Il danno da morte ha, per lungo tempo, occupato dottrina e giurisprudenza con riferimento alla problematica somministrazione della tutela risarcitoria in favore degli eredi nel caso di morte immediata o verificatasi a breve tempo dall'evento lesivo. Posta la diversità ontologica tra il bene salute ed il bene vita e l'impossibilità giuridica e ontologica di riconoscere un danno alla vita che, per definizione, si produce in un momento in cui l'eventuale titolare più non esiste, la Corte Costituzionale, da subito, ebbe a negare la risarcibilità del danno da morte in favore degli eredi (i quali, sempre che ne sussistano i presupposti, potranno invece domandare, iure proprio, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti stante l'incidenza del fatto lesivo su beni costituzionalmente rilevanti come quelli relativi alle relazioni familiari ccdd danni riflessi o da rimbalzo). Anche la questione del danno da morte è stata affrontata dalle SSUU con la sentenza n. 26972/2008. La Suprema Corte, da un lato ha confermato l'orientamento restrittivo, prevalente in giurisprudenza, affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n 372 del 1994 e, per altro verso, ha, su un piano di inquadramento generale, ricondotto il danno da morte nell'alveo del danno morale, riconoscendone la risarcibilità, allorchè, per il breve spazio intercorrente tra l'evento lesivo ed il decesso, esso non possa essere ricondotto nell'alveo del danno biologico.