La responsabilità extracontrattuale

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La responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c., è originata da qualunque fatto colposo o doloso che cagioni ad altri un danno ingiusto. Gli elementi fondamentali della responsabilità extracontrattuale, così come individuati dal richiamato art. 2043 c.c., sono, dunque, il fatto illecito, il danno ingiusto, il nesso di causalità giuridica e materiale tra il fatto illecito, l'evento lesivo ed il danno ingiusto, la colpevolezza dell'agente e l'imputabilità del fatto lesivo.

La responsabilità extracontrattuale viene, di norma, messa a raffronto con la responsabilità contrattuale, della quale condivide l'obbligazione risarcitoria ma dalla quale si distingue in ordine alla fonte dell'obbligazione e quanto alla relativa disciplina giuridica.

La principale differenza tra le due fattispecie è che, mentre la responsabilità contrattuale presuppone un preesistente vincolo obbligatorio inadempiuto tra le parti, la responsabilità extracontrattuale nasce ex novo per effetto del fatto illecito produttivo del danno ingiusto.

In tale prospettiva, mentre nell'ambito della responsabilità contrattuale l'obbligazione risarcitoria si giustappone o si sostituisce alla precedente obbligazione contrattuale, nell'ambito della responsabilità extracontrattuale esiste esclusivamente l'obbligazione risarcitoria che nasce, per l'appunto, in conseguenza del fatto illecito produttivo del danno ingiusto.

Sotto il profilo della disciplina giuridica, la responsabilità extracontrattuale si distingue dalla contrattuale in ordine al termine di prescrizione (decennale con riferimento al credito derivante da responsabilità contrattuale, quinquennale con riferimento al credito derivante da responsabilità extracontrattuale).

Ulteriore elemento di distinzione è quello relativo all'onere della prova della colpa in quanto nell'ambito della responsabilità extracontrattuale è il danneggiato che deve fornire la prova del comportamento colpevole dell'autore dell'illecito mentre, nella responsabilità contrattuale, l'onere di provare il comportamento diligente nonostante il mancato adempimento della prestazione grava sul debitore.

Ulteriore elemento di differenziazione riguarda l'ambito dei danni risarcibili in quanto, in caso di responsabilità extracontrattuale, l'obbligo risarcitorio non è limitato, come nella contrattuale, ai danni prevedibili al momento in cui è sorta l'obbligazione (cfr. l'art. 1225 c.c.).

Secondo la dottrina prevalente, vi sarebbe un ulteriore elemento di distinzione tra la responsabilità extracontrattuale e la responsabilità contrattuale che riguarderebbe l'applicabilità della norma di cui all'art. 2058 c.c. in materia di risarcimento in forma specifica esclusivamente alla responsabilità extracontrattuale.

In relazione alla struttura dell'illecito aquliano, deve sottolinearsi come la norma di cui all'art. 2043 cc abbia subito una lenta evoluzione interpretativa in ordine ai presupposti legittimanti la tutela del danneggiato.

La norma, secondo l'interpretazione invalsa all'indomani dell'entrata in vigore del codice, aveva una mera funzione sanzionatoria della violazione di un precetto preesistente nell'ordinamento giuridico. 

Ne conseguiva una limitazione della tutela ai casi in cui fossero lese posizioni soggettive aventi la consistenza dei diritti soggettivi assoluti.

In sostanza, con un'indubbia forzatura della norma di cui all'art. 2043 cc, il requisito dell'ingiustizia veniva riferito alla condotta del danneggiante anzichè al danno. Detta condotta doveva essere ingiusta e, cioè, posta in essere in violazione di posizioni di diritto soggettivo già riconosciute dall'ordinamento e non autorizzata da altre norme ordinamentali prevalenti.

Nella successiva evoluzione giurisprudenziale, che ha trovato un'organica sistemazione con la notissima sentenza n 500 del 1999 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, il requisito dell'ingiustizia è stato riallocato nella sede desumibile dal tenore letterale della norma qualificando il danno anzichè la condotta.

In tale prospettiva, dunque, la norma di cui all'art. 2043 cc, anzichè fungere da sanzione a violazione di norme aliunde poste dall'ordinamento, è stata interpretata come precettiva dell'obbligo risarcitorio in relazione a condotte colpevoli che abbiano determinato un danno ingiusto.

Quanto, poi, alla concreta individuazione del danno ingiusto, secondo tale impostazione, esso deve essere oggetto di verifica da parte del Giudice della cognizione che dovrà effettuare un'operazione di comparazione tra gli interessi in conflitto, senza alcuna aprioristica esclusione in relazione alla natura della posizione di interesse incisa dalla condotta colpevole del danneggiante (si pensi al risarcimento del danno da lesione di diritti di credito, di situazioni possessorie, di interessi legittimi) e senza alcun automatismo dovendosi in ogni caso valutare l'eventuale prevalenza della posizione soggettiva sottostante alla condotta del danneggiante.

Con riferimento alla colpa, essa è da intendersi come uno dei criteri di imputazione del fatto dannoso e, in ispecie, il criterio di imputazione residuale ove non soccorrano diversi criteri di responsabilità presunta o oggettiva.

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