'atto costitutivo per atto pubblico;
dell'illiceità dell'oggetto sociale;
di gravi carenze dell'atto costitutivo individuate nell'assenza di qualsivoglia indicazione inerente la denominazione sociale, i conferimenti, l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale.
Al riguardo, va, tuttavia sottolineato, come, al contrario della disciplina generale della nullità che stabilisce l'insanabilità del vizio (cfr. art. 1423 cc), per quel che concerne la nullità della società per azioni, essa non  può essere dichiarata qualora il vizio sia stato sanato e la relativa modifica sia stata iscritta nel registro delle imprese.
Inoltre, e qui risiede la più vistosa anomalia del regime della nullità della società per azioni, la nullità, pur incidendo sull'atto costitutivo, nei fatti opera solo ex nunc, in quanto, sino alla cancellazione della società dal registro delle imprese a seguito dell'eventuale liquidazione (effettuata dai liquidatori nominati direttamente con la sentenza che dichiara la nullità), mantengono validità ed efficacia tutti gli atti compiuti dalla società con i soci e con i terzi. Ciò in particolare comporta che i soci rimangono obbligati ad effettuare i coinferimenti nei limiti in cui sussistano terzi che vantino diritti insoddisfatti nei confronti della società.
Per il resto, il regime della nullità delle società per azioni ricalca quello generale, con l'imprescrittibilità dell'azione, la rilevabilità d'ufficio del vizio e l'azionabilità da parte di chiunque vi abbia interesse.
Il dispositivo della sentenza che dichiari la nullità della società per azioni dovrà poi, anche esso, essere iscritto nel registro delle imprese nella prospettiva della tutela dei terzi.
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