CCNL abbigliamento industria

 
CCNL abbigliamento industria scheda sintetica, tabelle retributive ed altri aspetti della retribuzione, inquadramento dei lavoratori e disciplina del rapporto di lavoro
 
 

Fonti di riferimento

accordo 21 febbraio 2017

accordo 5 luglio 2017

c.c.n.l. 5 luglio 2017

verbale 2 agosto 2019

verbale 10 aprile 2020

protocollo 15 aprile 2020

protocollo 2 maggio 2020

 

Parti stipulanti

SMI – Federazione tessile e moda e Filtea-Cgil, Femca-Cisl, Uilta-Uil

 

Decorrenza e durata

1° aprile 2016 – 31 marzo 2020

 

Campo di applicazione

a) Aziende di confezione in serie appartenenti ai seguenti gruppi di produzione:

- Confezione in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e bambini; divise militari e civili per enti e per Organizzazioni; abiti per religiosi. Confezione in serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine. Confezione in serie di impermeabili in cotone e in fibre sintetiche. Confezione in serie di indumenti da lavoro e da fatica (con esclusione di ogni tipo di divisa già regolamentato dal mansionario confezioni maschili). Confezione in serie di abiti casual-sportwear. Confezione in serie di abiti in pelle e succedanei. Confezione in serie di biancheria per uomo e ragazzi; di camiceria in genere; di vestaglie; di pigiama; ecc. Confezione in serie di biancheria per donna, ragazze, bambine e neonati; biancheria domestica e fazzoletti; rammendatura di abiti e biancheria; preparazione di ricami a mano e a macchina per abiti, biancheria, ecc. Confezione in serie di busti, reggicalze, reggipetto, panciere, cinture elastiche, bretelle, giarrettiere, costumi da bagno e lavorazioni affini. Confezione in serie di cravatte, sciarpe e foulards. Confezione in serie di articoli vari: sottoascelle, spalline imbottite, accessori sportivi ed affini in tessuto, compresa la confezione di vele, bandiere, gagliardetti, uose, ghette, assorbenti igienici, piume e fiori artificiali per ornamento, ventagli e affini, pieghettatura, oggetti cuciti in genere. Bottoni e articoli affini;

b) Aziende fabbricanti maglierie in genere (comprese le sciallerie a maglia), che adoperano qualsiasi fibra, con macchine di qualsiasi tipo e relativa confezione a mano e a macchina;

c) Aziende che producono qualsiasi tipo di calza con qualsiasi fibra, adoperando macchine di qualsiasi tipo, escluse le calze per uso ortopedico;

d) Aziende dell'industria della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto ed articoli da caccia;

e) Aziende dell'industria della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche;

f) Aziende dell'industria cotoniera, liniera e delle fibre affini;

g) Aziende dell'industria della tintoria, stamperia e finitura tessile per conto proprio e per conto terzi;

h) Aziende esercenti la fotoincisione di quadri e cilindri per la stampa tessile;

i) Aziende dei comparti tessili vari e torcitura e filatura serica (*)- Industrie tessili varie (nastri rigidi, nastri e tessuti elastici, maglie e calze elastiche, passamani, trecce e stringhe, tulli, pizzi veli andalusa, tende, ricami a macchina, pizzi a fuselli meccanici) - accessori per filatura e tessitura - scardassi - materiali di attrito - tappeti – interfodere; - Industria della juta; - Aziende fabbricanti tende da campo, tele e copertoni impermeabili - manufatti e indumenti impermeabili e affini per uso industriale, civile e militare; Aziende fabbricanti feltro e cappello di pelo - feltro e cappello di lana - pelo per cappello; - Produzione di berretti e copricapo diversi (non di paglia né di feltro) e di fodere e marocchini; - Lavorazione delle trecce e dei cappelli di paglia, di truciolo e di altre materie affini da intreccio e delle trecce meccaniche; - Industria del tessuto non tessuto; - Industria della spagheria e corderia in fibre naturali soffici e sintetiche, del cocco e delle fibre dure similari e succedanee; - Industria della filatura dei cascami di seta; - Industria della trattura della seta; - Industria della torcitura della seta e dei fili artificiali e sintetici.

