le finestre di accesso alla pensioni della Cassa Commercialisti

le finestre di accesso alla pensioni della Cassa Commercialisti
 
anche alla Casssa Commercialisti si applica il regime delle finestre di accesso alal pensione di anzianità 
 
 
Il regime delle finestre d'accesso alla pensione di anzianità di cui all'art. 59, comma 8 della l. n. 449 del 1997 si applica anche agli iscritti alla Cassa Commercialisti. Ne consegue, ad avviso della Suprema Corte che non sono sufficienti i previsti requisiti di età e contribuzione per dirsi integrato il diritto a pensione essendo necessaria anche l'apertura della relativa finestra. La questione si poneva in quanto il professionista aveva domandato la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico tenuto conto che le regole sarebbero state diverse ove egli avesse maturato il diritto a pensione all'epoca della maturazione dei requisiti contributivo e anagrafico o all'epoca in cui si era aperta la finestra.


Cassazione civile, sez. lav., 06/08/2015,  n. 16532
 
In tema di trattamento pensionistico, l'art. 59, comma 8, della l. n. 449 del 1997 si applica, in forza del richiamo contenuto nel successivo comma 20, anche agli iscritti Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, trattandosi di ente privatizzato gestore di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, sicché pure in tal caso la decorrenza del trattamento anticipato di anzianità in base alla regola delle cd. "finestre" integra un elemento costitutivo del diritto pensionistico, che si perfeziona solo nel momento in cui matura la data di decorrenza fissata dalla legge, non essendo sufficiente, per l'insorgenza del diritto, che l'assicurato abbia, in epoca anteriore, maturato i requisiti di età e di contribuzione e presentato la relativa domanda.
 
