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Con riferimento alla competenza amministrativa la delega dei poteri è lo strumento formale attraverso il quale, mentenendo inalterata la titolarità della competenza, viene trasferito l'esercizio dei relativi poteri.
La delega dei poteri è dunque il tarsferimento dell'esercizio dei poteri da un organo ad un altro.La delega di poteri deve distinguersi dalla concessione di servizio che interviene tra un ente pubblico ed un soggetto privato (la delega di poteri ha luogo, invece, tra due soggetti pubblici), dall'avvalimento che comporta lo sfruttamento di altro organo per attività amministrativa che continua ad essere imputata all'organo titolare della competenzae dalla delega di firma che non comporta il trasferimento dell'esercizio del potere ma esclusivamente il potere di manifestare all'esterno la volontà dell'organo apponendo la firma in calce al provvedimento.
I presupposti di legittimità della delega dei poteri sono: l'atto di conferimento in forma scritta da parte dell'organo delegante; la sussistenza di una specifica previsione di legge che autorizzi la delega dei poteri (la necessaria previsione legislativa è prevista anche in caso di rapporto gerarchico tra organo delegante ed organo delegato).
Nonostante la delega dei poteri non trasferisca la titolarità della competenza amministrativa, l'organo delegato agisce in nome proprio, sicchè risponde direttamente dei provvedimenti posti in essere nell'esercizio della delega ed il regime giuridico dell'atto posto in essere nell'esercizio della delega conferita è quello proprio degli atti del delegato e non quello relativo agli atti del delegante.
Per effetto della delega di poteri, in ogni caso, l'organo delegante mantiene il potere di impartire direttive all'organo delegato sulle modalità di esercizio del potere stesso, nonchè il potere di revocare l'incarico e quello di sostituire il delegato in caso di inerzia. L'organo delegante ha, inoltre, in via di autotutela, il potere di annullare l'atto posto in essere dal delegato nell'esercizio della delega.
Si discute se, ed entro che limiti, l'organo delegante conservi il potere di provvedere nell'ambito della materia oggetto della delega. Si ritiene che tale potere sia conservato in caso di delega interna allo stesso plesso amministrativo; in tale ipotesi, peraltro, l'attività provvedimentale posta in essere comporterà una revoca implicita della delega. In caso di delega intersoggettiva (tra organi appartenenti ad amministrazioni distinte), invece, si eslude che l'organo delegante conservi il potere di provvedere nell'esercizio delle potestà trasferite con la delega.
Ulteriore profilo controverso è se sia ammissibile il ricorso gerarchico all'organo delegante avverso gli atti dell'organo delegato; a fronte della tesi contraria della dottrina, la giurisprudenza è per la tesi favorevole sul rilievo della conservazione, in capo all'organo delegante, del potere di annullamento in autotutela.
In caso di vizio dell'atto di delega, potrà essere impugnato il provvedimento lesivo adottato dal delegato per invalidità derivata.