La prima e la più importante delle azioni petitorie è l’azione di rivendicazione di cui all’art. 948 c.c. che è un’azione reale volta all’accertamento del diritto di proprietà nei confronti di chiunque detenga o possegga il bene oggetto del diritto stesso e volta, per l’effetto, al conseguimento della restituzione del bene. Con l’azione di rivendicazione di cui all’art. 948 c.c., dunque, il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l’esercizio dell’azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa in quanto, in tal caso, il convenuto è obbligato a recuperarla nell’interesse dell’attore o, in difetto, a risarcirgli il danno e a corrispondergliene il valore. La giurisprudenza usa distinguere l’azione di rivendicazione da quella di restituzione in quanto, mentre con l’azione di rivendicazione il proprietario assume di essere titolare del diritto nei confronti di chiunque detenga o possegga il bene che ne costituisce l’oggetto e presuppone la prova della titolarità del diritto di proprietà, nel caso dell’azione di restituzione la finalità è esclusivamente quella di conseguire la riconsegna del bene, sicchè è sufficiente fornire la prova della consegna del bene sulla base di un titolo e la prova che quel titolo è successivamente venuto meno (ad esempio per risoluzione).
L’onere della prova di essere proprietario, nell’ambito dell’azione di rivendicazione, ricade naturalmente sull’attore in rivendica. L’effetto dell’azione di rivendicazione è la restituzione del bene, dei suoi frutti e dei suoi accessori.
Legittimato attivo nell’azione di rivendicazione è il proprietario, il nudo proprietario (per l’accertamento del suo diritto), il venditore con riserva di proprietà, il condomino (contro il terzo per il bene comune o contro gli altri condomini per il riconoscimento della propria quota).E' stata ammessa la legittimazione del superficiario quanto al suo diritto nonchè quella dell'enfiteuta e del creditore del proprietario in surrogatoria.
Legittimati passivi, come detto, sono il possessore ed il detentore.
L'azione di rivendicazione è imprescrittibile salvi gli effetti dell'usucapione in favore dei terzi. L'imprescrittibilità dell'azione di rivendicazione è una diretta conseguenza ed il portato della perpetuità connaturale al diritto di proprietà il cui godimento può, infatti consistere, anche in un non uso, senza che ciò comporti, contrariamente a quanto accade con riferimento ai diritti reali minori, l'estinzione per prescrizione del diritto stesso.
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