La mora del creditore (art. 1206 c.c.)

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La mora del creditore di cui agli artt. 1206 e ss. c.c. è il ritardo nell'adempimento determinato dal rifiuto illegittimo da parte del creditore di ricevere la prestazione che gli sia stata offerta nelle forme dell'offerta reale e dell'offerte per intimazione disciplinate dal codice civile.

Con riferimento all'adempimento, in via generale, è stata disconosciuta la sussistenza di un obbligo di ricevere la prestazione da parte del creditore, salvo nel caso in cui il debitore possa vantare al riguardo uno specifico interesse (all'esecuzione di una prestazione di carattere artistico, ad esempio); la posizione del creditore è stata, dunque, inquadrata giuridicamente come onere volto alla realizzazione di un interesse proprio.

A fronte di tale posizione soggettiva del creditore sussiste un interesse del debitore meritevole di tutela alla liberazione dal vincolo obbligatorio ed al non aggravamento della posizione debitoria; tale interesse viene tutelato con intensità diversa dal codice a seconda che il debitore proceda ad un'offerta non formale d'adempimento ex art. 1220 cc (tale è, ad esempio, stata considerata l'offerta di adempiere attraverso un vaglia cambiario) ad un offerta formale reale o per intimazione ex artt. 1207 e 1209 cc al deposito successivamente all'offerta formale ex art. 1210 e ss cc.

La mora del creditore determina l'imputabilità al creditore dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile al debitore, nonchè l'obbligo di rimborsare le spese di custodia e quelle per la conservazione della cosa dovuta e la cessazione dell'obbligo di corrispondere gli interessi e i frutti non percepiti.

Come già precisato, la mora del creditore è determinata esclusivamente dall'esecuzione dell'offerta reale o di quella per intimazione così come disciplinate dagli artt. 1207 e 1209 del codice in quanto l'offerta non formale dell'adempimento impedisce esclusivamente il verificarsi della mora del debitore ma non integra parallelamente quella del creditore.

Il motivo legittimo che giustifica il rifiuto della prestazione offerta nelle forme di legge non è solo quello di cui all'art. 1181 c.c., secondo cui il creditore può rifiutare un adempimento parziale ma può essere determinato da motivi diversi. In ogni caso, il canoneda tener presente per la valutazione della legittimità del rifiuto è sempre quello della buona fede.

La mora del creditore si verifica dal giorno dell'offerta ove la sua validità, eventualmente contestata, sia successivamente accertata con sentenza passata in giudicato.

Esistono, come già più volte accennato, due tipi di offerte idonee a produrre, come effetto, la mora del creditore: l'offerta reale che ha per oggetto somme di denaro, titoli di credito o altre cose mobili da consegnare presso il domicilio del creditore e l'offerta per intimazione che ha per oggetto prestazioni da eseguirsi in luogo diverso. Sia l'offerta reale che quella per intimazione debbono essere eseguite attraverso un ufficiale giudiziario (o un notaio) che, con l'offerta reale, metterà materialmente a disposizione del creditore il denaro, i titoli di credito ola diversa cosa mobile oggetto del credito e, con l'offerta per intimazione, lo inviterà a ricevere la prestazione in un luogo ed in un giorno determinati (l'ufficiale giudiziario redigerà poi verbale nel quale constaterà l'atto dell'offerta ed il suo esito - accettazione rifiuto o mancata comparizione del creditore).

Una volta eseguita l'offerta e determinata la mora del creditore, il debitore potrà liberarsi dell'obbligazione eseguendo il deposito della cosa oggetto del debito oppure, ove si tratti di cose deteriorabili o la cui custodia importi spese gravose, previa autorizzazione dell'Autorità Giuduzuaria, vendendole nei modi stabiliti per le cose pignorate, sempre con l'assistenza dell'ufficiale giudiziario. In caso di immobile, sarà nominato un sequestratario.

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