 
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione sollevata da parte ricorrente in sede di memoria ex art. 378 cod. proc. civ. tendente a dedurre l'inammissibilità del controricorso per essere la procura a margine rilasciata senza indicazione di data e senza alcun espresso riferimento al ricorso proposto dal F..
La mancanza di data nella procura apposta a margine o in calce al ricorso o al controricorso non ne determina l'inammissibilità ove la procura stessa sia stata trascritta nella copia notificata del ricorso o del controricorso, atteso che la posteriorità del suo rilascio rispetto alla sentenza gravata si ricava dall'intima connessione con l'atto al quale accede, in cui la sentenza è menzionata, mentre la sua anteriorità rispetto alla notifica si desume dal contenuto della copia notificata del ricorso o del controricorso, così da risultare con certezza che essa è stata conferita in data anteriore a detta notifica (Cass. n. 8532 del 2001;
nn. 7021, 9096, 11127 e 19019 del 2003).
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge, in relazione al D.L. 18 settembre 1992, art. 1, conv. in L. n. 438 del 1992, L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 29, L. n. 449 del 1997, art. 59, nonchè art. 10 Regolamento di disciplina del regime previdenziale degli iscritti alla Cassa, entrato in vigore l'1/1/2004, approvato il 27-28/11/2003 dall'Assemblea dei Delegati della Cassa nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti con modifiche ratificate dall'Assemblea dei delegati del 19/5/04 (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè omessa motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5).
Il ricorrente, premesso di avere perfezionato i requisiti di età (58 anno) e di contribuzione (35 anni) entro il 31.12.2004 e di avere inoltrato alla Cassa domanda di pensione di vecchiaia anticipata entro la stessa data, sostiene che erroneamente la Cassa, avendogli riconosciuto la pensione con decorrenza 1 luglio 2005 in applicazione del sistema delle "finestre di uscita", introdotte nella previdenza obbligatoria dalla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 8, aveva applicato il sistema di liquidazione più sfavorevole decorrente dal 1.1.2005; difatti, in base alle tabelle allegate al Regolamento di disciplina del regime previdenziale degli iscritti alla Cassa il numero di anni da prendere a riferimento per il calcolo della media reddituale, ai fini della determinazione della quota di pensione relativa all'anzianità maturata, era passata, dal 1.1.2005, da quello degli ultimi 15 anni di reddito a quello degli ultimi 18 anni di reddito. Sostiene che occorre distinguere il momento del perfezionamento del diritto pensionistico da quello della decorrenza del trattamento pensionistico e che, nella specie, avendo egli perfezionato il diritto prima dei 1.1.2005, doveva trovare applicazione il previgente criterio di liquidazione del trattamento.
Formula quesito di diritto con cui chiede se la pensione anticipata di vecchiaia dell'iscritto alla CNPADC debba essere liquidata sulla base delle norme vigenti alla data in cui sono venuti a coesistere i requisiti previsti da detto Regolamento e dalle relative tabelle, quali l'inoltro della domanda, l'età e il minimo contributivo (requisiti sussistenti, nella specie, alla data del 31.12.2004), oppure sulla base delle norme vigenti alla data di decorrenza materiale della prestazione di apertura della finestra (nella fattispecie, alla data del 1.7.2005).
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che la sentenza aveva completamente trascurato di considerare le Tabelle allegate ai Regolamento e segnatamente la tabella E, prevista dall'art. 14, intitolato "requisiti per la maturazione del diritto al pensionamento di vecchiaia anticipata e misura del trattamento", la quale prevedeva espressamente che per coloro che avessero maturato entro il 31.12.2004 i requisiti per la pensione di anzianità di cui alla L. n. 21 del 1986, art. 3 e succ. integr. e mod. (58 anni di età e 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione), restavano ferme le disposizioni relative ai medesimi requisiti, in luogo di quelli introdotti a decorrere dal 1.1.2005 (61 anni di età e 38 di contribuzione). Argomenta che, se sì dovesse ritenere che il diritto si perfeziona con il decorso del termine previsto per l'apertura della finestra del 1 luglio 2005, la Cassa avrebbe dovuto respingere (e non accogliere) la domanda di pensionamento, atteso che nel frattempo la tabella aveva previsto l'innalzamento dei requisiti ed il ricorrente non ne era in possesso nè al 31.12.2004, nè al 1.7.2005.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, involgendo questioni di diritto tra loro connesse. Gli stessi sono infondati.
