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La natura e la disciplina del rapporto di pubblico impiego sono state profondamente modificate dalla complessiva riforma conosciuta sotto il nome di privatizzazione (o contrattualizzazione) del pubblico impiego; ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 29/1993 e, oggi, dell'art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, il rapporto di pubblico impiego è, in via generale, disciplinato dal Capo I, Titolo II del Libro V del codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nello stesso decreto e con l'eccezione di specifici rapporti di pubblico impiego sottratti alla privatizzazione (personale militare e polizia di stato, professori e ricercatori universitari, magistrati, personale della carriera diplomatica e prefettizia e personale che svolge la sua attività nel campo della tutela del mercato, del risparmio e della borsa e nel settore del credito).
Il rapporto di pubblico impiego si caratterizza per la prestazione volontaria di un servizio durevole e continuativo a favore dello Stato o di un ente pubblico non economico ed avente per oggetto una delle attività istituzionali dell'amministrazione presso la quale esso viene espletato. Gli elementi essenziali del rapporto di pubblico impiego alla luce degli insegnamenti della Suprema Corte e della recente evoluzione normativa in materia sono: la costituzione e la disciplina del rapporto mediante contratto, la natura pubblica dell'ente datore di lavoro, l'adibizione a compiti che attengano ai fini istituzionali dell'ente datori di lavoro e l'assunzione per prestazioni continuative e durevoli.
Il rapporto di pubblico impiego è, dunque, un rapporto di tipo volontario in quanto, sia ai fini della sua costituzione, sia ai fini della sua permanenza, sono essenziali la volontà dell'ente datore di lavoro e quella dell'impiegato pubblico.
Il
rapporto di pubblico impiego è, inoltre, un rapporto personale che si
fonda sulle caratteristiche personali dell'impiegato pubblico e
comporta diritti ed obblighi reciproci tra le parti.
Tratto saliente del rapporto di pubblico impiego, che vale, tra l'altro, a distinguerlo dagli incarichi professionali, è quello della subordinazione gerarchica e disciplinare dell'impiegato pubblico.
Il pubblico impiego, prima della sua privatizzazione (o contrattualizzazione) si distingueva, peraltro, dall'impiego privato:
in quanto fondato su leggi specifiche,
in quanto, sul piano organizzativo, l'amministrazione datrice di lavoro adottava provvedimenti autoritativi e soltanto con riferimento agli aspetti patrimoniali e sindacali atti paritetici unilaterali;
in quanto, sotto il profilo contrattuale, gli accordi sindacali diventavano efficaci per l'amministrazione solo a seguito del loro recepimento ad opera di una fontenormativa pubblica di carattere regolamentare.
Con riferimento alla giurisdizione, il D.Lgs. n. 2480 del 1923 aveva previsto una giurisdizione esclusiva in favore del GA che aveva, dunque, giurisdizione anche con riferimento ai profili patrimoniali (risultavano escluse dalla devoluzione al GA solo le questioni relative al risarcimento danni).
A seguito della c.d privatizzazione del pubblico impiego, si è sottolineata l'opportunità di abbandonare la dizione pubblico impiego per abbracciare quella, più corretta, di rapporto di lavoro alle dipendenze della PA.