Cass Civ Sez Lav n 9113 2007

 
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. RAVAGNANI      Erminio                      -  Presidente   - 
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio                 -  rel. Consigliere  - 
Dott. CUOCO          Pietro                                -  Consigliere  - 
Dott. LAMORGESE      Antonio                      -  Consigliere  - 
Dott. MORCAVALLO     Ulpiano                   -  Consigliere  - 

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:
CNPAF  -  CASSA  NAZIONALE  DI PREVIDENZA E  ASSISTENZA  FORENSE,  in persona   del   legale  rappresentante  pro  tempore,   elettivamente domiciliata  in  ROMA  VIA  BOCCA  DI  LEONE  78,  presso  lo  studio dell'avvocato CINELLI MAURIZIO, che la rappresenta e difende,  giusta delega in atti;

ricorrente

contro

F.D.,          F.M., elettivamente domiciliati in  ROMA VIA  MONTANELLI 11, presso lo studio dell'avvocato AMENTA PIERO,  che li  rappresenta  e  difende  unitamente all'avvocato  CAMILLA  BONDI, giusta delega in atti;

controricorrente –

avverso  la  sentenza  n. 132/04 della Corte  d'Appello  di  BOLOGNA, depositata il 13/07/04 - R.G.N. 760/2003;
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del 18/01/07 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato CINELLI;
udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi gli avvocati F.D., F.M., S.L. e T.P. proponevano opposizione avverso le cartelle di iscrizione a ruolo per il pagamento di contributi e sanzioni pretesi dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, relativi agli anni di imposta 1987 e 1998.
Riuniti i procedimenti, il Tribunale adito accoglieva le opposizioni, fondate sulla eccezione di prescrizione dei crediti azionati. La Corte di Appello di Bologna con la sentenza oggi denunciata ha confermato tale decisione, rigettando l'eccezione di incompetenza territoriale riproposta dalla Cassa e rilevando, quanto alla questione della prescrizione, che le richieste di pagamento delle somme in questione erano state ricevute dagli interessati nel dicembre 1999, dopo la scadenza del termine decennale di prescrizione previsto dalla L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 19, comma 1 (anche senza considerare l'abbreviazione a cinque anni del termine prescrizionale dei crediti contributivi degli enti previdenziali, introdotta dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. a) decorrente dalla data di trasmissione della comunicazione obbligatoria dell'ammontare del reddito dichiarato ai fini dell'IRPEF e del volume complessivo di affari dichiarato ai fini dell'IVA, di cui alla stessa L. n. 576 del 1980 art. 17.
La Corte territoriale ha ritenuto inapplicabile nel caso di specie il disposto dell'art. 2941 cod. civ., n. 8, che prevede la sospensione della prescrizione tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore. Posto che la pretesa era stata azionata in relazione a difformità di reddito riscontrate in sede di controlli incrociati con l'anagrafe tributaria, il giudice di appello ha osservato che l'operatività della suddetta causa di sospensione presuppone non solo che il debitore abbia svolto attività soggettivamente diretta ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligatone, ma anche che tale comportamento abbia determinato una situazione oggettiva tale da precludere al debitore la possibilità di far valere il proprio diritto.
Tale elemento non poteva essere ravvisato nella fattispecie, data la possibilità per la Cassa di ottenere in ogni momento dai competenti unici delle imposte dirette e dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni e agli accertamenti concernenti gli avvocati, come di giovarsi in ogni tempo della conoscenza degli imponibili, ai sensi della L. n. 576 del 1980, artt. 17, comma 8 e 18.
L'erroneità della comunicazione effettuata dai professionisti non poteva del resto determinare lo spostamento del termine iniziale di decorrenza della prescrizione di cui all'art. 19 della stessa legge, riferito alla data di trasmissione della comunicazione di cui all'art. 17.
Avverso tale sentenza la CNAPF propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti degli avvocati F.D. e F.M., che resistono con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va esaminata preliminarmente la questione, sollevata dai controricorrenti, della necessità di integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti della S.p.a. GE.RI.CO., concessionaria della riscossione per la provincia di Bologna. Viene richiamato in proposito il disposto del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 art. 24, comma 5, che in tema di opposizione contro il ruolo dei crediti degli enti previdenziali prevedeva (nel testo originario) la notifica del ricorso in opposizione sia all'ente impositore che al concessionario.
Si sostiene che tale norma - con cui sarebbe stato attribuito al concessionario la qualità di litisconsorte necessario- dovrebbe trovare applicazione ratione temporis nel caso di specie, nonostante la modifica operata dal D.L. 24 settembre 2002, n. 209, conv. L. 22 novembre 2002, n. 265, che ha eliminato l'obbligo di notifica dell'opposizione al concessionario.
L'assunto appare infondato, dovendosi escludere che nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale il concessionario - soggetto destinatario del pagamento, ma non contitolare del diritto di credito - assuma la qualità di contraddittore necessario (cfr. Cass. 24 giugno 2004 n. 11746, 21 dicembre 2004 n. 23701, ottobre 2006 n. 22617). L'adempimento della notifica a tale soggetto del ricorso in opposizione, richiesta dalla citata disposizione del D.Lgs. n. 46 del 1999, assume quindi la funzione di una mera denuntiatio litis, per portare a conoscenza del concessionario la pendenza della lite, ma non costituisce una vocatio in jus.