La questione centrale del presente giudizio di legittimità è se il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, già pensione di anzianità ai sensi della L. n. 21 del 1986, art. 3, dell'iscritto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, nella vigenza del regime delle c.d. "finestre di uscita" di cui alla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, si perfezioni con i requisiti di età, di contribuzione e di domanda (requisiti nella specie perfezionati entro il mese di dicembre 2004) o al momento del data di decorrenza della prestazione (differita al 1 luglio dell'anno successivo, ai sensi della L. n. 449 del 1997), con conseguente diverso criterio di liquidazione della pensione, corrispondente alla media reddituale degli ultimi quindici anni, nel primo caso, e alla media reddituale degli ultimi diciotto anni, nel secondo caso; ciò in quanto il Regolamento previdenziale della Cassa aveva previsto, all'art. 10, comma 8, e alla Tabella B allegata, per le pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 2005, l'innalzamento da quindici a diciotto anni del periodo di riferimento per il calcolo della media reddituale ai fini della determinazione de trattamento pensionistico.
Va premesso che la Cassa di previdenza tra dottori commercialisti rientra nell'elenco degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, trasformati in persone giuridiche private, nei cui confronti, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, art. 1, trova applicazione la disciplina di cui alla L. 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria per l'anno 1998), art. 59, comma 8, alla stregua del richiamo contenuto nei comma 20 dello stesso articolo ("agli enti privatizzati di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi da 6 ad 8 del presente articolo, concernenti i requisiti di accesso al pensionamento di anzianità..."). L'art. 59, comma 8, ha previsto i diversi termini di accesso al pensionamento anticipato, in relazione all'epoca di maturazione dei requisiti di cui ai precedenti commi 6 e 7. Per l'accesso alla pensione la L. n. 449 del 1997 ha contemplato - come già previsto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 29 - uno scaglionamento dell'accesso al trattamento mediante la previsione di quattro c.d. "finestre di uscita".
Secondo l'accertamento di fatto compiuto dalla sentenza impugnata e sul quale non è stata mossa alcuna censura, la decorrenza del trattamento pensionistico de quo è stata correttamente fissata dalla Cassa dal 1 luglio 2005, alla stregua della disciplina legale e regolamentare, nella vigenza del sistema delle c.d. "finestre mobili": il ricorrente, che aveva compiuto il 58 anno di età nell'ottobre 2004, presentò domanda di pensione di vecchiaia anticipata il 9 novembre 2004 ed era in possesso, al 31.12.04, di un periodo di 35 anni di anzianità contributiva. Nei suoi confronti sono rimasti invariati i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, per avere il Regolamento previdenziale delle Cassa previsto testualmente, alla Tabella E, in relazione all'art. 14, comma 1, che per coloro che avessero "maturato entro il 31.12.2004 i requisiti per la pensione di anzianità di cui alla L. n. 21 del 1986, art. 3 e successive integrazioni e modificazioni (58 anni di età e 35 di effettiva iscrizione e contribuzione)" restavano "ferme le disposizioni relative ai medesimi requisiti" e che pertanto non dovesse trovare applicazione la variazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia anticipata, fissati, con decorrenza dal 2005, in 61 anni di età e 38 di iscrizione e contribuzione, o, in alternativa, in 40 anni di iscrizione e contribuzione, senza limiti di età.
Ciò posto, è contestato il sistema di calcolo della prestazione, per avere la Cassa fatto riferimento alla disciplina regolamentare vigente alla data di decorrenza del diritto al trattamento, ossia al nuovo - e meno favorevole - criterio di calcolo introdotto con decorrenza dal 1 gennaio 2005. Ad avviso del ricorrente, il diritto alla pensione sorge nel momento in cui l'assicurato matura i requisiti di età, di contribuzione e di assicurazione, mentre la decorrenza del trattamento pensionistico è da considerare un elemento esterno rispetto a quelli che integrano la fattispecie costitutiva del diritto e da riferire solo alla erogazione della prestazione.
Tale tesi non può essere condivisa.
La L. 23 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 6, ha innalzato il requisito dell'età anagrafica ed ha spostato in avanti i termini di accesso al pensionamento mediante il sistema c.d. delle "finestre".
Tale disposizione è stata interpretata, dalla giurisprudenza di legittimità, nel senso che essa si applica ai trattamenti pensionistici di anzianità decorrenti dall'1.1.98, indipendentemente dal momento in cui l'assicurato abbia maturato il relativo diritto, atteso che il citato comma 6 non fa riferimento, ai fini della sua operatività, alla data di conseguimento dei requisiti necessari (età anagrafica, anzianità contributiva, data della domanda amministrativa) ma pone, come unico criterio per la sua applicazione, la data di decorrenza della prestazione, con la conseguenza che le regole da essa previste si applicano a tutte le pensioni di anzianità aventi decorrenza dal 1.1.98 in poi (Cass. n. 20235 del 2010, n. 18120 del 2008, n. 2268 del 2007 e n. 11668 del 2003). Alla stregua della citata disposizione non è più sufficiente, per il conseguimento del diritto al trattamento anticipato, il possesso dei prescritti requisiti assicurativi e contributivi, ma è richiesto il verificarsi di un ulteriore elemento, ossia l'apertura delle c.d.
"finestre", cui viene subordinato l'accesso al pensionamento (v., in tal senso, Cass. n. 23094 del 2008).
