Il tribunale di Roma con sentenza del marzo del 2013 accoglie la domanda di riliquidazione della quota A della pensione avanzata da un dottore commercialista
Con sentenza depositata il 7 marzo 2013, il Tribunale di Roma ha accolto la pretesa alla riliquidazione della quota A della pensione di un dottore commercialista che si era visto calcolare la pensione di vecchiaia sulla base del nuovo regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con DI del 14 luglio del 2004 e, cioè, con una base pensionabile formata non già dagli ultimi quindici redditi dichiarati prima del pensionamento ma dai venticinque redditi dichiarati sino al 1.1.2004.
Con la sentenza sotto riportata il Tribunale, nell’accogliere la domanda del dottore commercialista (pensionato post 2007), ha precisato:
che il rispetto del pro rata è imposto dall’art. 3 comma 12 della Legge n 335 del 1995 che non può essere derogato da regolamenti per il principio della gerarchia delle fonti;
che la cogenza del principio del pro rata è dimostrata, tre l’altro, dal fatto che il Legislatore, con l’art. 1 comma 763 della legge Finanziaria del 2007; ha sentito la necessità di attenuare la portata del suddetto principio;
che l’inciso di salvezza contenuto nella norma di cui all’art. 1 comma 763 della Legge n 296 del 2006 non vale a sanare eventuali regolamenti che risultino illegittimi per effetto del loro contrasto con la normativa pro tempore vigente.
Con la sentenza sotto riportata il Tribunale, nell’accogliere la domanda del dottore commercialista (pensionato post 2007), ha precisato:
che il rispetto del pro rata è imposto dall’art. 3 comma 12 della Legge n 335 del 1995 che non può essere derogato da regolamenti per il principio della gerarchia delle fonti;
che la cogenza del principio del pro rata è dimostrata, tre l’altro, dal fatto che il Legislatore, con l’art. 1 comma 763 della legge Finanziaria del 2007; ha sentito la necessità di attenuare la portata del suddetto principio;
che l’inciso di salvezza contenuto nella norma di cui all’art. 1 comma 763 della Legge n 296 del 2006 non vale a sanare eventuali regolamenti che risultino illegittimi per effetto del loro contrasto con la normativa pro tempore vigente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma Sezione IV Lavoro, in persona del Dott. Maria Gabriella Marrocco nella causa 39019 /2011
TRA
XXXXXXXXXXX, elettivamente domiciliato in Roma, Via Valadier, 39 00193 nello studio dell’Avv. R. Fera, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
XXXXXXXXXXX, elettivamente domiciliato in Roma, Via Valadier, 39 00193 nello studio dell’Avv. R. Fera, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTE
E
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA IN FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, elettivamente domiciliata in Roma, VIA PO 25/B, nello studio dell’Avv. R. Pessi, che la rappresenta e difende con l’Avv. F. Giammaria per procura a margine della memoria di costituzione e difesa
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente sentenza:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.10.2011 XXXXXXXXXXXX chiedeva:
1) accertare e dichiarare l’illegittimità e/o l’inefficacia delle disposizioni del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con DI del 14.7.2004 relative al calcolo della quota pensionistica relativa alle anzianità contributive sino al 31.12.2003 e per l’effetto, previa disapplicazione delle stesse, condannare la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti a corrispondere al ricorrente il trattamento pensionistico calcolando la quota pensionistica riferibile alle anzianità contributive anteriori al 31.12.2003 sulla base della normativa vigente prima dell’entrata in vigore del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. del 14.7.2004 e, cioè, ex art. 2 e 15 l.21/86 ed ex art. 3 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza prendendo in considerazione, come reddito di riferimento, la media dei 15 redditi dichiarati dall’iscritto negli anni anteriori alla maturazione del diritto a pensioni, rivalutati ex art. 15 della l. 21/86, applicando al suddetto reddito medio rivalutato l’aliquota del 2% per tutte le anzianità contributive maturate sino al 31.12.2001 (nel caso del ricorrente 30) e l’aliquota del 1.75% per le anzianità contributive successive (nel caso del ricorrente 2);
2) condannare la Cassa a corrispondere gli arretrati pensionistici dovuti in esito alla riliquidazione del trattamento di cui al punto 1) con gli interessi come per legge.