 

INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI

 

Livello

Qualifica

Declaratorie contrattuali

8

Quadri

Personale con funzioni direttive il quale, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l’alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa attribuito e per l’elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell’impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione di tali obiettivi.

A tale personale sono affidate:

- la gestione, il coordinamento e il controllo, in condizioni di autonomia decisionale e con poteri discrezionali, di settori o servizi di particolare complessità ed importanza per il perseguimento degli obiettivi dell’impresa,

- in condizioni di autonomia decisionale e responsabilità, funzioni specialistiche di rilevanza fondamentale per l’impresa per l’elevato livello, ampiezza e natura dei compiti.

 

7

Impiegati con funzioni direttive

Personale che opera in base a disposizioni generali dell’imprenditore o dei dirigenti, con ampia facoltà di iniziativa e autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando con discrezionalità di poteri un settore o servizio importante dell’attività aziendale.

 

6

Impiegati di concetto

Lavoratori che operano sulla base di indicazioni ricevute dai propri superiori, con autonomia, responsabilità e facoltà di iniziativa per l’attuazione dei programmi assegnati relativi allo sviluppo di procedimenti o fasi importanti dell’attività aziendale, che richiedono la valutazione di aspetti complessi, anche nella conduzione di un ufficio o reparto.

 

5

Impiegati di concetto, intermedi, operai specializzati

Lavoratori che svolgono, con facoltà di iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l’attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un’esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa.

Lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono elevato grado di competenza e facoltà di iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione.

 

4

Impiegati d'ordine, intermedi, operai specializzati

Lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un’esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro.

Può essere richiesta la guida di altro personale.

 

3 super

Operai

Elencazione tassativa delle mansioni:

Mansioni relative a tutti i comparti: Addetto in modo continuativo alla rammendatura dei tessuti in greggio o in fino o su capo finito, - Addetto alla conduzione del ciclo acque reflue o trattate con responsabilità della dosatura degli ingredienti e delle relative prove di controllo, Addetto in modo continuativo alla rammendatura tessuti in greggio o in fino

Confezioni in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e bambini; divise militari e civili per enti e Organizzazioni; abiti per religiosi. Confezioni in serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine. Confezioni in serie di impermeabili in cotone e in fibre sintetiche. Confezioni di abiti casual-sportswear: Macchiniste confezionatrici del capo completo, Addetto alla stiratura finale completa del capo (sia con ferro che con pressa)

Confezioni in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e bambini; divise militari e civili per enti e Organizzazioni; abiti per religiosi. Confezioni in serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine. Confezioni in serie di impermeabili in cotone e in fibre sintetiche. Confezioni in pelle e succedanei: Addetto al montaggio completo del collo al capo senza preventiva imbastitura, Addetto all'attaccatura della manica senza preventiva imbastitura

Confezioni in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e bambini; divise militari e civili per enti e Organizzazioni; abiti per religiosi. Confezioni in serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine. Confezioni in serie di impermeabili in cotone e in fibre sintetiche: Addetto alla confezione completa del capo-spalla con operazioni effettuate prevalentemente a mano, Addetto all'imbastitura e alla preparazione a macchina per l'incatenatura della spalla a manica già attaccata con o senza attaccatura del rollino, Addetto al ripasso completo (tessuto e fodere) del capo finito con ferro da stiro, Campionarista confezionatrice del capo spalla completo (solo cucitura), Campionarista/prototipista confezionatrice del pantalone completo (cucito e stiro)

Confezioni in serie di indumenti da lavoro e da fatica (con esclusione di ogni tipo di divisa). Confezioni in serie di biancheria per uomo e ragazzi; di camiceria in genere; di vestaglie; di pigiama, ecc. Confezioni in serie di biancheria per donna, ragazze, bambine e neonati; biancheria domestica e fazzoletti; rammendatura di abiti e biancheria; preparazioni di ricami a mano o a macchina per abiti, biancheria, ecc. Confezione in serie di busti, reggicalze, reggiseno, pancere, cinture elastiche, bretelle, giarrettiere, costumi da bagno e lavorazioni affini. Confezioni in serie di cravatte, sciarpe e foulards: Addetto al taglio che operi indifferentemente con macchine diverse (seghe a nastro, taglierine verticali, taglierine circolari o trance) su materassi di diverso spessore

