sito di diritto civile con tre sezioni: proprietà e condominio, obbligazioni e contratti, inoltre modelli, giurisprudenza e normativa
possibile individuare un legale e registrarsi nella directory come avvocati
il concorso in magistratura
notizie generali sul concorso in magistratura e sui concorsi in atto e conclusi
corsi di preparazione al concorso in magistratura
l'esame di avvocato
la preparazione dell'esame di avvocato
diritto civile
tutti gli argomenti di diritto civile su previdenza professionisti
inquadramento generale e rassegna di approfondimenti
Rif: Corriere Giuridico n. 9 del 2009
Le Sezioni Unite si occupano di un peculiare profilo inerente la responsabilità solidale dei danneggianti così come disciplinata dall'art. 2055 cc. Come noto, tale norma prevede che, in caso di unicità del fatto dannoso e di sua riconducibilità a diversi e concorrenti fatti generatori, ciascuno dei corresponsabili sia tenuto in solido al risarcimento del danno salvo il riparto interno dell'obbligazione in rapporto alla gravità delle rispettive colpe ed all'entità del contributo. Si pone allora il quesito se, ove i titoli che generano la corresponsabilità siano diversi, il condebitore che sia risultato estraneo alla lite incardinata dal creditore contro altro condebitore possa beneficiare degli effetti della sentenza ex art. 1306 cc ed esigere, così come avvenuto nella specie, l'estensione della limitazione delal quota di responsabilità accertata a beneficio del condebitore parte del giudizio. Le Sezioni Unite, sul rilievo dell'autonomia dei titoli generatori della corresponsabilità, negano che detto effetto automaticamente estensivo possa verificarsi ed affermano dunque l'insussistenza di alcuna preclusione volta al conseguimento della residua quota di risarcimento da altro condebitore in solido in diverso giudizio.
Cassazione Civile Sez. Un. del 15 luglio 2009 n. 16503
Per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti l'art. 2055, comma 1, c.c. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano tra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale e extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate.
In tema di responsabilità civile per l'investimento di minore che, sceso dallo scuolabus, attraversava da solo la strada per raggiungere la sua abitazione, il giudicato formatosi in un primo giudizio, cui non ha partecipato il Ministero della pubblica istruzione, riguarda soltanto la misura del danno conseguente all'evento e il comportamento colposo del conducente dell'auto, ma non anche tutte le autonome e distinte condotte poste in essere da tutti coloro che, in tesi, possono ritenersi responsabili dell'evento, sicché, nel secondo giudizio, il detto Ministero può opporre, ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c., la sentenza pronunziata tra il creditore e il condebitore in solido solo nei limiti indicati, mentre non è precluso l'accertamento sulla rilevanza della diversa e autonoma condotta negligente della scuola e, quindi, del Ministero.
Ove venga accertata, con sentenza passata in giudicato, la concorrente responsabilità del danneggiante e del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso e quest'ultimo, in un successivo giudizio, chiami in causa un terzo affinché sia accertato che la sua condotta indipendente ha concorso alla produzione del medesimo fatto dannoso, la sentenza può considerarsi favorevole al secondo condebitore solidale soltanto rispetto alla determinazione dell'entità del pregiudizio complessivamente subito dalla vittima e al fine di circoscrivere il danno risarcibile all'interno della quota residua, ma non anche per escludere che entro tali limiti il convenuto sia condannato a ristorare la vittima (nella specie, un minore, investito dal conducente di un'autovettura, condannato nel primo giudizio in misura pari al cinquanta per cento del danno cagionato in ragione del concorso di colpa dell'attore, addebitava in altro giudizio all'amministrazione il fatto che il conducente dello scuolabus comunale non lo avesse consegnato ai propri genitori e, comunque, lo avesse lasciato in strada senza operare i dovuti controlli in ordine alla pericolosità della situazione, ascrivendogli proprio la responsabilità di quell'apporto causale che il primo giudice aveva considerato in parte scriminante per il primo convenuto).
Accertato, con sentenza passata in cosa giudicata, che un certo fatto dannoso è ascrivibile alla concorrente responsabilità del convenuto in quel giudizio (per il 50 per cento) e del danneggiato (per il restante 50 per cento) e liquidato il relativo risarcimento, tale giudicato riguarda, oltre che la misura del danno conseguente all'evento, solo il comportamento (colposo) del convenuto in quel giudizio, ma non tutte le autonome e distinte condotte poste in essere da tutti coloro che, almeno in tesi, possono ritenersi responsabili solidali dell'evento, i quali, pertanto, una volta evocati in un successivo giudizio non possono invocare il precedente giudicato, salvo che per quanto riguarda il quantum del danno (nella specie, scendendo da una scuola-bus un minore era stato investito da una vettura; accertata, con sentenza passata in cosa giudicata, la pari responsabilità del minore, che non aveva prestato la dovuta attenzione nell'attraversare la strada, e del conducente dell'auto investitrice, il danneggiato ha proposto autonomo giudizio nei confronti del Ministero dell'istruzione per avere omesso di vigilare sul comportamento del minore. In applicazione del principio di cui sopra le sezioni unite hanno ritenuto che sull'omessa vigilanza non si era formato alcun giudicato e che, pertanto, in questo nuovo giudizio, ferma la misura del danno conseguente all'evento e la riferibilità di questo, per il 50 per cento al conducente del veicolo che aveva investito il minore, bene poteva essere instaurato un nuovo giudizio pur avendo opposto il Ministero la precedente sentenza ex art. 1306 c.c.) .
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente di sezione -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.R. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 1, presso lo studio dell'avvocato NAPOLI SALVATORE ANTONIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente –
contro
COMUNE DI (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI S. MARIA MAGGIORE 112, presso lo studio dell'avvocato DI LAURO ALDO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA, S.G., B.L., P.R.;
intimati –
E sul ricorso n. 30503/2006 proposto da:
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA ricorrente
che non ha depositato il ricorso;
ricorrente –
contro
S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 16, presso lo studio dell'avvocato NAPOLI SALVATORE ANTONIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente –
e contro
COMUNE DI (OMISSIS), S.G., B.L., P.R.;
intimati –
avverso la sentenza n. 4520/2005 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/10/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 23/06/2009 dal Consigliere Dott. FINOCCHIARO Mario;
udito l'Avvocato Antonio Salvatore NAPOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, il quale chiede che la questione sia risolta affermando che nell'ipotesi di cui all'art. 2055 c.c. la sentenza pronunciata tra il creditore e un debitore solidale ai sensi dell'art. 1306 c.c., comma 2, non puo' essere apposta al creditore da un altro debitore solidale quando si e' in presenza di diversi titoli e comportamenti che concorrono al verificarsi del fatto dannoso; con conseguente accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 19 - 21 ottobre 1989 S.G. e B. L., quali genitori esercenti la potesta' sul figlio minore S.R., hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma il Ministero della pubblica Istruzione ed il Comune di (OMISSIS).
S.R., alunno della scuola elementare di (OMISSIS) - hanno esposto gli attori - il (OMISSIS) era uscito insieme agli altri alunni in anticipo rispetto al consueto orario delle lezioni per ritornare a casa ed era stato affidato dal personale scolastico al conducente del pulmino che per conto del Comune gestiva il servizio di trasporto degli scolari.
Giunto all'altezza del Km (OMISSIS) della via (OMISSIS) - hanno ancora riferito gli attori - il ragazzo era sceso dal mezzo ed aveva iniziato l'attraversamento della strada per raggiungere la propria abitazione, peraltro, durante l'attraversamento, era stato investito da un'auto condotta da T.M. e di sua proprieta', riportando lesioni gravissime, guarite dopo un lungo periodo di malattia, con gravi postumi invalidanti.
A seguito di un giudizio promosso da essi attori nei confronti del T.M. e della societa' di assicurazione del veicolo dallo stesso condotto - hanno evidenziato gli attori - la Corte di Appello di Roma con sentenza in data 8 luglio 1987, passata in giudicato, aveva ritenuto che la responsabilita' del sinistro dovesse ascriversi al T.M. solo per il 50%, con pari concorso di colpa della vittima, condannando, per l'effetto, il T.M. e la compagnia di assicurazione al risarcimento della meta' dei danni.
Poiche' il sinistro si era verificato anche per colpa del Ministero e del Comune di (OMISSIS), quanto al primo, per avere omesso i dovuti controlli prima di lasciare libero il minore, e, quanto al secondo, per avere il conducente del pulmino lasciato il ragazzo sulla strada senza consegnarlo ai genitori o ad altri familiari, gli attori - premesso quanto sopra - hanno chiesto la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni nella misura corrispondente alla meta' non risarcita dal T.M. e dalla compagnia di assicurazione.
Entrambi i convenuti, costituitisi in giudizio, hanno eccepito la intervenuta prescrizione dell'azione.
Il Ministero ha eccepito, altresi', il difetto di legittimazione degli attori, che non avevano il potere di agire per il figlio, essendo questo divenuto maggiorenne prima della introduzione del giudizio.
Il Comune di (OMISSIS), per suo conto, autorizzato, ha chiamato in causa P.R., conducente del pulmino, al fine di essere manlevato in caso di sua condanna in favore degli S. - B..
Il P.R., costituitosi in giudizio, ha eccepito, da un lato, la prescrizione dell'azione e, dall'altro, la infondatezza della domanda, escludendo qualsiasi sua responsabilita' in ordine al verificarsi del sinistro.
Intervenuto nel corso dell'udienza del 31 gennaio 1991 volontariamente nel giudizio S.R. facendo propria la domanda proposta nella qualita' dai genitori, con sentenza non definitiva 17 marzo 1993 il Tribunale ha rigettato la eccezione di prescrizione della azione e disposto con separata ordinanza il prosieguo del giudizio.
Svoltasi la istruttoria del caso il tribunale con sentenza 4 aprile 2002 ha accolto la domanda nei confronti del solo Ministero, con il rigetto di quella proposta nei confronti del Comune di (OMISSIS) e di quella di rivalsa proposta da questo nei confronti del P. R..
Tale ultima pronunzia e' stata impugnata, in via principale dal Ministero dell'Istruzione, della Universita' e della Ricerca, in via incidentale da S.G., B.L. e S. R..
Nel contraddittorio del comune di (OMISSIS) nonche' del P. che, costituitisi, hanno chiesto il rigetto delle avverse domande, la Corte di appello di Roma, con sentenza 19 luglio - 24 ottobre 2005 ha accolto l'appello del Ministero dell'Istruzione, della Universita' e della Ricerca e, per l'effetto, in riforma della sentenza del tribunale di Roma 4 aprile 2002, da un lato, ha dichiarato inammissibile la domanda proposta da S.G. e B.L., dall'altro ha rigettato quella proposta da S.R., con compensazione - tra le parti - delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso - con atto 30 giugno 2006 e date successive - S.R., affidato a due motivi.
Resistono, con distinti controricorsi, sia il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, che ha proposto, altresi', ricorso incidentale condizionato affidato a cinque motivi, con atto 20 luglio 2006, sia il Comune di (OMISSIS), che ha depositato altresi' memoria ex art. 378 c.p.c..
S.R. resiste con controricorso al ricorso incidentale del Ministero dell'Istruzione, della Universita' e della Ricerca.
Non hanno svolto attivita' difensiva in questa sede P. R., S.G. e B.L..
I ricorsi - inizialmente assegnati alla terza sezione - sono stati rimessi dal Primo Presidente a queste Sezioni Unite, prospettandosi - con il primo motivo del ricorso principale - una questione di massima di particolare importanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I vari ricorsi, avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c..
2. Sempre in limine si osserva che il ricorso incidentale del Ministero (30503/06 R.G.), non depositato, deve essere dichiarato improcedibile, ex art. 369 c.p.c..
Deve ribadirsi - infatti - in conformita' a costante giurisprudenza, che nel giudizio di cassazione, qualora il difensore non abbia provveduto a costituirsi mediante iscrizione a ruolo del controricorso con ricorso incidentale notificato al ricorrente principale, il ricorso incidentale va dichiarato improcedibile (Cass. 16 gennaio 2007, n. 840; Cass. 26 maggio 2000, n. 6994).
3. Come accennato in parte espositiva, in accoglimento del primo motivo dell'appello principale del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile la domanda proposta in prime cure da S.G. e B.L., nella loro qualita' di genitori di S.R. sotto il profilo del loro difetto di legittimazione per avere essi agito quali legali rappresentanti del figlio, benche' questi, al momento della notifica della citazione, avesse gia' raggiunto la maggiore eta'.
Hanno - in particolare - evidenziato quei giudici che essendo, alla data in cui e' stato promosso in primo grado il presente giudizio, S.R. maggiorenne, i suoi genitori non avevano il potere di agire nel suo nome in giudizio, essendo ormai cessato il potere, di rappresentanza che loro spettava per legge fin quando fosse stato minore d'eta'.
Deducendo il Ministero che era inammissibile anche l'intervento volontario spiegato da S.R. in corso di causa al fine di fare valere le stesse pretese risarcitorie gia' azionate dai genitori nel suo nome nei confronti del Ministero, la Corte di appello di Roma ha disatteso una tale deduzione evidenziando che l'intervento in questione, pur se non valeva ad escludere il difetto di legittimazione dei genitori, che restavano privi del potere di rappresentare il figlio maggiorenne in forza della potesta' genitoriale ormai cessata, valeva - comunque - ad introdurre nel giudizio l'azione che a lui spettava nel momento della sua costituzione, ancorche' facesse difetto la legittimazione ad causam di chi aveva agito a suo nome senza averne il potere.
Cio' per la ragione che a rendere valido l'intervento bastava il fatto che la sua pretesa riguardava lo stesso oggetto sostanziale della causa, indipendentemente dalla legittimazione ad causam delle parti gia' in giudizio.
4. Sulla base di quanto ora riferito il Ministero ha eccepito inammissibilita' del ricorso principale (proposto da S. R., R.G. 20726/06), sotto il profilo che tale ricorso proviene da soggetto non le-gittimato, atteso che i giudici a quibus hanno qualificato quello di S.R. "interventoo adesivo dipendente.
5. La dedotta la inammissibilita' non sussiste. Allorche' S. R. - nel corso del giudizio di primo grado - e' intervenuto nella controversia promossa, a suo nome, dai suoi genitori lo stesso ha fatto valere - come accertato dalla sentenza ora oggetto di ricorso per Cassazione - un diritto proprio cioe' la pretesa a essere risarcito dei danni patiti il (OMISSIS) in occasione del sinistro verificatosi in quella data per il concorrente comportamento colposo di piu' soggetti.
E' palese, di conseguenza, che il suo - contrariamente a quanto del tutto apoditticamente si assume negli scritti difensivi del Ministero - non e' un intervento adesivo dipendente, ma un tipico intervento litisconsortile o adesivo autonomo che legittima l'interveniente alla proposizione delle impugnazioni del caso, avverso la sentenza che abbia rigettato la sua pretesa (cfr. Cass. 1 giugno 2004, n. 10530).
6. Per quanto ancora rilevante al fine del decidere si osserva che specie in grado di appello il Ministero dell'Istruzione, della Universita' e della Ricerca Ministero ha - tra l'altro - dedotto che, in relazione al sinistro che aveva provocato a S.R. i danni dei quali si chiedeva il risarcimento per la parte residua, era intervenuto tra il medesimo e T.M., conducente e proprietario del veicolo che lo aveva investito, altro giudizio che era stato definito con sentenza, passata in giudicato, che aveva accertato la pari colpa della parti.
Tale giudizio, come a suo tempo eccepito, ha dedotto il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, impediva di riesaminare la questione della responsabilita', ancorche' limitatamente alla parte di danno non risarcita per effetto del concorso di colpa della vittima e cio' ancorche' il Ministero non fosse stato chiamato in causa in quel giudizio come autore di una autonoma condotta concorrente alla determinazione del medesimo sinistro.
La Corte di appello ha ritenuto fondata tale censura e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, ha rigettato la domanda proposta da S.R., con assorbimento dell'appello incidentale degli appellati S. - B. nei confronti del Comune di (OMISSIS).
7. S.R. censura la sentenza sopra riassunta con due motivi.
Considerazione di ordine logico impongono di esaminare precedenza, rispetto al primo, il secondo motivo.
8. Con tale motivo S.R. deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 1306 c.c., comma 2, e dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 112 c.p.c.; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5)).
Si osserva, infatti:
- da un lato, che la facolta' - di uno dei condebitori in solido - di opporre al creditore la sentenza resa nei confronti di altro condebitore costituisce eccezione in senso proprio, soggetta alle ordinarie preclusioni non rilevabili d'ufficio e nella specie il Ministero ha invocato il giudicato in questione solo nell'atto di appello, e, quindi, tardivamente, e - comunque - per un fine diverso da quello di cui all'art. 1306 c.c., comma 2, (in particolare solo perche' il giudice di secondo grado tenesse conto nella liquidazione del danno del concorso di colpa del danneggiato), mentre il Comune mai nel corso del giudizio di merito aveva invocato detto giudicato;
- dall'altro che non poteva - comunque - il giudice di secondo grado dichiarare assorbito l'appello incidentale di S.G. e B.L., ex officio.
9. Il motivo non puo' trovare accoglimento, sotto nessuno de i profili in cui si articola.
9.1. A prescindere da ogni altra considerazione, quanto al primo preme - in limine - evidenziare che il presente giudizio e' stato promosso con citazione notificata nell'ottobre 1989: e' palese, per l'effetto, a norma della L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 90 che l'atto di appello e' soggetto all'art. 345 c.p.c. nella sua formulazione anteriore alle modifiche introdotte con decorrenza dal 30 aprile 1995 dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 52.
Atteso che in forza dell'art. 345 c.p.c. nella sua formulazione applicabile ratione temporis "le parti possono nel giudizio di appello proporre nuove eccezioni.... e' evidente che non vi e' stata, sotto il profilo in questione, alcuna violazione della ricordata norma processuale, per avere i giudici di appello accolto l'appello del Ministero in forza di una eccezione formulata per la prima volta in grado di appello.
9.2. Invoca, ancora il ricorrente che con la deduzione de qua il Ministero non intendeva - comunque - valersi del giudicato invocato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1306 c.c., comma 2.
9.3. Un tale deduzione e' per un vero inammissibile, per altro manifestamente infondata.
9.3.1. Quanto al primo profilo (inammissibilita' della deduzione) si osserva che la interpretazione della domanda, e delle difese, delle parti, costituisce una quaestio facti rimessa in via esclusiva al giudice del merito.
La stessa e' sindacabile in sede di legittimita' esclusivamente per vizi di motivazione rilevanti sotto il profilo di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5 e non - come pretende parte ricorrente - perche' di un certo atto e' astrattamente possibile altra lettura (cfr. Cass. 26 giugno 2007, n. 14751; Cass. 17 novembre 2006, n. 24495).
9.3.2. Anche a prescindere da quanto precede - comunque - si osserva, come anticipato, che la deduzione e' - comunque - manifestamente infondata.
In sede di interpretazione degli atti difensivi il giudice del merito - infatti - deve tenere presente il contenuto sostanziale dell'atto in tutto il suo contesto (cfr., ad esempio, Cass. 23 novembre 2007, n. 24444), anche prescindendo dal nomen iuris eventualmente improprio o erroneo dato dalla parte alle proprie richieste (Cfr. Cass. 28 maggio 2007, n. 12402).
E' palese, di conseguenza, che la invocazione - da parte dell'appellante Ministero - del giudicato costituito dalla sentenza 8 luglio 1987 intervenuto tra il danneggiato e altro responsabile solidale, e che aveva accertato la concorrente (al 50%) responsabilita' di costoro in ordine al verificarsi del sinistro non aveva altro significato che manifestare la intenzione del Ministero, indicato dalla controparte nella citazione come corresponsabile, unitamente a quello gia' condannato nel precedente giudizio, di opporre al creditore detto giudicato, ancorche' non si menzionasse nel contesto delle difese la disposizione di cui all'art. 1306 c.c., comma 2.
9.4. Quanto al secondo profilo del motivo il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui il giudice di seconde cure ha dichiarato assorbito l'appello incidentale proposto dai signori S. e B. nei confronti del Comune di (OMISSIS) e diretto a conseguire la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui questa aveva escluso la ravvisabilita' di una qualche responsabilita' in capo alla medesima Amministrazione nella causa causazione del sinistro di cui stato vittima l'odierno ricorrente, dal momento che tale Amministrazione non ha mai invocato l'estensione in proprio favore degli effetti della pronuncia resa nel primo giudizio.
9.5. Nella parte de qua il motivo e' inammissibile.
L'odierno ricorrente S.R., infatti, in quanto non destinatario del capo della pronunzia impugnata e' carente di interesse (art. 100 c.p.c.) a censurare lo stesso.
Come assolutamente pacifico in causa il primo giudice, pur avendo accolto la domanda proposta nei confronti del Ministero, ha rigettato quella nei confronti del Comune di (OMISSIS).
Tale ultima statuizione, peraltro, e' stata censurata - con l'appello incidentale - esclusivamente da S.G. e B. L..
Come trascritto nella parte introduttiva della sentenza ora oggetto di ricorso, in particolare, (quanto alle conclusioni rassegnate dalle parti in grado di appello) il difensore di S.G., B.L. e S.R. ha rassegnato, quanto all'appello incidentale, le seguenti testuali e non equivoche conclusioni: accogliere l'appello incidentale nei confronti del Comune di (OMISSIS), riformando il capo della sentenza n. 13564/02 con il quale e' stata rigettata la domanda di S. G. e B.L. in proprio e quali legali rappresentanti del figlio minore, con conseguente condanna degli stessi alla refusione delle spese di giudizio a favore del Comune di (OMISSIS), liquidate per Euro 4.000,00 condannando per l'effetto il Comune di (OMISSIS) a risarcire il danno nella misura ritenuta di giustizia.
Pacifico quanto sopra e' evidente - come anticipato - la inammissibilita' nella parte de qua del secondo motivo di ricorso.
L'espressione censurata in questa sede di legittimita' da S. R. con l'ultima parte del secondo motivo ("la sentenza impugnata si appalesa pertanto vieppiu' viziata nella parte in cui il giudice di seconde cure ha dichiarato assorbito l'appello incidentale proposto dai signori S. e B. nei confronti del Comune di (OMISSIS)...") infatti, riguarda capo della sentenza rispetto al quale l'odierno ricorrente S.R. e' rimasto estraneo.
Ancorche', infatti, la statuizione censurata sia stata pronunciata nel corso del giudizio di appello del quale erano parti, sia S. R., sia S.G. e B.L., si osserva che nel corso di tale giudizio ognuna delle dette parti ha fatto valere (nei confronti del Ministero appellante nonche' del Comune di (OMISSIS)) autonome pretese.
In particolare, mentre S.R., S.G. e B.L. avevano tutti resistito all'appello contro di loro proposto dal Ministero cfr. conclusioni delle parti come riportate nella sentenza ora oggetto di ricorso per Cassazione, unicamente S.G. e B.L. avevano impugnato la sentenza del primo giudice nei confronti del Comune di (OMISSIS)).
Deriva da quanto sopra, conclusivamente, che il ricordato capo della sentenza impugnata e' stato reso nei confronti di S.G. e B.L., unici soccombenti rispetto alla parte de qua della sentenza impugnata e esclusivi legittimati, pertanto, a proporre ricorso per Cassazione, mentre il ricorso proposto al riguardo da S.R. e' inammissibile perche' proveniente da soggetto non soccombente rispetto alla statuizione censurata.
10. Con il primo motivo il ricorrente S.R. censura la sentenza impugnata denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 1306 c.c., comma 2 e dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 112 c.p.c.; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5)".
Assume, in particolare, il ricorrente che la deroga al principio dei limiti soggettivi del giudicato, di cui all'art. 1306 c.c., comma 2, puo' operare solo con riferimento alle obbligazioni solidali nascenti da uno stesso titolo.
11. Nei limiti di cui appresso il motivo e' fondato. Alla luce delle considerazioni che seguono.
11.1. In tema di obbligazioni solidali, giusta la puntuale previsione di cui all'art. 1306 c.c. "la sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori" (comma 1).
"Gli altri debitori - peraltro - possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi puo' opporre a ciascuno di essi" (comma 2).
11.2. In applicazione della disposizione da ultimo trascritta la sentenza ora oggetto di ricorso per Cassazione, ha rigettato la domanda proposta da S.R. nei confronti del Ministero osservando:
- il giudizio (tra il danneggiato e il T. nonche' la compagnia assicuratrice del veicolo dallo stesso condotto), conclusosi con sentenza passata in giudicato 8 luglio 1987 ha avuto a oggetto lo stesso fatto generatore del danno, ossia l'investimento di S. R. a opera dell'auto condotta dal T. e di sua proprieta', dedotto in questa sede al fine di estendere la responsabilita' del Ministero quale soggetto autore di una condotta autonoma, antecedente che avrebbe concorso, mediante omissione di doverose cautele, a provocare il sinistro;
- da cio' discende che il Ministero, chiamato a rispondere quale condebitore solidale in relazione al medesimo fatto generatore del danno, ancorche' con ruolo causale autonomo per condotta antecedente, e rimasto estraneo al giudizio, ha facolta' - ai sensi dell'art. 1306 c.c., comma 2 - di opporre allo S., quale creditore, la sentenza passata in giudicato, cosi' giovandosi dell'accertamento, ormai irretrattabile, fatto nei rapporti con gli altri condebitori solidali, in forza del quale il danno, per meta', deve restare a carico della vittima, senza possibilita' di rivalsa nei confronti degli altri condebitori.
11.3.1 L'interpretazione data, dalla sentenza gravata, al combinato disposto di cui all'art. 1306 c.c., comma 2 e all'art. 2909 c.c. non merita - a parere di queste Sezioni Unite - conferma.
11.3.1. Come noto, in contrapposizione all'art. 2043 c.c., che fa sorgere l'obbligo del risarcimento dalla commissione di un "fattoo doloso o colposo, il successivo art. 2055 c.c. considera, ai fini della solidarieta' nel risarcimento stesso, il "fatto dannosoo, sicche', mentre la prima norma si riferisce all'azione del soggetto che cagiona l'evento, la seconda riguarda la posizione di quello che subisce il danno, ed in cui favore e' stabilita la solidarieta'.
Deriva, da quanto precede, che l'unicita' del fatto dannoso richiesta dal ricordato art. 2055 c.c. per la legittima predicabilita' di una responsabilita' solidale tra gli autori dell'illecito deve essere intesa in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, ricorrendo, pertanto, tale forma di responsabilita' pur se il fatto dannoso sia derivato da piu' azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, sempreche' le singole azioni o omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno (Cass. 15 luglio 2005, n. 15030).
In altri termini, per il sorgere della responsabilita' solidale dei danneggianti l'art. 2055 c.c., comma 1, richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a piu' persone, ancorche' le condotte lesive siano tra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilita' di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui sia configurabili titoli di responsabilita' contrattuale e extracontrattuale, atteso che l'unicita' del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identita' delle norme giuridiche da essi violate (Cass. 16 dicembre 2005, n. 27713; Cass. 14 gennaio 1996, n. 418).
11.3.2. Certo quanto sopra, osserva la Corte che nella specie la sentenza del 1987, coperta da giudicato, ha ritenuto - in esito a un giudizio al quale non ha partecipato il Ministero odierno controricorrente -che il fatto dannoso denunziato (le lesioni riportate da S.R.) fosse ascrivibile alla concorrente responsabilita' de il T., che ha investito lo S. (per il 50%) e dello stesso S. (per il restante 50%) che non ha prestato la dovuta attenzione nell'attraversare la carreggiata stradale percorsa dal T..
11.3.3. E' evidente, pertanto, che il giudicato formatosi in quella sede e opponibile al creditore da parte del Ministero, condebitore solidale riguarda, oltre che la misura del danno conseguente all'evento (cfr. Cass. 11 giugno 2008, n. 15462) non - come implicitamente ritenuto dalla sentenza impugnata - tutte le autonome, e distinte, condotte poste in essere da tutti coloro che - almeno in tesi - possono ritenersi responsabili solidali dell'evento, ma unicamente il comportamento colposo di uno di questi, e, in particolare, del T..
Non essendo stato oggetto di indagine, in quel giudizio, la diversa, e autonoma, condotta del Ministero che ha omesso di vigilare sul comportamento dello S., all'epoca dei fatti minore, e' evidente che nessun giudicato, si e' formato - ex art. 2909 c.c. - su tale omessa (o insufficiente) vigilanza.
11.3.4. Certo quanto sopra, e certo che nella specie il danneggiato non ha ottenuto - in esito al precedente giudizio - l'integrale risarcimento del pregiudizio patito (e gia' accertato) e' palese che non sussisteva alcuna preclusione, perche' il danneggiato - dopo il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del T. - agisca, per ottenere il residuo risarcimento, nei confronti del Ministero per la verifica di tale diversa colpa in vigilando.
A fronte di tale domanda, correttamente - in applicazione dell'art. 1306 c.c., comma 2, - il Ministero (al fine di paralizzare almeno in parte, l'accoglimento della domanda avversaria) ha opposto che era oramai irretrattabile sia il quantum debeatur del fatto dannoso, sia che di questo il T. era responsabile al 50%.
E' certo - infatti - che in questo secondo giudizio lo S. non puo' pretendere danni ulteriori ne' il pagamento, dal coobbligato solidale delle somme gia' riscosse in forza del precedente titolo dall'altro coobbligato (cfr. Cass. 2 luglio 2004, n. 12174).
11.3.5. Deve escludersi, peraltro, come anticipato, che sia precluso in questo nuovo giudizio il diverso accertamento - ora sollecitato dallo S. - quanto alla rilevanza della condotta negligente della scuola, e quindi del Ministero, per avere omesso i dovuti controlli prima di lasciare libero il minore.
Infatti, a prescindere dal rilevare che nessun accertamento, con forza di giudicato, e' stato mai compiuto al riguardo, non puo' considerarsi favorevole al debitore solidale - per gli effetti di cui all'art. 1306 c.c., comma 2 - il capo della sentenza che abbia affermato la sussistenza del concorrente apporto causale dello stesso creditore al verificarsi dell'evento lesivo (a norma dell'art. 1227 c.c., comma 1) qualora il creditore nel secondo giudizio intenda imputare al terzo, non convenuto nel precedente giudizio, la responsabilita' proprio di quell'apporto causale che il primo giudice abbia ritenuto scriminante della responsabilita' del primo convenuto.
12. In conclusione, dichiarato improcedibile il ricorso incidentale e rigettato il secondo motivo del ricorso principale, nei limiti di cui sopra il primo motivo del ricorso principale deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, per nuovo esame, quanto ai rapporti tra S.R. e il Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca alla stessa Corte di appello di Roma, in diversa composizione che provvedera' sulle spese di questo giudizio di legittimita'.
Atteso l'esito del giudizio sussistono giusti motivi onde disporre la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimita' dei rapporti tra il ricorrente principale, il Ministero della Istruzione, della Universita' e della Ricerca, e il Comune di (OMISSIS).
P.Q.M.
LA CORTE Riunisce i ricorsi; dichiara improcedibile il ricorso incidentale;
rigetta il secondo motivo del ricorso principale; accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il primo motivo dello stesso ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, per nuovo esame, quanto ai rapporti tra S.R. e il Ministero della Istruzione, della Universita' e della Ricerca, alla stessa Corte di appello di Roma, in diversa composizione anche per le spese di questo giudizio di legittimita';
compensa, le spese di questo giudizio di cassazione nei rapporti tra S.R., il Ministero della Istruzione, della Universita' e della Ricerca e il Comune di (OMISSIS).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, il 23 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2009
sito di diritto civile con tre sezioni: proprietà e condominio, obbligazioni e contratti, inoltre modelli, giurisprudenza e normativa
possibile individuare un legale e registrarsi nella directory come avvocati
il concorso in magistratura
notizie generali sul concorso in magistratura e sui concorsi in atto e conclusi
corsi di preparazione al concorso in magistratura
l'esame di avvocato
la preparazione dell'esame di avvocato
diritto civile
tutti gli argomenti di diritto civile su previdenza professionisti
inquadramento generale e rassegna di approfondimenti