anticipazione TFR - scheda: i casi che consentono la richiesta di anticipazioni del TFR nel corso del rapporto di lavoro, i requisiti per proporre l'istanza
Ai sensi dell'art. 2120 c.c., il lavoratore, nel corso del rapporto, può chiedere un'anticipazione, non superiore al 70%, sul TFR cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
La richiesta deve essere giustificata:
a) da spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti struture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli;
c) spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi parentali e per formazione del lavoratore (cioè durante il congedo facoltativo, fruibile fino a 8 anni di età del bambino).
L'anticipazione del TFR, a prescindere da quale sia la motivazione addotta è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) il lavoratore deve aver maturato almeno 8 anni di anzianità (art. 2120, co. 6, c.c.);
b) l'anticipazione deve essere contenuta nei limiti del 70% del trattamento spettante nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta;
c) l'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto ad accogliere le richieste di anticipazione che gli pervengono ma nei limiti del 10% degli aventi titolo e del 4% del numero totale dei dipendenti.
a) da spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti struture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli;
c) spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi parentali e per formazione del lavoratore (cioè durante il congedo facoltativo, fruibile fino a 8 anni di età del bambino).
L'anticipazione del TFR, a prescindere da quale sia la motivazione addotta è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) il lavoratore deve aver maturato almeno 8 anni di anzianità (art. 2120, co. 6, c.c.);
b) l'anticipazione deve essere contenuta nei limiti del 70% del trattamento spettante nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta;
c) l'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto ad accogliere le richieste di anticipazione che gli pervengono ma nei limiti del 10% degli aventi titolo e del 4% del numero totale dei dipendenti.