Nella specie non può neppure farsi riferimento al disposto dell'art. 332 cod. proc. civ. per la notifica al concessionario del ricorso introduttivo, essendo già scaduto (in relazione al disposto ~ dell'ultimo comma dello stesso articolo) il termine annuale per l'impugnazione della sentenza oggi denunciata.
2. Con il primo motivo la Cassa ricorrente, mediante la denuncia di violazione e falsa applicazione dell'art. 444 cod. proc. civ., ripropone l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito dagli opponenti, sostenendo che in base alla norma invocata la cognizione spetta al Tribunale di Roma, dove si trova l'unica sede dell'ente creditore, e quindi "l'ufficio dell'ente" cui fa riferimento la suddetta disposizione.
L'eccezione appare infondata, dovendo essere riaffermato il principio secondo cui la controversia inerente agli obblighi contributivi facenti carico ad un libero professionista rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. civ., comma 1, (come modificato dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 86), atteso che il disposto del comma 3 della stessa norma (come modificato dall'art. 86 cit.), il quale, per le controversie relative agli obblighi "dei datori di lavoro", prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un'eccezione al principio generale di cui al comma 1.
In tal senso si esprime l'orientamento ormai consolidato di questa Corte, risultando abbandonato il contrastante indirizzo espresso da Cass. 15 maggio 1993 n. 5552, richiamata dalla parte (v. per tutte Cass., 22 agosto 2003 n. 12380, 25 novembre 2003 n. 18013, 22 giugno 2004 n. 11646, 27 ottobre 2004 n. 20829, 14 gennaio 2005 n. 616, 12 giugno 2006 n. 13594 ed altre conformi).
3. Con il secondo motivo si denunciano i vizi di violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 2941 cod. civ., n. 8 e L. n. 576 del 1980, art. 17, nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione.
Si ripropone l'assunto secondo cui il decorso della prescrizione dei crediti doveva ritenersi sospeso - ricorrendo l'ipotesi di doloso occultamento del debito da parte del debitore (prevista dell'art. 2941 cod. civ., n. 8) - fino alla data del 24 aprile 1998, in cui la Cassa aveva acquisito consapevolezza dei redditi non dichiarati in base ai dati comunicati dal Ministero delle Finanze.
La sentenza impugnata ha definito la condotta dei professionisti in termini di "erroneità della comunicazione": si trattava invece del rilascio di una comunicazione infedele, tale da integrare la fattispecie prevista dalla norma richiamata, per la quale si deve far riferimento ad una nozione civilistica di dolo.
La Corte territoriale ha escluso la sussistenza degli estremi della suddetta fattispecie legale tenendo conto della possibilità per la Cassa di ottenere informazioni dall'amministrazione finanziaria.
Questa impostazione viene confutata rilevandosi che la norma del codice civile non fa espresso riferimento al concetto di impossibilità, ma solo all'occultamento del credito, e quindi alla rappresentazione di una situazione non corrispondente alla realtà al fine di superare la normale diligenza del creditore (il ricorso ad un criterio di impossibilità assoluta finirebbe per togliere alla disposizione ogni concreta possibilità di applicazione).
Si osserva inoltre che la Cassa non può considerarsi dotata di propri mezzi idonei a superare l'occultamento causato da dichiarazioni infedeli, dato che non le sono attribuiti autonomi poteri ispettivi, ma solo la possibilità di richiedere informazioni dalla Amministrazione finanziaria, senza vincoli precisi quanto a modalità e tempi di evasione della richiesta.
Erroneamente, poi, la sentenza impugnata ha ritenuto necessario, ai fini dell'applicazione della norma in esame, l'accertamento di un dolo del debitore inteso come attività soggettivamente diretta ad occultare l'esistenza dell'obbligatone, ritenendo insufficiente per la relativa prova la mera allegazione della infedeltà delle dichiarazioni alla Cassa.
Il motivo non merita accoglimento. La sentenza non si fonda su specifiche valutazioni dell'elemento soggettivo della condotta dei debitori, ai fini dell'accertamento del carattere doloso dell'occultamento del credito, ma esprime un giudizio di fatto in ordine all'impedimento posto dalle dichiarazioni infedeli alla possibilità di agire dell'ente creditore.
In proposito, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che l'operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 cod. civ., n. 8 ricorre quando sia posto in essere dal debitore un comportamento tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito (Cass. 24 ottobre 1998 n. 10592, 23 gennaio 2004 n. 1222, 5 dicembre 2005 n. 9291);
stabilendo così un criterio che non impone certo di far riferimento ad una impossibilità assoluta di superare l'ostacolo posto dalla condotta del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontatale con normali controlli.