Bottoni ed articoli affini: Addetto alle disposizioni delle lavorazioni

Mansioni relative al comparto maglieria: Addetto alle operazioni congiunte di taglio e confezione del capo completo, Addetto alle macchine rettilinee a mano di qualsiasi finezza che dopo adeguato tirocinio esegue in piena autonomia la tessitura delle parti componenti il capo con conseguente sviluppo delle taglie, Addetto alle macchine rettilinee elettroniche, Addetto alla confezione del capo completo per le sole lavorazioni inerenti ad abiti, mantelli, soprabiti, tailleurs fatti con tessuto a maglia o misto pelle maglia, Addetto al taglio che opera indifferentemente con macchine diverse (seghe a nastro, taglierine verticali, taglierine circolari o trance) su materassi di diverso spessore o su teli da rettilinee o circolari con programmazione, Addetto ai telai elettronici cotton,

Mansioni relative al comparto calzetteria, Addetto alla verifica del colore: sceglie le miscele dei colori tra quelle già elaborate, in base agli articoli, alle taglie e alle fibre, anche a campione, effettuando la verifica finale, Addetto al controllo colore con divisione taglie e distribuzione sulle macchine del prodotto con controllo del filato

Mansioni relative al comparto pettinatura: Addetto alla conduzione di linea o linee di lavaggi di lane succide con o senza asciugatoio con responsabilità della dosatura degli ingredienti e dello standard qualitativo

Mansioni relative al comparto tintoria: Addetto alla pesatura di coloranti anche con l'utilizzo di impianti di pesatura e distribuzione automatica e/o alla preparazione feltrino

Mansioni relative al comparto ritorcitura: Addetto a operazioni di regolazione e registrazione di macchine di binatura e/o ritorcitura con autonomia e responsabilità nei confronti degli standard qualitativi e quantitativi

Mansioni relative al comparto orditura e tessitura: Addetto al cambio catena (carico, scarico e/o annodatura) con messa a punto del telaio fino all'inizio del tessimento, Addetto al controllo delle testane di inizio catena con ricerca e individuazione difetti a telaio

Mansioni relative al comparto tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche: Addetto all'annodatura che effettua anche le operazioni complete di avvio del telaio

Mansioni relative al comparto filatura del cotone, del lino e delle fibre affini: Addetto di laboratorio alle prove di: pulizia, colore, lunghezza, regolarità, resistenza, maturità, ecc., sul cotone sodo

Mansioni relative al comparto lino canapa: Conduttore delle macchine per candeggio con responsabilità della dosatura manuale degli ingredienti, Conduttore delle macchine per tintura con responsabilità della dosatura manuale degli ingredienti

Mansioni relative al comparto filati cucirini: Meccanico di reparto, addetto tenters rocchetti

Mansioni relative al comparto tessitura del cotone, del lino e delle fibre affini: Addetto all'annodatura che effettua anche le operazioni complete di avvio del telaio, Addetto in modo continuativo alla rammendatura dei tessuti in greggio o in fino

Mansioni relative al comparto nobilitazione: Addetto all'impianto di depurazione delle acque, che effettua i controlli e le relative correzioni

 

3

Impiegati d'ordine, operai specializzati

Lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa.

 

2 super

Operai

Elencazione tassativa delle mansioni:

Mansioni relative a tutti i comparti: Addetto alla cucitura spalle tessuto con distribuzione della lentezza sul dietro, Addetto alla confezione della fodera degli spacchi senza preventiva imbastitura, Addetto all'imbastitura della tela, Addetto alla sorfilatura del davanti del pantalone con o senza tasche eseguite, con applicazione contemporanea della fodera senza preventiva imbastitura o fissaggi diversi, Addetto alla cucitura delle cinture al pantalone classico con inserimento dei laccini (passanti) senza riferimenti determinati, Addetto alla cucitura cavallo pantaloni in unica soluzione (dal davanti al dietro) con rimessa sul dietro in vita e senza segnatura indicativa della cucitura stessa, Addetto alle impunture con l'esecuzione di puntini a mano, Addetto alle rifiniture ornamentali a mano (ricamo), Campionarista che confeziona parti consistenti e importanti del capo, Addetto alla confezione a mano degli occhielli aperti,

