La ripetizione dell'indebito (art. 2033 c.c.)

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L'azione di ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. è un'azione personale, soggetta al termine di prescrizione decennale.

La disciplina della ripetizione dell'indebito è contenuta nell'art. 2033 c.c., che stabilisce la ripetibilità di ciò che sia stato indebitamente pagato, oltre agli interessi ed ai frutti a decorrere dal pagamento, ove ricevuto in malafede, o a decorrere dalla richiesta di restituzione ove il pagamento sia stato ricevuto in buona fede.

La ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. è, poi, disciplinata:

dall'art. 2035 c.c., che stabilisce la non ripetibilità di pagamenti eseguiti nell'adempimento di prestazioni contrarie al buon costume;

dall'art. 2037 c.c. che , con riferimento al caso in cui il pagamento abbia avuto per oggetto una cosa determinata, stabilisce l'obbligo della sua restituzione (ove la cosa sia perita o deteriorata ed il pagamento sia stato ricevuto in mala fede, l'accipiens è tenuto a corrisponderne il valore o la restituzione oltre ad un'indennità per la diminuzione del valore; ove, invece, l'accipiens sia in buona fede, non risponde del perimento o del deterioramento se non nei limiti dell'arricchimento);

dall'art. 2038 c.c. che regola la fattispecie dell'alienazione del bene oggetto del pagamento indebito distinguendo il caso dell'accipiens in buona fede che è tenuto a restituire il corrispettivo percepito da quello dell'accipiens di mala fede che è tenuto a restituirla in natura o a corrisponderne il valore, con facoltà, per il solvens, di esigere il corrispettivo dell'alienazione;

dall'art. 2039 c.c. che stabilisce, per l'incapace che abbia ricevuto il pagamento indebito, l'obbligo di corrispondere esclusivamente quanto sia stato rivolto a suo vantaggio.

L'art. 2036 cc disciplina invece la diversa fattispecie dell'indebito soggettivo  ex latere solventis che si risolve in un pagamento non dovuto dal solvens in relazione ad un credito esistente dell'accipiens effettuato per errore scusabile del solvens. In tal caso l'azione di ripetizione nei confronti dell'accipiens è ammessa salvo che questi si sia privato in buona fede delle garanzie che assistevano il credito originario; in detta ipotesi, così come in quella di errore non scusabile, il solvens che abbia erroneamente pagato viene surrogato nei diritti del creditore nei riguardi del reale debitore. Differente, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte è, invece, il caso in cui il terzo, ex art. 1180 cc, adempia un debito altrui nella consapevolezza dell'altruità. In tale ipotesi non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 2036 cc sicchè dovrà soccorrere, concorrendone i presupposti, l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cc.

Si discute, in dottrina, in ordine all'inquadramento giuridico della fattispecie della ripetizione dell'indebito.

Secondo la dottrina tradizionale la ripetizione dell'indebito sarebbe da ricondurre nell'alveo della nullità per difetto di causa del pagamento. Il pagamento effettuato in difetto di una causa sottostante sarebbe nullo e ciò giustificherebbe l'azione di ripetizione.

Il punto problematico di questa ricostruzione è la natura personale dell'azione di ripetizione che mal si concilia con la ricostruzione della ripetizione dell'indebito come conseguente ad una fattispecie di nullità del pagamento, dalla quale dovrebbe conseguire la possibilità di esperire l'azione di rivendica.

Secondo altra parte della dottrina, il difetto del negozio giuridico sottostante non determinerebbe la nullità del pagamento ma solo l'impossibilità di conservarne gli effetti.

Parte della giurisprudenza, invece, ha posto in rilievo le affinità esistenti tra la ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. e l'arricchimento ingiustificato di cui all'art. 2041 c.c.

Infine, secondo un'altra parte della dottrina, quella della ripetizione dell'indebito sarebbe una fattispecie del tutto particolare, la cui disciplina sarebbe solo il risultato del contemperamento dei diversi interessi in gioco.

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