la sospensione e l'interruzione del processo civile

sospensione, obbligatoria e facoltativa ed interruzione del processo civile, cause ed efetti della sospensione e dell'interruzione sul processo, modalità per la riassunzione o per la prosecuzione del processo. La riassunzione nei confronti degli eredi in caso di morte della parte

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ARTICOLO  295

Sospensione necessaria (1).

[I]. Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa [34, 337 2].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 35 l. 26 novembre 1990, n. 353. Il testo recitava: «[I]. Il giudice dispone che il processo sia sospeso nel caso previsto nell'articolo 3 del codice di procedura penale e in ogni altro caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia civile o amministrativa, dalla cui definizione dipende la decisione della causa».

ARTICOLO  296

Sospensione su istanza delle parti. (1)

[I]. Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l’udienza per la prosecuzione del processo medesimo.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 46, comma 11, della l. 18 giugno 2009, n. 69. Il testo precedente recitava: «Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, può disporre che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a quattro mesi».

ARTICOLO  297

Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione (1).

[I]. Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio [153] di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'articolo 3 del codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato [324] della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'articolo 295 (2) (3).

[II]. Nell'ipotesi dell'articolo precedente l'istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione.

[III]. L'istanza si propone con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale.

[IV]. Il ricorso, col decreto che fissa l'udienza, è notificato [170] a cura dell'istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 29 l. 14 luglio 1950, n. 581.

(2) La Corte cost., con sentenza 4 marzo 1970, n. 34, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui dispone la decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza dalla cessazione della causa di sospensione anziché dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso.

(3) Comma così modificato dall'art. 46, comma 12, della l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito le parole: "sei mesi" con le parole: "tre mesi".

ARTICOLO  298

Effetti della sospensione.

[I]. Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento [482, 523, 669-quater2, 6991].

[II]. La sospensione interrompe i termini in corso [152 ss.], i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all'articolo precedente [304].

ARTICOLO  299

Morte o perdita della capacità prima della costituzione (1).

[I]. Se prima della costituzione in cancelleria [165 1, 166] o all'udienza davanti al giudice istruttore [183], sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio [751] di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza [300, 301, 328], il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo [75, 110] si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione [303], osservati i termini di cui all'articolo 163-bis [2861; 125 att.].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3 d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

ARTICOLO  300

Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace (1).

[I]. Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore [82], questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti [170].

[II]. Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria [302] o la riassunzione a norma dell'articolo precedente [303].

[III]. Se la parte è costituita personalmente [821-2, 86, 417 1], il processo è interrotto al momento dell'evento.

[IV]. Se l’evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292 (2).

[V]. Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell'istruzione.

(1) La Corte cost., con sentenza 16 ottobre 1986, n. 220 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 75 e 300 c.p.c., nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al pubblico ministero perché promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l'attore riassumere il giudizio.

(2) Comma così sostituito dall'art. 46, comma 13, della l. 18 giugno 2009, n. 69. Il testo precedente recitava: «Se questo riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è notificato o è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292».

ARTICOLO  301

Morte o impedimento del procuratore.

[I]. Se la parte è costituita a mezzo di procuratore [822-3], il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso [2862].

[II]. In tal caso si applica la disposizione dell'articolo 299.

[III]. Non sono cause d'interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa [85].

ARTICOLO  302

Prosecuzione del processo.

[I]. Nei casi previsti negli articoli precedenti la costituzione per proseguire il processo può avvenire all'udienza o a norma dell'articolo 166. Se non è fissata alcuna udienza, la parte può chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale la fissazione dell'udienza. Il ricorso e il decreto sono notificati alle altre parti a cura dell'istante [170].

ARTICOLO  303

Riassunzione del processo.

[I]. Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dell'articolo precedente, l'altra parte può chiedere la fissazione dell'udienza, notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo [75, 110].

[II]. In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto [286 1, 328 2, 330 2; 431 c.c.].

[III]. Se vi sono altre parti in causa, il decreto è notificato anche ad esse.

[IV]. Se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisce all'udienza fissata, si procede in sua contumacia [1713, 290 ss.].

ARTICOLO  304

Effetti dell'interruzione.

[I]. In caso d'interruzione del processo si applica la disposizione dell'articolo 298.

ARTICOLO  305

Mancata prosecuzione o riassunzione (1).

[I]. Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio [153] di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue [307-310].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 30 l. 14 luglio 1950, n. 581. La Corte cost., con sentenza 15 dicembre 1967, n. 139, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui fa decorrere dalla data dell'interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione o la sua riassunzione, anche nei casi regolati dal precedente art. 301 in riferimento all'art. 24 Cost. Successivamente la Corte cost., con sentenza 6 luglio 1971, n. 159ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi dell'art. 299 dello stesso codice, decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza, nonché nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi del precedente art. 300 3 decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza. Da ultimo il presente articolo è stato modificato dall'art. 46, comma 14, della l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito le parole: "sei mesi" con le parole: "tre mesi".

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