Mansioni relative al comparto maglieria: Confezionatori del capo completo (camicie da uomo), Addetti alla confezione di parti staccate tramite l'espletamento congiunto di almeno tre delle seguenti operazioni, ritenute di valore equivalente: preparazione ed attaccatura colli, ribattitura dei colli, preparazione ed attaccatura di tasche, taschini e profilati, confezione degli orli, preparazione ed attaccatura dei polsi, attaccatura fodera al capo, Ricamatori con programmazione della macchina, Addetto alla stiratura a mano e alla pressatura e stiratura con macchine di ogni tipo su capo calato, su capo finito e/o accessori, Addetto alle macchine rimagliatrici, Addetto alla ripassatura e controllo del lavoro finito o nelle fasi intermedie,

Mansioni relative al comparto calzetteria: Addetto alle cuciture di qualità (4 aghi/2 aghi), Addetto alla scelta in greggio o in tinto, Addetto al controllo nelle fasi intermedie di lavorazione, Addetto alla preparazione bollini e codici a barre

Mansioni relative al comparto filatura a pettine: Addetto alla macchina che esegue operazioni di confezione, incellofanatura, inscatolatura, etichettatura, pallettizzazione e pesatura delle rocche e delle matasse

Mansioni relative al comparto filatura cardata: Addetto alla macchina che esegue operazioni di confezione, incellofanatura, inscatolatura, etichettatura, pallettizzazione e pesatura delle rocche e delle matasse

Mansioni relative al comparto tintoria: Addetto alle macchine lisciatrici con responsabilità di verifica e correzione bagno

Mansioni relative al comparto orditura e tessitura: Addetto al magazzino filati con compiti di alimentazione ai reparti di preparazione alla tessitura e gestione dei ritorni di lavorazione

Mansioni relative al comparto tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche: - Addetto alla dispensa di rocche di trama che opera autonomamente in relazione al fabbisogno dei telai

Mansioni relative al comparto filatura del cotone, del lino e delle fibre affini: Addetto alla movimentazione dei cotoni e alla disposizione delle mischie, con funzioni di controllo della rispondenza delle indicazioni qualitative ricevute, Addetto alla confezione, incellofanatura, inscatolatura, etichettatura, pallettizzazione e pesatura delle rocche o delle matasse, Addetto a una delle mansioni del ciclo di filatura esemplificate al 2° livello, chiamato continuativamente a collaborare alla formazione tecnico-pratica di altro personale

Mansioni relative al comparto lino canapa, Addetto alla confezione, incellofanatura, etichettatura, pallettizzazione del filato, che effettua anche la pesatura e/o il controllo visivo dell'uniformità del colore

Mansioni relative al comparto filati cucirini: Meccanico di reparto, addetto tenters tubetti

Mansioni relative al comparto tessitura del cotone, del lino e delle fibre affini: Addetto alla cernita a mano dei fili, in preparazione alla incorsatura/annodatura, Addetto alla dispensa di rocche di trama che opera autonomamente in relazione al fabbisogno dei telai

Mansioni relative al comparto nobilitazione: Addetto alla spalmatura di tessuti,  Addetto alla calandra con più di 5 cilindri, Addetto al mercerizzo con prelavaggio (bagnato su bagnato)

 

2

Impiegati d'ordine, operai qualificati

Lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi al quale occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale.

 

1

Operai comuni, lavoratori di prima assunzione

Lavoratori che svolgono operazioni di pulizia (anche se per l’espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione.

Lavoratori di prima assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro, per un periodo non superiore a 9 mesi.

 

 

 

 Viaggiatori e piazzisti

1

Impiegati di concetto

Viaggiatori e piazzisti assunto stabilmente in una azienda con l'incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa, per il collocamento degli articoli per i quali ha avuto incarico;

 

2

Impiegati d'ordine

Viaggiatori e piazzisti di 2ª categoria (ex 3ª categoria impiegatizia) l'impiegato comunque denominato, assunto stabilmente dall'azienda con l'incarico di collocare gli articoli trattati dalla medesima, anche quando provveda contemporaneamente alla loro diretta consegna.

