L'obbligazione solidale trova la sua disciplina nel codice civile agli artt. 1292 e ss. mentre la disciplina delle obbligazioni parziarie si desume dall'art. 1314 c.c. che ha per oggetto le obbligazioni divisibili.
Ciò che accomuna l'obbligazione parziaria e l'obbligazione solidale è la pluralità soggettiva dalla parte del debitore o dalla parte del creditore e l'identità della prestazione oggetto dell'obbligazione.
Ciò che, invece, distingue l'obbligazione parziaria dall'obbligazione solidale è la modalità dell'adempimento in quanto, mentre nell'obbligazione solidale ciascun debitore è obbligato ad eseguire l'intera prestazione e ciascun creditore può esigerla per intero (con effetto liberatorio per ciascun debitore ed estintivo per ciascun creditore), nell'obbligazione parziaria ciascun debitore è obbligato solo per la quota di partecipazione al rapporto obbligatorio e ciascun creditore può esigere una quota della prestazione analogamente commisurata alla sua quota di partecipazione.
Difficile, nella pratica, è poi distinguere l'obbligazione parziaria che postula l'unicità del rapporto obbligatorio e la pluralità delle parti dal lato attivo o dal lato passivo dalla diversa ipotesi di una pluralità di obbligazioni facenti capo ai singoli condebitori nei confronti dell'unico creditore o ai singoli concreditori nei riguardi dell'unico debitore. Tipico esempio di obbligazione parziaria è quello dell'art. 754 c.c. 1° comma secondo cui gli eredi sono tenuti al pagamento dei debiti ereditari personalmente ed in proporzione alla propria quota ereditaria.
Particolarmente rilevante in materia di obbligazioni parziarie è stata la recente riconduzione, da parte delle Sezioni Unite della Suprema Corte, a tale tipologia di obbligazioni degli obblighi gravanti sui singoli condomini con riferimento alle spese deliberate dal condominio per la conservazione della cosa comune. Si tratta di una pronuncia innovativa e non da tutti condivisa quanto all'approdo ermeneutico stante, in particolare, l'origine del debito solidale da un unico fatto generatore e la presunzione della solidarietà passiva.
L'obbligazione solidale postula, invece, come sopra accennato, una pluralità soggettiva dal lato attivo o dal lato passivo dell'obbligazione e l'unicità della prestazione oggetto dell'obbligazione, anche se è ammesso che diverse modalità di adempimento dell'unica prestazione siano compatibili con la struttura dell'obbligazione solidale (cfr. art. 1293 c.c.).
Dall'obbligazione solidale deve distinguersi l'obbligazione sussidiaria e quella con riferimento alla quale sia stato convenuto il beneficio d'escussione. Nel secondo e nel terzo caso, infatti, il creditore non sarà libero di rivolgersi a qualsivoglia debitore per l'adempimento della prestazione essendo onerato a richiedere in via principale l'adempimento al debitore principale (se del caso escutendone il patrimonio) e solo a seguito dell'infruttuoso esperimento di tale iniziativa potrà rivolgersi al coobbligato.
Obbligazione solidale ed obbligazione parziaria debbono, poi, distinguersi dall'obbligazione cumulativa, laddove l'esecuzione plurisoggettiva della prestazione è necessitata dalla stessa natura dell'obbligazione; si pensi alle prestazioni dei singoli musicisti nell'esecuzione di un concerto.
Sotto il profilo della disciplina giuridica, invece, deve sottolinearsi come l'obbligazione indivisibile segua il regime giuridico dell'obbligazione solidale; l'obbligazione indivisibile è tale per il particolare oggetto della prestazione che non si presta ad essere diviso pena la perdita della sua destinazione e/o del suo valore economico, l'indivisibilità può originare anche dalla considerazione che le parti abbiano fatto della prestazione (si parla di indivisibilità in senso oggettivo o soggetivo); in caso di successione nell'obligazione indivisibile, dunque, c'è deroga al principio della divisione per quote di cui all'art. 1295 cc e gli eredi potranno esigere (prestando idonea garanzia) o dovranno eseguire la prestazione per intero. Ove uno dei concreditori di una prestazione non divisibile abbia rinunciato al suo diritto o convenuto una datio in solutum, il creditore che domanda l'adempimento dovrà rimborsare al debitore il valore corrispondente alla quota spettante al creditore remittente.