3) vinte le spese di lite.
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda.
La causa, ritenuta matura per la decisione allo stato degli atti, veniva decisa all’udienza odierna come da dispositivo, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive.
Osserva il Giudice che in forza dell’art. 3 comma 12 della legge 335/95 gli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio, adottano “… provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione de1 trattamento pensionistico nel rispetto del principio de1 pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche già derivanti dai provvedimenti suddetti. …”.
La norma, così chiara nella sua lettera da non necessitare di esegesi, dispone all’evidenza nel senso che le anzianità già maturate al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina sarebbero state ancora regolate dalla vecchia normativa, mentre quelle successive sarebbero state disciplinate alla stregua della nuova normativa, con esclusione quindi di qualsiasi rischio di duplicazione di computo delle frazioni di montante afferenti all’uno o all’altro segmento temporale.
La ratio della scelta è peraltro comprensibile con facilità, avendo inteso il legislatore tutelare le aspettative e i diritti degli assicurati, altrimenti compromessi dalla nuova disciplina, appunto graduando gli effetti di essa e ciò attraverso il ricorso ad un meccanismo -il pro rata- che, proprio perché fraziona temporalmente gli ambiti di operatività delle norme, regola in modo ragionevole le fattispecie di prestazioni previdenziali i cui presupposti maturano nel corso del tempo.
Tale meccanismo consente infatti, in aderenza con il principio dell’adeguatezza ex art. 38, co. 2 Cost., di garantire il c.d. “maturato previdenziale” e quindi la soglia minimale di protezione del trattamento pensionistico spettante all’assicurato in correlazione al montante complessivo della contribuzione già versata, dovendosi invero affermare che l’assicurato ha un diritto pieno ad essa, in aggiunta al mero interesse di fatto al futuro trattamento pensionistico.
In questo senso si è del resto espressa sia la giurisprudenza di merito, anche di questo stesso Tribunale, che di legittimità (cfr. precedenti in atti).
Tale il contesto normativo di riferimento, appare pertanto del tutto illegittimo l’art.10 comma 8 de1 Regolamento della Cassa convenuta approvato con D.I. del 14.7.2004, nella parte in cui introduce, ai fini della determinazione della quota da calcolare secondo il metodo reddituale, un sistema di incremento del numero degli anni da porre a base di computo della quota stessa in contrasto con la normativa in vigore pro tempore.
Va peraltro precisato che lo ius superveniens costituito dall’art. l comma 763 legge Finanziaria per il 2007, che ha attenuato la valenza de1 principio del pro rata, non è configurato né è sostanzialmente norma interpretativa, bensì è norma modificativa di quella precedente, con la conseguenza che in forza di esso l’autonomia regolamentare avrebbe incontrato, da lì in poi, non più i limiti stabiliti dal vecchio testo dell’art. 3 co. 12 cit., ma quelli meno rigidi introdotti con la finanziaria.
L’evenienza che l’art. 1 co. 763 faccia salvi gli atti e le deliberazioni adottate dagli enti ed approvati dai Ministeri vigilanti posti in essere prima dell’entrata in vigore della modifica indicata non muta la conclusione che si va profilando, perché -come è comprensibile anche solo con argomenti logici- la previsione di ultrattività dei provvedimenti in parola non ne può determinare, per ciò solo, la convalida laddove contrari alla disposizioni di legge vigenti pro tempore.
A conforto di questa tesi va rilevato che nel sistema positivo di riferimento la regola del pro rata si pone come norma di legge a carattere imperativo ed inderogabile dal potere regolamentare delle Casse privatizzate, tanto risultando dimostrato proprio dal fatto che è stata proprio una legge -quella del 2006- a temperare la regola in parola, il che sarebbe stato del tutto superfluo laddove la Cassa già si fosse vista delegare anche un potere di tal genere dalla l. 335 (in tal senso v. anche Corte Cost. 390/95, che attribuisce appunto al legislatore il potere di emanare disposizioni che modifichino in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina di rapporti di durata).
Ciò si spiega tenendo conto del fatto che nel sistema delle fonti il potere regolamentare delle Casse gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza ex l. 509/94 e dlg 509/94 si colloca in posizione subprimaria e che quindi spetta al legislatore delegante prevedere espressamente l’assegnazione alla fonte inferiore del potere normativo, quale eccezione alla regola della riserva di legge su determinate materie -quale indubbiamente quella che qui interessa, ex l. 335 cit.-.