 

 

Gli impiegati laureati o diplomati, assunti in primo impiego per mansioni attinenti al titolo di studio conseguito, non possono essere assegnati a un livello inferiore, rispettivamente, al 6º o al 5º.

 

Mutamento, cumulo di mansioni e passaggio alla categoria superiore

Temporanea adibizione, per comprovate esigenze di ordine tecnico, a mansioni che comportino maggiore retribuzione: spetta, oltre alla propria retribuzione, la differenza tra la retribuzione (elemento retributivo nazionale più elementi collettivi aziendali) di competenza del proprio livello e quella prevista per le mansioni di livello superiore, per il tempo in cui vi è adibito.

Adibizione per oltre 3 mesi continuativamente o a periodi frazionati nell’arco di 24 mesi a mansioni di livello superiore: attribuzione del livello superiore e della relativa retribuzione.

Sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto: il passaggio spetta alla scadenza del periodo di conservazione del posto del lavoratore sostituito.

Ritorno alle precedenti mansioni dopo aver sostituito per almeno sei mesi un assente con diritto alla conservazione del posto: conservazione del 50% della differenza fra le due retribuzioni (elemento retributivo nazionale più elementi collettivi aziendali).

Adibizione, per comprovate esigenze di ordine tecnico, a mansioni di livello inferiore:

- non deve comportare un mutamento sostanziale nella posizione, nè modificarne il livello di inquadramento e la relativa retribuzione,

- non può durare oltre i due mesi nell’anno, anche se in periodi frazionati, e deve essere comunicata al lavoratore per iscritto.

Spostamento a tempo indeterminato a mansioni di livello inferiore è consentito nei casi di inidoneità fisica accertata alla mansione precedente o di necessità di riduzioni di personale e in assenza di soluzioni nell’ambito del medesimo livello.

Lavoratore chiamato a svolgere più mansioni rientranti in diversi livelli: inquadramento nel livello corrispondente alla mansione superiore avente carattere di rilievo e svolta con continuità.

 

  ASPETTI DELLA RETRIBUZIONE

 

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Retribuzione mensile

 

Divisore orario: 173; turnisti 6x6, 156

Divisore giornaliero: 26

Elementi della retribuzione nazionale: elemento retributivo nazionale (comprende minimo, contingenza, E.d.r. confederale), indennità di funzione (assorbibile dal superminimo individuale fino a € 15,49), indennità di mensa, scatti di anzianità

Elementi aggiuntivi della retribuzione contrattuale (*): le maggiorazioni per: lavoro a squadre, lavoro notturno, lavoro domenicale e festivo, flessibilità, turni a scacchi; eventuali indennità stabilite dal contratto nazionale; ogni altro compenso, quote ed eventuali relative maggiorazioni la cui entità sia stabilita direttamente o indirettamente dal contratto nazionale.

Elementi aggiuntivi della retribuzione stabiliti a livello aziendale (*): a titolo esemplificativo, gli importi corrisposti a titolo individuale e/o collettivo (aumenti di merito, indennità di mansione, aumenti per determinate prestazioni o occasioni, ecc.); gli incentivi (cottimi) e il mancato cottimo (concottimo); i premi annui o ad altra periodicità comunque denominati; le provvigioni e partecipazioni agli utili e ai prodotti; l’erogazione aziendale variabile.

Cottimo: le tariffe devono garantire un utile non inferiore al 4,13% dell'elemento retributivo nazionale

Lavoratori di nuova assunzione non addestrati di età superiore a 20 anni: può essere corrisposta la retribuzione contrattuale prevista per il 1º livello pur essendo adibiti, per addestramento, a mansioni di livello superiore, per un periodo non superiore a 12 mesi

Giovani con diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale o in possesso di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'art. 14, L. n. 845/1978: percepiscono la retribuzione del livello immediatamente inferiore a quello di inquadramento per le mansioni svolte per un periodo massimo di sei mesi.

Operai di prima assunzione nel settore articoli da caccia che svolgono mansioni corrispondenti al 2º livello: sono retribuiti, per 12 mesi, con la retribuzione del 1º livello.

 

(*) Gli elementi aggiuntivi della retribuzione nazionale non si calcolano su nessun istituto indiretto o differito in quanto tali importi e/o maggiorazioni sono comprensivi di eventuali effetti sulla retribuzione indiretta e differita, incluso il trattamento di fine rapporto.

 

 

 

Variazioni retributive per le varie decorrenze

 

Tessili abbigliamento

Da 1.7.2018*

Liv.

Minimo

Ind.funz.

8

2.151,65

51,65

7

2.029,30

 

6

1.905,45

 

5

1.784,91

 

4

1.697,95

 

3S

1.658,76

 

3

1.621,81

 

2S

1.575,04

 

2

1.540,71

 

1

1.224,96

 

vv.pp. 1

1.833,23

 

vv.pp. 2

1.729,62

 

 

*Gli aumenti retributivi di luglio 2018 (stabiliti dal rinnovo del 21 febbraio 2017) sono stati definiti dalla circolare SMI n. 50/CM/18/CM/mv del 12 luglio 2018.

 

Dal 1.7.2019*

 

Livelli

Minimo

Ind. funz.

Totale

8

2.162,72

51,65

2.214,37

7

2.039,76

 

2.039,76

6

1.915,22

 

1.915,22

5

1.794,07

 

1.794,07

4

1.706,67

 

1.706,67

3S

1.667,31

 

1.667,31

3

1.630,18

 

1.630,18

2S

1.583,15

 

1.583,15

2

1.548,65

 

1.548,65

1

1.231,24

 

1.231,24

vv.pp. 1

1.843,00

 

1.843,00

vv.pp. 2

1.738,78

 

1.738,78

*Gli aumenti retributivi di luglio 2019 sono stati definiti dalla circolare SMI del 15 luglio 2019.

Il verbale 2 agosto 2019 ha confermato gli importi. Lo stesso verbale a stabilito che con decorrenza 1° marzo 2020, l’E.R.N. del 4° livello sarà incrementato di 8,28 euro lordi, con rideterminazione dell’E.R.N. degli altri livelli contrattuali.

 

Fotoincisione 

 

Da 1.7.2018*

Liv.

Minimo

Sup.coll.

6

1.926,24

13,40

5

1.804,38

13,40

4

1.651,39

13,40

3

1.538,83

13,40

2

1.435,29

13,40

1

1.282,93

13,40

*Gli aumenti retributivi di luglio 2018 (stabiliti dal rinnovo del 21 febbraio 2017) sono stati definiti dalla circolare SMI n. 50/CM/18/CM/mv del 12 luglio 2018.

 

Dal 1.7.2019

 

Livelli

Minimo

Sup. coll.

Totale

6

1.936,01

13,40

1.949,41

5

1.813,29

13,40

1.826,69

4

1.660,11

13,40

1.673,51

3

1.547,20

13,40

1.560,60

2

1.443,23

13,40

1.456,63

1

1.289,21

13,40

1.302,61

 

Industria degli articoli da caccia 

Tutto il personale operaio di prima assunzione per le mansioni a prestazioni lavorative operaie elencate nel 2° livello e fino a una anzianità di 12 mesi sarà retribuito con la paga mensile contrattuale del 1° livello.

Integrazione salariale per il finimento serico

Le aziende devono corrispondere, in aggiunta ai minimi contrattuali, un'integrazione salariale con le misure in atto al 30 giugno 1983, e cioè: livello 7° euro 14,25, 6° 12,39, 5° 11,68, 4° 10,01, 3° 9,39, 2° 8,80, 1° 8,06.

 

Scatti di anzianità

Maturazione: 4 scatti biennali.

Decorrenza: dal mese immediatamente successivo a quello di compimento del biennio.

Passaggio di livello: il lavoratore mantiene l'importo degli scatti già maturati e ha diritto a maturare ulteriori scatti fino a raggiungere l'importo complessivo massimo suindicato.

Importi: liv. 8: € 12,91; liv. 7: € 11,88; liv. 6: € 10,33; liv. 5: € 9,81; liv. 4: € 8,26; liv. 3: € 7,75; liv. 2: € 7,23; liv. 1: € 6,71. Viaggiatori e piazzisti: cat. 1: € 9,81; cat. 2: € 8,26

Il periodo di apprendistato è utile ai fini della maturazione degli scatti di anzianità.

