Argomenti correlati
La promessa del fatto del terzo è disciplinata dall'art. 1381 cc, essa prevede che il promittente sia tenuto ad indennizzare la controparte ove il terzo non assuma l'obbligazione o non compia la prestazione promessa.
L'inquadramento della promessa del fatto del terzo è piuttosto dibattuta. Secondo una prima tesi l'indennizzo costituirebbe una garanzia del fatto promesso dacchè non sarebbe assimilabile ad un risarcimento del danno.
Secondo l'orientamento dominante della giurisprudenza di legittimità, invece, la promessa del fatto del terzo costituirebbe due diverse obbligazioni complementari, una obbligazione di facere consistente nell'adoperarsi presso il terzo affinchè questi compia il fatto o assuma l'obbligazione ed un'obbligazione di dare nascente solo laddove il terzo ciononostante non compia il fatto o non assuma l'obbligazione promessi. Ove, poi, il promittente non si adoperi e risulti inadempiente all'obbligo di facere, sarà tenuto non già a corrispondere un indennizzo ma il risarcimento del danno.
Ulteriore profilo problematico è quello dell'inquadramento dell'obbligazione prevista dall'art. 1381 cc nell'alveo delle obbligazioni di mezzi o delle obbligazioni di risultato.
Secondo una prima impostazione, infatti, si tratterebbe di una tipica obbligazione di mezzi in quanto il promittente dovrebbe solo adoperarsi acchè il terzo assuma l'obbligazione o compia il fatto promessi, mentre, secondo altra tesi, l'obbligazione sarebbe di risultato in quanto, anche a fronte della mancata assunzione dell'obbligazione o del mancato compimento del fatto promessi, residuerebbe l'obbligo di corrispondere l'indennizzo.