In caso di pluralità soggettiva dal lato passivo dell'obbligazione la solidarietà si presume ex art. 1294 c.c. se non è esclusa dalla legge o dal titolo, mentre, al contrario, la solidarietà dal lato attivo deve essere contrattualmente pattuita ovvero espressamente prevista dalla legge.
L'obbligazione solidale può trarre origine direttamente dalla Legge (si pensi alla responsabilità solidale di cui all'art. 2054 cc) ovvero da uno o più titoli distinti ma collegati funzionalmente. Ove la solidarietà trovi il proprio fondamento in più titoli dei quali uno sia configurabile come accessorio rispetto all'altro (si pensi alla fideiussione); il venir meno del titolo principale (per invalidità o sopravvenuta inefficacia) determinerà la caducazione automatica del titolo accessorio. In ogni caso, laddove la solidarietà trovi la sua fonte in una convenzione tra privati, essa sarà rinunciabile (si pensi alla disciplina di delegazione, espromissione e accollo liberatori o cumulativi)
Quanto al regime delle eccezioni nell'ambito dell'obbligazioni solidali, l'art. 1297 c.c. stabilisce che il condebitore in solido non possa opporre al creditore le eccezioni personali relative al rapporto che costui abbia con altro condebitore e che al concreditore il debitore non possa opporre le eccezioni personali che afferiscono al rapporto con altro concreditore della prestazione.
Con riferimento ai rapporti tra condebitori e concreditori in solido,
l'art. 1298 c.c. stabilisce che, nei rapporti interni, l'obbligazione in
solido si divide, presuntivamente in parti uguali, tra i diversi
debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia contratta
nell'interesse esclusivo
di alcuno di essi. Nell'ambito della responsabilità extracontrattuale
vale, peraltro, l'opposto principio secondo cui colui che, tra i
condebitori solidali, paga il creditore ha diritto di regresso nei
riguardi degli altri condebitori in proporzione alla gravità delle rispettive colpe e della gravità delle conseguenze agli stessi ascrivibili; solo nel dubbio le colpe si presumono uguali (art. 2055 cc).
Con riferimento all'inquadramento dogmatico della vicenda giuridica attinente ai rapporti interni tra concreditori o condebitori in solido, si è fatto riferimento alla tesi della gestione dell'affare altrui o a quella dell'ingiustificato arricchimento per giustificare l'adempimento dell'intera prestazione con effetto estintivo dell'obbligazione e per inquadrare le conseguenti azioni di regresso. Altra teoria inquadra i rapporti interni tra concreditori e tra condebitori in solido nell'ambito della figura del mandato, laddove colui che esegue o riceve la prestazione assume il ruolo di mandatario e gli altri condebitori o concreditori quello di mandanti.
Discussa è, inoltre, la natura dell'azione di regresso per il conseguimento del rimborso di quanto pagato in esecuzione dell'obbligazione solidale o della quota dovuta al concreditore dal creditore solidale soddisfatto; in particolare si controverte se tale azione vada distinta da quella di surroga concessa ex art. 1203 cc, n. 3, trattandosi di un'azione personale che prescinde da questa o se le due azioni vadano assimilate (in tal senso è la giurisprudenza). A seconda della opzione interpretativa prescelta, infatti, muta il regime delle eccezioni opponibili al condebitore. Ove l'azione di regresso coincida con quella derivante dalla surrogazione ex art. 1203 cc, infatti, al condebitore potranno essere opposte le eccezioni relative all'originario rapporto obbligatorio. Ove, invece, l'azione di regresso sia un'azione autonoma, il condebitore potrà opporre solo le eccezioni personali e non quelle relative all'originario rapporto obbligatorio.
Gli artt. 1300 e ss del codice civile regolano talune delle principali vicende giuridiche relative alle obbligazioni solidali; fermo restando che la vicenda caratterizzante l'obbligazione solidale, salvo l'esperimento dell'azione di regresso, è quella per la quale l'adempimento da parte di uno dei condebitori libera gli altri e quello effettuato nei confronti dell'unico creditore estingue l'obbligazione nei confronti di tutti gli altri.