denuncia di nuova opera e danno temuto

Come noto, a mente degli artt. 1171 cc e 1172 cc, i presupposti per incardinare delle azioni per la denuncia di nuova opera e per danno temuto sono il timore che da nuova opera da altri intrapresa sul fondo vicino derivi danno alla cosa che forma oggetto della proprietà o del possesso dell’istante (denuncia di nuova opera e in tal caso l’azione non può essere intrapresa decorso un anno dall’inizio dell’opera e quando questa sia terminata) ovvero il pericolo di un danno grave e prossimo derivante da un edificio, albero o altre cose già esistenti nel fondo vicino (denuncia di danno temuto).

Prima del giudizio di merito competente a conoscere le azioni di denuncia di nuova opera e di danno temuto è il giudice del luogo in cui è posto l’immobile. In corso di causa è competente il giudice che ha cognizione sul merito.

Il procedimento è quello ordinario previsto per tutti i procedimenti cautelari, tuttavia, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 80 del 2005 all’art. 669 octies cpc, trattandosi di procedimenti volti a conseguire provvedimenti anticipatori degli effetti del giudizio di merito, i provvedimenti conclusivi degli stessi non hanno più una portata necessariamente interinale essendo destinati a sopravvivere anche laddove il giudizio di merito non sia intrapreso o si estingua.

In caso di accoglimento della domanda cautelare di denuncia di nuova opera o di denuncia di danno temuto, poi, per effetto della L. n. 69 del 2009 il Giudice sarà chiamato a statuire sulle spese di lite.

ARTICOLO  688

Forma dell'istanza.

[I]. La denuncia di nuova opera [1171 c.c.] o di danno temuto [1172 c.c.] si propone con ricorso al giudice (1) competente a norma dell'articolo 21 [28, 669-ter].

[II]. Quando vi è causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell'articolo 669-quater (2).

(1) V. sub art. 660.

(2) Comma così sostituito dall'art. 76 l. 26 novembre 1990, n. 353.

ARTICOLO  691

Contravvenzione al divieto del giudice.

[I]. Se la parte alla quale è fatto divieto di compiere l'atto dannoso o di mutare lo stato di fatto [1171 2, 1172 c.c.] contravviene all'ordine, il giudice, su ricorso della parte interessata, può disporre con ordinanza che le cose siano rimesse al pristino stato a spese del contravventore [612 ss.].

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