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AVV. ANNA CAMPILII
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DOPPIO CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ PER I DOTTORI COMMERCIALISTI ED ALTRI LIBERI PROFESSIONISTI. UN SOLO CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ PER I PENSIONATI DELLE GESTIONI PUBBLICHE.
Giurisdizione e competenza.
Per il mese di gennaio 2014 i dottori commercialisti hanno ricevuto un cedolino di pensione ridotto da ben due contributi di solidarietà: quello “statale” del 6% istituito dalla legge n. 147/2013 comma 486 per le pensioni superiori a dieci volte il minimo Inps (€ 501,38 mensili lordi) e quello della loro Cassa nazionale di previdenza CNPADC (contributo progressivo a scaglioni dal 2% al 7%), imposto con delibera del 27.06.13 per il quinquennio 2014/2018.
Nella attuale gara al taglio delle pensioni, vedremo chi arriverà al traguardo.
Ma si deve rilevare che il contributo di solidarietà “statale” è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con le sentenze numero 223/12 e 116/2013 in quanto grava sui soli redditi pensionistici, violando il principio di uguaglianza in materia tributaria.
Anche il contributo di solidarietà reintrodotto (per il terzo quinquennio) dalla Cassa professionale è illegittimo, trattandosi di una prestazione patrimoniale imposta con delibera della stessa Cassa e quindi in violazione della riserva di legge stabilita dall'art. 23 Cost. ed in violazione del principio del pro rata, che deve essere “tenuto presente” a norma della legge 296/06, comma 763. In base a questa motivazione, i dottori commercialisti pensionati hanno già vinto le cause contro il precedente contributo di solidarietà imposto dalla CNPADC, radicate presso i Tribunali di Bergamo, Como, Macerata, Parma, Torino e la Corte d'appello di Brescia. La Corte di cassazione non si è ancora pronunciata.
Giunge notizia che anche altre Casse private di liberi professionisti hanno applicato due contributi di solidarietà.
Chi non ritiene logico che la sua pensione sia gravata da due contributi di solidarietà, darà certamente battaglia.
La giurisdizione appartiene, per entrambi i contributi di solidarietà, al giudice competente per le pensioni, in quanto le trattenute vengono operate nell’ambito di un rapporto privatistico, cui resta estraneo l’esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario.
Del resto, le due trattenute non rientrano nel novero degli “atti qualificati” tassativamente devoluti alla giurisdizione tributaria dall’art. 19 Dlgs 546/92 (Cass. SS.UU. 26820/2009; SS.UU. 15031/09).
I pensionati delle gestioni previdenziali pubbliche subiscono l’applicazione del solo contributo di solidarietà “statale”.
Anche per loro vale la regola che la legittimità costituzionale della trattenuta appartiene non alle Commissioni tributarie, ma al giudice competente a decidere sulla pensione e quindi:
- i pensionati del pubblico impiego -assicurati presso il soppresso Inpdap- adiranno la Corte dei Conti-Sezione giurisdizionale, competente per territorio in relazione al luogo della loro residenza (Giudice unico delle pensioni) in contraddittorio con l’INPS-gestione ex Inpdap;
- i pensionati assicurati presso l’Inps e le altre gestioni previdenziali pubbliche adiranno il Tribunale civile- Sezione lavoro, competente per territorio in relazione al luogo della loro residenza, in contraddittorio con l’Ente erogatore della pensione.
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