Applicando tali principi al caso di specie, è allora evidente la fondatezza della pretesa attorea.
Pertanto, previa disapplicazione dell’art. 10 del Regolamento della Cassa approvato con D.I. 14.7.2004, va dichiarato il diritto del ricorrente di vedersi riliquidata la pensione in fruizione, determinando la quota di pensione riferibile alle anzianità contributive maturate in epoca anteriore al 31.12.2003 sulla base della normativa vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 10 citato.
Sulle differenze risultanti a tal titolo spettano poi al ricorrente, per legge, gli interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei di riferimento al saldo.
La Cassa resistente va di conseguenza condannata al pagamento in favore del ricorrente delle differenze indicate, con gli accessori come specificato.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1) accertare e dichiarare l’illegittimità e/o l’inefficacia delle disposizioni del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con DI del 14.7.2004 relative al calcolo della quota pensionistica relativa alle anzianità contributive sino al 31.12.2003 e per l’effetto, previa disapplicazione delle stesse, condannare la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti a corrispondere al ricorrente il trattamento pensionistico calcolando la quota pensionistica riferibile alle anzianità contributive anteriori al 31.12.2003 sulla base della normativa vigente prima dell’entrata in vigore del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. del 14.7.2004 e, cioè, ex art. 2 e 15 l.21/86 ed ex art. 3 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza prendendo in considerazione, come reddito di riferimento, la media dei 15 redditi dichiarati dall’iscritto negli anni anteriori alla maturazione del diritto a pensioni, rivalutati ex art. 15 della l. 21/86, applicando al suddetto reddito medio rivalutato l’aliquota del 2% per tutte le anzianità contributive maturate sino al 31.12.2001 (nel caso del ricorrente 30) e l’aliquota del 1.75% per le anzianità contributive successive (nel caso del ricorrente 2);
2) condannare la Cassa a corrispondere gli arretrati pensionistici dovuti in esito alla riliquidazione del trattamento di cui al punto 1) con gli interessi come per legge.
3) vinte le spese di lite.
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda.
La causa, ritenuta matura per la decisione allo stato degli atti, veniva decisa all’udienza odierna come da dispositivo, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive.
Osserva il Giudice che in forza dell’art. 3 comma 12 della legge 335/95 gli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio, adottano “… provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione de1 trattamento pensionistico nel rispetto del principio de1 pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche già derivanti dai provvedimenti suddetti. …”.
La norma, così chiara nella sua lettera da non necessitare di esegesi, dispone all’evidenza nel senso che le anzianità già maturate al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina sarebbero state ancora regolate dalla vecchia normativa, mentre quelle successive sarebbero state disciplinate alla stregua della nuova normativa, con esclusione quindi di qualsiasi rischio di duplicazione di computo delle frazioni di montante afferenti all’uno o all’altro segmento temporale.
La ratio della scelta è peraltro comprensibile con facilità, avendo inteso il legislatore tutelare le aspettative e i diritti degli assicurati, altrimenti compromessi dalla nuova disciplina, appunto graduando gli effetti di essa e ciò attraverso il ricorso ad un meccanismo -il pro rata- che, proprio perché fraziona temporalmente gli ambiti di operatività delle norme, regola in modo ragionevole le fattispecie di prestazioni previdenziali i cui presupposti maturano nel corso del tempo.
Tale meccanismo consente infatti, in aderenza con il principio dell’adeguatezza ex art. 38, co. 2 Cost., di garantire il c.d. “maturato previdenziale” e quindi la soglia minimale di protezione del trattamento pensionistico spettante all’assicurato in correlazione al montante complessivo della contribuzione già versata, dovendosi invero affermare che l’assicurato ha un diritto pieno ad essa, in aggiunta al mero interesse di fatto al futuro trattamento pensionistico.
In questo senso si è del resto espressa sia la giurisprudenza di merito, anche di questo stesso Tribunale, che di legittimità (cfr. precedenti in atti).
