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Il piano regolatore generale è un atto complesso di competenza comunale e sottoposto all'approvazione regionale volto a disciplinare l'assetto del territorio comunale e la sua trasformazione. Il PRG contiene norme di carattere programmatico destinate ad essere attuate mediante i piani attuativi e norme immediatamente precettive che producono vincoli conformativi immediatamente efficaci sulla proprietà privata. Tra le norme che lo compongono possono distinguersi le localizzazioni di future opere di urbanizzazione primaria e secondaria che introducono vincoli preordinati all'esproprio, e le zonizzazioni attraverso le quali il territorio comunale viene suddiviso in zone funzionali caratterizzate da specifiche destinazioni (abitativa, agricola, industriale, di rispetto ecc ecc). Il prg contiene poi norme che individuano i criteri dell'attività edilizia.
La distinzione è rilevante in quanto, mentre le zonizzazioni determinano la conformazione delle proprietà insistenti su un determinato territorio in via generale ed astratta, rispondono alla funzione di cui all'art. 42 cost, secondo comma, non legittimano alcuna prtesa indennitaria e sono a tempo indeterminato, le localizzazioni determinano vincoli preordinati all'espropriazione, azzerano il contenuto del diritto di proprietà, sono funzionalizzate ad una successiva procedura espropriativa, hanno durata quinquennale, possono essere reiterate solo previo indennizzo e se la reiterazione del vincolo sia congruamente motivata.
La Corte Costituzionale, con
sentenza n 179 del 1999, ha, peraltro, avuto modo di chiarire che lo
stesso regime dei vincoli preordinati all'esproprio debba riconoscersi
anche per i vincoli che abbiano carattere sostanzialmente espropriativo
nel senso di comportare un rilevante svuotamento del contenuto della
proprietà. Sempre secondo i chiarimenti forniti dalla Consulta,
peraltro, non costituiscono vincoli sostanzialmente espropriativi
quelli che destinano determinati fondi ad attività realizzabili anche
ad iniziativa privata o promiscua pubblico privata (ad es parcheggi,
impianti sportivi, parcheggi). Neppure costituiscono vincoli
espropriativi quelli che, pur comprimendo l'edificabilità, dipendono,
in via generale ed astratta, dalle caratteristiche intrinseche del
fondo (si pensi ai vincoli ambientali paesistici). Il Consiglio di
Stato, a proposito della reiterazione dei vincoli preordinati
all'espropriazione, ha avuto modo di chiarire come la previsione
dell'indennizzo non costituisca requisito di legittimità dell'atto di
variante comportante la reiterazione medesima.
I vincoli preordinati all'esproprio sono previsti e disciplinati dal Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità e, segnatamente, dagli artt. 9-11 del D.p.r. n. 327 del 2001.
Sotto
il profilo storico, val la pena ricordare come le localizzazioni
comportanti i vincoli preordinati all'aespropriazione fossero,
originariamente, previste senza limite temporale dall'art. 7 della
legge urbanistica n. 1150 del 1942, come, con sentenza n. 55 del 29
maggio 1968 della Corte Costituzionale, l'art. 7 fosse stato dichiarato
illegittimo nella parte in cui consentiva la perpetuità del vincolo
senza la previsione di un indennizzo, come l'art. 2 della L. n. 1187
del 1968 avesse previsto che i vincoli preordinati all'esproprio
avessero un termine di efficacia di cinque anni e come la sentenza n.
179 del 1999 della Consulta, con riferimento alla prassi invalsa, da
parte delle amministrazioni comunali, di reiterare i vincoli attraverso
l'approvazione di varianti del PRG avesse dichiarato l'illegittimità
dell'art. 2 della L. n. 1187 del 1968 nella parte in cui consentiva
tale reiterazione senza imporre il pagamento dell'indennizzo.
Il Testo Unico ha, dunque, raccolto gli esiti di tale percorso normativo e di giurisprudenza prevedendo che:
i vincoli preordinati all'esproprio possono essere previsti dai piani regolatori generali o
dalle leoro varianti e acquistano efficacia contestualmente all'atto
che li contiene.
I vincoli preordinati all'esproprio mantengono la loro efficacia per la
durata di cinque anni, durante i quali può essere adottato il
provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità
dell'opera.
In difetto, decorso il termine quinquennale, il vincolo preordinato
all'esproprio perde efficacia ma può essere reiterato mediante una
variante di piano o con un nuovo strumento urbanistico.
In caso di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, il proprietario ha il diritto ad un'indennità commisurata al danno effettivamente prodotto in relazione alle condizioni del bene ed alla sua utilità al momento della reiterazione del vincolo.
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La fase della sottoposizione del bene al vincolo preordinato all'esproprio
Art.9
Vincoli derivanti da piani urbanistici
1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un opera pubblica o di pubblica utilità.
2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.
3. Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell'opera, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 . (1) (2)
4. Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei procedimenti previsti al comma 1 e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard.
5. Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato all'esproprio, il Consiglio comunale può motivatamente disporre o autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle originariamente previste nel piano urbanistico generale. In tal caso, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico generale (1) non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del Consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia. (2)
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, nulla è innovato in ordine alla normativa statale o regionale sulla adozione e sulla approvazione degli strumenti urbanistici. (2)
(1) [Rettificato in Gazz. Uff., 14 settembre 2001, n. 214.]
(2) Comma così modificato dall'articolo 1 del D.LGS. del 27 dicembre 2002, n. 302 .
Art.10
Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali (1)
1. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell' articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico.
2. Il vincolo può essere altresì disposto, dandosene espressamente atto, con il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico da realizzare, anche su richiesta dell'interessato, con le modalità e secondo le procedure di cui all' articolo 19 , commi 2 e seguenti.
3. Per le opere per le quali sia già intervenuto, in conformità alla normativa vigente, uno dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 prima della data di entrata in vigore del presente testo unico, il vincolo si intende apposto, anche qualora non ne sia stato dato esplicitamente atto.
(1) Articolo sostituito dall'articolo 1 del D.LGS. del 27 dicembre 2002, n. 302.
Art.11
La partecipazione degli interessati (1)
1. Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento:
a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale;
b) nei casi previsti dall' articolo 10 , comma 1, almeno venti giorni prima dell'emanazione dell'atto se ciò risulti compatibile con le esigenze di celerità del procedimento.
2. L'avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni. (3)
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai fini dell'approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi nei programmi attuativi dell' articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 . (4)
4. Ai fini dell'avviso dell'avvio del procedimento delle conferenze di servizi in materia di lavori pubblici, si osservano le forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 .
5. Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in vigore le disposizioni vigenti che regolano le modalità di partecipazione del proprietario dell'area e di altri interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici.