responsabilità speciali art 2048 cc

Le responsabilità speciali: responsabilità dei genitori, tutori ed insegnanti ai sensi dell’art. 2048 c.c. - presupposti, casi di esonero ed effetti delle vicende del rapporto coniugale sul regime della responsabilità

Approfondimento a cura di


Virginia Canali


avvocato del Foro di Viterbo

 

L’art. 2048 c.c testualmente recita:<< Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.>>

La responsabilità delineata dall’articolo in esame fa parte della categoria delle responsabilità “speciali”  dette così in quanto disciplinano ipotesi che appaiono  del tutto peculiari rispetto alla regola generale detta  dall’art. 2043 c.c.

Tradizionalmente la dottrina ha utilizzato, ai fini della classificazione di tali responsabilità, una struttura  articolata in tre categorie:

-responsabilità aggravata (presunzione di responsabilità superabile solo dimostrando il caso fortuito: genitori, insegnanti e sorveglianti);

-responsabilità oggettiva (prescinde dal requisito della colpa: preponenti);

-responsabilità mista (oggettiva più aggravata).

Tuttavia, attualmente vi è stata un’inversione di tendenza e sembra preferita una diversa classificazione sviluppata su ben quattro categorie concettuali:

-responsabilità per fatto altrui (presuppone un rapporto tra il danneggiante e un secondo soggetto al quale vengono imputati i danni cagionati dal primo:  esempio genitori);

-responsabilità connessa a proprietà, uso, custodia (attribuita ad un soggetto in forza della status di proprietario o titolare di altro diritto reale/personale di godimento);

-responsabilità connessa allo svolgimento di attività pericolose;

-responsabilità connessa ai rischi derivanti dalla produzione industriale.

L’ipotesi delineata dall’articolo 2048 c.c. appartiene pertanto alla categoria della responsabilità per fatto altrui.

L’elencazione dei soggetti indicati dalla norma è tassativa, difatti la presunzione di colpevolezza si basa propria sulla qualità, ufficio, attività professionale che i soggetti indicati hanno e non è suscettibile di estensione  a soggetti diversi.

Il minore, ai sensi dell’articolo in esame, è pienamente capace di intendere e volere; tuttavia la responsabilità del genitore deriva dalla colpa di non aver adeguatamente educato il minore (culpa in educando) o di non aver adeguatamente vigilato (culpa in vigilando).

Ai sensi della recente giurisprudenza i genitori possono sottrarsi a tale responsabilità solo dimostrando di aver educato il figlio ad una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini e alla sua personalità.

La presunzione di colpa è superabile se il genitore prova di non aver potuto impedire il fatto lesivo ottemperando ai doveri ex art. 147 c.c .

Ai fini della prova liberatoria, pertanto, il genitore non deve provare di essere stato costantemente e ininterrottamente con il figlio.

In forza di una recente giurisprudenza (Cass. 22/04/2009 n. 9556) è stata affermata la responsabilità del genitore per mancata educazione nel caso in cui il minore, in un sinistro stradale, sia a bordo di ciclomotore privo di casco con passeggero anch’esso senza casco; la culpa in educando ed in vigilando possono, pertanto, essere desunte anche dalle modalità di svolgimento del fatto illecito.

Sono  responsabili sicuramente i genitori legittimi, adottivi e naturali, e in generale tutti i soggetti che hanno un vincolo giuridico (o anche assunto liberamente) con il minore poiché, accogliendolo nella propria sfera personale e familiare, assumono di fatto l’obbligo di educare e vigilare al fine di prevenire o impedire che il  suo comportamento possa arrecare pregiudizio a terzi.

In forza di tale impostazione, ribadita più volte dalla Corte di Cassazione (Cass. 1/06/1994 n. 5306), è  responsabile anche il genitore di fatto cioè il soggetto che assume di fatto il ruolo del genitore in forza di una comunione di vita con il minore (esempio fratello maggiore che dopo la morte dei genitore ricopre il ruolo di capofamiglia).

Analizziamo ora le ipotesi di responsabilità ex art. 2048 c.c in casi particolari:

-responsabilità in caso di separazione dei coniugi: in generale è del coniuge affidatario salvo che il genitore non affidatario abbia acconsentito, congiuntamente all’affidatario, alla attività lesiva o ad attività contraria agli interessi del minore alla quale non si sia opposto;

-responsabilità in caso di separazione di fatto: in tale ipotesi vi è disaccordo tra dottrina e giurisprudenza difatti, mentre la giurisprudenza prevalente tende ad escludere la responsabilità del genitore non convivente (essendo venuto meno il requisito della coabitazione), la dottrina sostiene che la separazione di fatto non fa venir meno l’esercizio comune della podestà e, conseguentemente, anche della responsabilità;

-responsabilità in caso di allontanamento di uno dei coniugi dalla residenza familiare: il genitore che si è allontanato sarà responsabile in caso di allontanamento illegittimo mentre, di contro, sarà esonerato dalla responsabilità in caso di allontanamento giustificato (in quanto in condizione di legittimo impedimento all’esercizio della attività di vigilanza).

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