Tale il contesto normativo di riferimento, appare pertanto del tutto illegittimo l’art.10 comma 8 de1 Regolamento della Cassa convenuta approvato con D.I. del 14.7.2004, nella parte in cui introduce, ai fini della determinazione della quota da calcolare secondo il metodo reddituale, un sistema di incremento del numero degli anni da porre a base di computo della quota stessa in contrasto con la normativa in vigore pro tempore.
Va peraltro precisato che lo ius superveniens costituito dall’art. l comma 763 legge Finanziaria per il 2007, che ha attenuato la valenza de1 principio del pro rata, non è configurato né è sostanzialmente norma interpretativa, bensì è norma modificativa di quella precedente, con la conseguenza che in forza di esso l’autonomia regolamentare avrebbe incontrato, da lì in poi, non più i limiti stabiliti dal vecchio testo dell’art. 3 co. 12 cit., ma quelli meno rigidi introdotti con la finanziaria.
L’evenienza che l’art. 1 co. 763 faccia salvi gli atti e le deliberazioni adottate dagli enti ed approvati dai Ministeri vigilanti posti in essere prima dell’entrata in vigore della modifica indicata non muta la conclusione che si va profilando, perché -come è comprensibile anche solo con argomenti logici- la previsione di ultrattività dei provvedimenti in parola non ne può determinare, per ciò solo, la convalida laddove contrari alla disposizioni di legge vigenti pro tempore.
A conforto di questa tesi va rilevato che nel sistema positivo di riferimento la regola del pro rata si pone come norma di legge a carattere imperativo ed inderogabile dal potere regolamentare delle Casse privatizzate, tanto risultando dimostrato proprio dal fatto che è stata proprio una legge -quella del 2006- a temperare la regola in parola, il che sarebbe stato del tutto superfluo laddove la Cassa già si fosse vista delegare anche un potere di tal genere dalla l. 335 (in tal senso v. anche Corte Cost. 390/95, che attribuisce appunto al legislatore il potere di emanare disposizioni che modifichino in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina di rapporti di durata).
Ciò si spiega tenendo conto del fatto che nel sistema delle fonti il potere regolamentare delle Casse gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza ex l. 509/94 e dlg 509/94 si colloca in posizione subprimaria e che quindi spetta al legislatore delegante prevedere espressamente l’assegnazione alla fonte inferiore del potere normativo, quale eccezione alla regola della riserva di legge su determinate materie -quale indubbiamente quella che qui interessa, ex l. 335 cit.-.
Applicando tali principi al caso di specie, è allora evidente la fondatezza della pretesa attorea.
Pertanto, previa disapplicazione dell’art. 10 del Regolamento della Cassa approvato con D.I. 14.7.2004, va dichiarato il diritto del ricorrente di vedersi riliquidata la pensione in fruizione, determinando la quota di pensione riferibile alle anzianità contributive maturate in epoca anteriore al 31.12.2003 sulla base della normativa vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 10 citato.
Sulle differenze risultanti a tal titolo spettano poi al ricorrente, per legge, gli interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei di riferimento al saldo.
La Cassa resistente va di conseguenza condannata al pagamento in favore del ricorrente delle differenze indicate, con gli accessori come specificato.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
Dichiara il diritto del ricorrente di vedersi riliquidata la pensione in fruizione determinando la quota di pensione riferibile alle anzianità contributive maturate in epoca anteriore al 31.12.2003 sulla base della normativa vigente prima dell’entrata in vigore del Regolamento di disciplina approvato con D.I. del 14.7.2004.
Condanna la Cassa resistente al pagamento in favore del ricorrente delle differenze maturate a tal titolo, con gli interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei di riferimento al saldo.
Condanna la Cassa resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre iva e cpa.
Roma, 7.3.2013
Il Giudice
Dott. M.G. Marrocco
Dichiara il diritto del ricorrente di vedersi riliquidata la pensione in fruizione determinando la quota di pensione riferibile alle anzianità contributive maturate in epoca anteriore al 31.12.2003 sulla base della normativa vigente prima dell’entrata in vigore del Regolamento di disciplina approvato con D.I. del 14.7.2004.
Condanna la Cassa resistente al pagamento in favore del ricorrente delle differenze maturate a tal titolo, con gli interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei di riferimento al saldo.
Condanna la Cassa resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre iva e cpa.
Roma, 7.3.2013
Il Giudice
Dott. M.G. Marrocco