Possesso buona fede mala fede possesso vale titolo

 

Il possesso di un bene può essere titolato, cioè, può trarre origine da un atto o da una fattispecie giuridica che siano idonei a trasferire la situazione possessoria (si pensi all’accessione del possesso o alla successione nel possesso di cui all’art. 1146 c.c.) oppure può prescindere da qualsivoglia titolo giuridico costitutivo della situazione soggettiva possessoria. il possesso è di buona fede o di mala fede a seconda che il possessore sia a conoscenza o ignori senza colpa grave l’altruità del diritto. La mala fede deve valutarsi con riferimento alle caratteristiche socio culturali del possessore con una verifica da effettuarsi case by case.

Il possesso di buona fede si presume ed è sufficiente che sussista al momento dell’acquisto (cfr. l’art. 1147 c.c.).

La buona o la  mala fede del possesso influisce su vicende costitutive del diritto cui inerisce la situazione possessoria esercitata, in particolare tale situazione psicologica integra uno dei presupposti costitutivi dell'usucapione abbreviata e della fattispecie acquisitiva di beni mobili che va sotto il nome di possesso vale titolo.

Con la locuzione possesso vale titolo si individua la fattispecie di cui all’art. 1153 e ss. c.c. per la quale chi acquista il possesso di bene mobile in virtù di un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà (o altro diritto reale) del bene, ne acquista, per l’appunto, la proprietà piena (o il diritto ex titulo trasferito) anche se l’alienante risulti, poi, privo della legittimazione in concreto. La delineata fattispecie del possesso vale titolo non opera qualora il possessore sia consapevole dell’illegittima provenienza del bene anche se ritenga che il dante causa ne sia diventato proprietario. La priorità dell'apprensione del possesso risolve le controversie tra più soggetti che abbiano acquistato, in forza di titoli astrattamente idonei, dal medesimo proprietario in tempi diversi; in tale ipotesi, infatti, la regola per cui il possesso vale titolo  determina l'acquisto della proprietà in favore di quello, tra gli aventi causa, che consegue il possesso del bene per primo.

Ove manchi la buona fede o l'astratta idoneità del titolo, la proprietà s’acquista per effetto dell’usucapione, ventennale ove sussista il titolo ma il possesso sia di mala fede, decennale ove il possesso sia di buona fede ma difetti il titolo (cfr. l’art. 1161 c.c.).

Definire se il possesso è di buona o di mala fede è rilevante, poi, per individuare gli ulteriori effetti del possesso. In caso di possesso di buona fede, al possessore spettano i frutti naturali separati e quelli civili percepiti (o che secondo l'ordinaria diligenza avrebbero potuto esserlo)  sino alla proposizione della domanda di rivendicazione, in caso di possesso di mala fede, invece, tali frutti spettano dal momento dell’illegittima apprensione del possesso (in ogni caso, per il tempo per cui è dovuta la restituzione, sia nel caso di possesso di buona fede, sia nel caso di possesso di mala fede, è dovuto il rimborso delle spese sostenute per la produzione dei frutti ed anche al rimborso delle spese ordinarie sostenute per il mantenimento e la conservazione del bene). Sia nel caso di possesso di buona fede, sia nel caso di possesso di mala fede è, poi, dovuta un’indennità per i miglioramenti apportati alla cosa e per le addizioni che il proprietario voglia ritenere ma la misura dell’indennità e diversa a seconda della buona o della mala fede del possessore. Sia nel caso del possesso di buona fede che in quello del possesso di mala fede è dovuto, inoltre, il rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa (cfr. l’art. 1150 c.c.).

Nel caso del possesso di buona fede, inoltre, al possessore è conferito un diritto di ritenzione sulla cosa (da esercitarsi nel contesto del giudizio di rivendica), per conseguire il pagamento delle indennità dovute (cfr. l’art. 1152 c.c.). Il diritto di ritenzione, secondo la giurisprudenza, si configura come un istituto con funzione di autotutela di carattere eccezionale e ne nega, per conseguenza, l'applicazione analogica a fattispecie come quelle della detenzione (si pensi al caso titpico della conduzione d'immobile).

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