La sentenza impugnata si è attenuta a tale principio di diritto, perchè ha rilevato come nella specie il contenuto delle dichiarazioni inviate non impediva alla Cassa di controllare la veridicità dei dati trasmessi, acquisendo le necessarie informazioni dai competenti uffici finanziari ai sensi della L. n. 576 del 1980 art. 17, penultimo comma. Tale valutazione sfugge alle critiche mosse, posto che tale strumento - indipendentemente dalla attribuzione all'ente previdenziale di autonomi poteri ispettivi - consente una verifica delle dichiarazioni dei professionisti nell'ambito di normali controlli (come del resto è avvenuto nella vicenda in esame): controlli che si estendono anche alla possibilità di esigere dagli iscritti documenti per verificare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla cassa e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari (art. 20 legge cit.).
4. Con il terzo motivo, denunciandosi i vizi di violazione, falsa ed errata applicazione della L. n. 576 del 1980, artt. 17, 1819, comma 2, nonchè difetto di motivazione, si censura la decisione sul punto relativo al momento iniziale di decorrenza del termine di prescrizione. Questo non poteva essere fissato, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, alla data di trasmissione alla Cassa delle comunicazioni da parte degli iscritti - come previsto dall'art. 19 della stessa legge - perchè nel caso di specie i professionisti non avevano mai dichiarato l'effettivo ammontare dei redditi e dei volumi di affari; la dichiarazione infedele non poteva far decorrere il termine prescrizionale, secondo un'interpretazione tale da determinare una ingiustificata difficoltà per l'ente, in relazione alla effettiva possibilità di rilevare l'illecito.
La parte trova un supporto argomentativo alla propria tesi nella formulazione letterale dell'art. 19, comma 2 della legge, che, con l'espresso riferimento ai contributi, agli accessori e alle sanzioni, è idonea a comprendere ogni situazione debitoria, anche non emergente dalla dichiarazione annuale. Si afferma che l'impiego del termine "dichiarazione" nell'art. 19, comma 2, anzichè del termine "comunicazione" esprime la volontà del legislatore di riferire la disciplina ad un ventaglio di obblighi più ampio rispetto a quello della mera trasmissione di un atto: se ne desume che la normativa richiede non un mero adempimento formale, del tutto sganciato dal suo oggetto, ma richiede all'iscritto di rendere conoscibili alla Cassa i redditi e i volumi di affari "veri".
Si sostiene, quindi, che il decorso della prescrizione va escluso non solo nel caso di dichiarazione totalmente omessa, ma anche nell'ipotesi di dichiarazione infedele, contenente dati non corrispondenti al vero; a supporto di questa interpretazione si richiama il disposto dell'art. 18, comma 7, della legge, secondo cui ai fini della riscossione la Cassa "può in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita".
Il motivo non merita accoglimento. E' in questione l'applicazione della L. n. 576 del 1980, art. 19, che, mentre al primo comma fissa in dieci anni la prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio, al secondo comma stabilisce che "per i contributi,gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23".
La disciplina in esame contiene la chiara distinzione tra "comunicazione omessa" e "comunicazione non conforme al vero", e consente quindi di riferire solo alla prima, avuto riguardo alla disposizione dell'art. 19 sopra riportata, l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale. Un riscontro normativo in tal senso è fornito dalla previsione (art. 17, comma 4, legge citato) di penalità per chi "non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettua una comunicazione non conforme al vero"; e la stessa distinzione è richiamata all'art. 18, comma 5, ove si parla di sanzioni ridotte in caso di "omissione della comunicazione obbligatoria o invio di comunicazione non conforme al vero, sanati entro 90 giorni dalla scadenza del termine".
A La necessità di assimilare ai fini della prescrizione le due distinte fattispecie (per evitare che il termine possa decorrere anche nel caso di invio di comunicazione priva dei dati necessari) è contraddetta dalle disposizioni del D.M. 22 maggio 1997 (di approvazione della delibera del comitato dei delegati del 6 dicembre 1996 della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza forense, concernente "regolamento per l'applicazione della L. 20 settembre 1980, n. 576, come modificati dagli articoli 9 e 10 dalla L. 11 febbraio 1992, n. 141, articoli 17 e 18"). L'art. 8 di detto regolamento stabilisce infatti l'equiparazione alla contribuzione omessa della "comunicazione incompleta in uno dei suoi dati essenziali", considerando come essenziali, oltre alla identificazione del dichiarante, l'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF e l'ammontare del volume di affari dichiarato ai fini dell'IVA. Da queste ipotesi (comunicazione omessa o incompleta) si distingue quella della "comunicazione non conforme al vero", che ricorre, secondo la definizione del quinto comma dello stesso art. 8 del regolamento, quando "riporta l'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF o l'ammontare del volume di affari dichiarato ai fini dell'IVA in misura diversa da quella dichiarata al fisco".
D'altro canto, la richiamata disposizione della L. n. 576 del 1980, art. 18, comma 7, che considera la possibilità della Cassa di giovarsi "in ogni tempo" della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita ai fini della riscossione, non elide certamente la disciplina della prescrizione di cui all'art. 19 della medesima legge.
Il ricorso deve essere quindi respinto. In relazione alle particolarità delle questioni trattate si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2007.

Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2007
 
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