Il contratto e i terzi

L'art. 1372 cc, stabilisce il principio cardine dell'autonomia contrattuale secondo cui la regola giuridica pattuita ha forza di legge tra le parti e non produce effetti rispetto ai terzi.
Alla categoria dei terzi appartengono tutti i soggetti che non siano stati parte formale o sostanziale del contratto.
E' necessario precisare però che l'esclusione degli effetti del contratto sui terzi è limitata agli effetti negativi e diretti, in quanto è pacifico, nonchè fatto notorio, che il contratto è destinato a produrre effetti di tipo indiretto su  tutti i terzi come il dovere generale di astensione presidiato dalla dsiciplina della responsabilità aquiliana.
Un'interpretazione dottrinale evolutiva che ormai può considerarsi prevalente opina poi che la norma di cui all'art. 1372 cc abbia riguardo solo agli effetti pregiudizievoli in quanto dal combinato disposto delle norme di cui agli artt 1333 cc in materia di contratto con obbligazioni del solo proponente e di cui all'art. 1411 in materia di contratto a favore di terzi si desumerebbe il principio opposto per il quale il contratto può produrre effetti favorevoli per la sfera giuridica del terzo, salva la possibilità di un rifiuto entro un termine congruo.
Deve, peraltro, sottolinearsi che, sia con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 1333 cc che in relazione a quella di cui all'art. 1411 cc, l'opinione prevalente ritiene che sia possibile che si producano effetti traslativi favorevoli per il terzo anche se, come noto, l'effetto traslativo produce, di per sè, effetti negativi indiretti come, ad esempio, gli oneri fiscali, gestionali e la responsabilità da custodia di cui all'art. 2053 cc.
Il contratto, poi, secondo un'impostazione dottrinale, per taluni contratti che impongano l'ingresso nella sfera giuridica di terzi non contemplati dal contratto medesimo, produce automatici effetti di protezione in favore di tale categoria di terzi. Il caso di scuola è quello della tutela apprestata in favore del nascituro estraneo al contratto di spedalità stipulato dai genitori in caso di difetto di diagnosi che abbia cagionato malformazioni nel nato.
Volgendo uno sguardo all'ambito del diritto amministrativo, val la pena rammentare la disposizione di cui all'art. 11 della L. n. 241 del 1990 a mente della quale gli accordi sostitutivi o integrativi tra PA e privati non producono effetti sui terzi.

I contratti con effetti per i terzi

contratto a favore dei terzi

la promessa del fatto del terzo


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