La divisione della comunione

Nell'ambito della comunione ordinaria, ciascuno dei comunisti può ottenere la divisione della comunione, salvo il caso che non si sia pattuito di rimanere in comunione per un tempo che non deve eccedere i 10 anni (se è stato pattuito un termine maggiore, questo si riduce a dieci anni).

La divisione della comunione può essere concretamente attuata mediante atto d'autonomia privata (un contratto di divisione soggetto a trascrizione) ovvero giudizialmente, qualora non sia possibile raggiungere un accordo in ordine alle modalità della divisione stessa.

L'autorità giudiziaria, adita per la divisione della comunione, può, peraltro, stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l'immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri.

La divisione della comunione non può domandarsi per cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate (cfr. art. 1112 c.c.).

Nell'ambito della divisione della comunione hanno una parziale tutela anche le ragioni creditorie dei terzi creditori del singolo comunista o degli aventi causa da questo.

I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella divisione della comunione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già eseguita (o già trascritta per quel che riguarda i beni immobili), a meno che abbiano notificato (e trascritto in caso di beni immobili) un'opposizione anteriormente alla divisione della comunione stessa (o alla trascrizione della stessa o della domanda giudiziale ad essa rivolta per quel che riguarda i beni immobili) e salvo sempre per  essi l'esperimento dell'azione revocatoria o dell'azione surrogatoria (cfr. art. 1113 c.c.).

Peraltro, a mente dell'art. 1113 c.c., nei procedimenti di divisione della comunione (siano essi negoziali o giudiziali) devono essere chiamati a intervenire, perchè la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale.

Circa le modalità di divisione della comunione, l'art. 1114 c.c stabilisce che la divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti. L'unitaria destinazione del bene non esclude, peraltro, la comoda divisibilità se non venga pregiudicato l'originario valore economico.

Sotto altro profilo, tuttavia, la giurisprudenza ha osservato che la divisione della comunione in natura non può attuarsi qualora la divisione incida sull'originaria destinazione del bene; Cass. Civ. n. 14540/2004 ha, infatti, puntualizzato come la divisione della comunione in natura possa attuarsi solo qualora il frazionamento del bene in natura non comporti problemi tecnici particolarmente costosi e che le quote concretamente assegnate siano suscettibili di autonomo godimento. E', altresì, necessario che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero.


Infine, deve richiamarsi l'art. 1116 c.c. che, in materia di divisione della comunione, rinvia alle norme che disciplinano la divisione ereditaria in quanto compatibili. 

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