In via generale, può ritenersi ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui la decorrenza della pensione di anzianità in base alle regole delle "finestre" indicate dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1 comma 29, e dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, commi 6 e 8, rappresenta un elemento costitutivo dello stesso diritto a pensione, il quale, pertanto, si perfeziona soltanto nel momento in cui matura la data di decorrenza fissata dalla legge, essendo quindi irrilevante, per l'insorgenza di siffatto diritto, che l'assicurato abbia, prima del predetto momento, conseguito il prescritto requisito contributivo e presentato domanda di pensione, come si limitava a richiedere la L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 22 (cfr. Cass. n. 18041 del 2007, n. 23094 del 2008, n. 20235 del 2010 e n. 6840 del 2014).
La separazione introdotta dalla L. n. 335 del 1995 fra perfezionamento del requisito contributivo e tempo di decorrenza della pensione di anzianità non può avere altro significato se non quello che il raggiungimento del requisito contributivo non è più sufficiente per la sussistenza dei diritto a pensione, che esige, viceversa, il decorso di un ulteriore periodo di tempo. In tal modo, il momento di perfezionamento di tale diritto, nel regime obbligatorio, diventa il momento in cui questo tempo è decorso:
momento che va identificato nella data di apertura della "finestra" indicata caso per caso dalla legge. E questa volontà normativa (per cui, come si è detto, il tempo diventa elemento costitutivo del diritto a pensione) ha fondamento nella stessa natura del tempo, quale (ulteriore) integrazione (per la pensione di anzianità) dell'età anagrafica (Cass. n. 23094 del 2008 cit.; cfr. pure Cass. n. 13626 del 2005, n. 18041 del 2007).
In conclusione, trova applicazione anche nei confronti degli iscritti alla Cassa di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti la disciplina di cui alla L. 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria per l'anno 1998), art. 59, comma 8, alla stregua del richiamo contenuto nel comma 20 dello stesso articolo; secondo tale disciplina, la decorrenza del trattamento anticipato di anzianità in base alla regola delle "finestre" rappresenta un elemento costitutivo dello stesso diritto a pensione, il quale si perfeziona soltanto nel momento in cui matura la data di decorrenza fissata dalla legge, non essendo sufficiente, per l'insorgenza del diritto stesso, che l'assicurato abbia, prima del predetto momento, maturato i requisiti di età e di contribuzione e presentato la domanda di pensione.
Nei caso in esame, il giudice di appello ha fatto corretta applicazione di tale principio, stabilendo che i criteri di liquidazione della pensione dovessero avere riguardo alla disciplina vigente al momento del perfezionamento del diritto e dunque non alla data di maturazione dei requisiti pensionistici (dicembre 2004), ma a quella della decorrenza del trattamento stabilita dalla legge (1.7.2005), alla stregua del dilazionamene previsto dalla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 8.
Privo di fondamento è poi l'argomento svolto nel secondo motivo di ricorso secondo cui, accedendo alla tesi che ti diritto si perfeziona con il decorso del termine previsto per l'apertura della finestra del 1 luglio 2005, la Cassa avrebbe dovuto respingere (e non accogliere) la domanda di pensionamento, poichè con decorrenza dal 1.1.2005 la Tabella E allegata al Regolamento di previdenza della Cassa aveva previsto l'innalzamento dei requisiti di età e di contribuzione e il ricorrente non possedeva tali requisiti nè al 31.12.2004, nè al 1.7.2005.
Deve osservarsi, in proposito, che la medesima Tabella E ha espressamente fatto salve, per coloro che avessero maturato entro il 31.12.2004 i requisiti per la pensione di anzianità di cui alla L. n. 21 del 1986, art. 3 e succ. integr. e mod. (58 anni di età e 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione), le disposizioni relative ai requisiti già maturati, non facendosi luogo all'applicazione delle disposizioni, più sfavorevoli, introdotte a decorrere dal 1.1.2005 (61 anni di età e 38 di contribuzione).
Tale previsione regolamentare è anche coerente con il regime delle "finestre di uscita" previsto dalle L. n. 335 del 1995 e L. n. 449 del 1997, come sopra interpretato, dovendosi ritenere che lo spostamento dell'accesso al trattamento pensionistico secondo la scansione temporale stabilita dal legislatore operi in modo automatico e integri un elemento costitutivo del diritto del tutto indipendente dal perfezionamento, da parte dell'assicurato, dei requisiti dell'età e dell'anzianità contributiva, sulla cui specifica disciplina non è destinato direttamente ad incidere.
Pertanto, il ricorso va respinto.
Considerata l'assenza di precedenti giurisprudenziali specifici concernenti l'applicabilità del regime delle "finestre" di cui alla L. n. 449 del 1997 alla pensione di vecchiaia anticipata degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, appare giustificata la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
 
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