 

Indennità

Indennità di cassa: agli impiegati e ai viaggiatori e piazzisti normalmente adibiti a operazioni di cassa con carattere di continuità, con responsabilità per errori nella gestione compete nella misura del 6% dell'elemento retributivo nazionale.

Indennità di mensa: l'indennità sostitutiva è stabilita nella misura minima di € 0,34 mensili.

Indennità scolastiche: sono corrisposte ai lavoratori con almeno tre anni di anzianità di servizio i cui figli frequentino con accertato profitto e regolarità corsi scolastici di indirizzo tessile-abbigliamento-moda, o comunque corrispondenti all'attività dell'azienda. Gli importi sono concordati a livello aziendale.

Rischio macchina: le riparazioni per danni provocati senza dolo dai viaggiatori e piazzisti durante lo svolgimento della prestazione lavorativa sono sostenute dal datore di lavoro nella misura dell'80% e con un massimale di € 1.549,37 per sinistro.

Indennità di trasferta: ai lavoratori occasionalmente inviati in trasferta le ore di viaggio eccedenti l'orario normale di lavoro sono retribuite con il 100% dell'elemento retributivo nazionale. Tale trattamento non spetta ai lavoratori non soggetti alla limitazione dell'orario di lavoro.

Una disciplina specifica è prevista per i viaggiatori e piazzisti.

Nel caso di trasferte all'estero, l'azienda deve provvedere alla copertura assicurativa contro i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

 

Premio di produzione

industria serica e finimento serico

Per i lavoratori assunti dopo l’1/4/2000, che già percepivano tale premio nel precedente rapporto di lavoro, devono essere corrisposti dal momento dell'assunzione i seguenti valori annui: livello 8° euro 1.311,80, 7° 1.265,32, 6° 1.123,29, 5° 1.025,68, 4° 912,06, 3° 848,02, 2° 778,82, 1° 670,88.

Ai suddetti valori deve essere aggiunto quello corrispondente a eventuali superminimi collettivi mensili in atto nell'azienda di destinazione.

Ai lavoratori assunti dopo la suddetta data che non percepivano tale premio nel precedente rapporto verranno corrisposte unicamente le somme indicate con la seguente gradualità: primi dodici mesi nessun importo, dal 13° al 18° mese 20%, dal 19° al 24° mese 40%, dal 25° al 30° mese 60%, dal 31° al 36° mese 80%, dal 37° mese 100%.

fotoincisione di quadri e cilindri per la stampa tessile

Per i lavoratori assunti dopo l’1/7/2004, che già percepivano tali premi nel precedente rapporto di lavoro, verranno interamente corrisposti dal momento dell'assunzione i seguenti valori annui: livello 6°euro 1.329,29, 5° 1.164,72, 4° 1.016,69, 3° 917,37, 2° 863,88, 1° 779,31.

Ai suddetti valori deve esserre aggiunto quello corrispondente a eventuali superminimi collettivi mensili in atto nell'azienda di destinazione.

Ai lavoratori assunti dopo la suddetta data che non percepivano tale premio nel precedente rapporto verranno corrisposte unicamente le somme indicate con la seguente gradualità: primi sei mesi nessun importo, dal 7° al 12° mese 20%, dal 13° al 18° mese 40%, dal 25° al 30° mese 60%, dal 31° mese 100%.

 

 

Una tantum

Misura: importo forfettario di € 250 commisurato all’anzianità di servizio maturata nel periodo 1 aprile - 31 dicembre 2013 (tessili vari 1° aprile 2013 - 31 maggio 2015) con riduzione proporzionale per i casi di servizio militare, aspettativa, congedo parentale, cassa integrazione guadagni a zero ore.

Corresponsione: due rate di uguale importo rispettivamente con la retribuzione del mese di febbraio 2014 e giugno 2014 ai lavoratori in forza al 5/12/2013, tessili vari: luglio 2015 e novembre 2015 ai lavoratori in forza al 27 maggio 2015.

 

 

Retribuzione ultramensile

 

Tredicesima mensilità

Corresponsione: nel mese di dicembre

Misura: una mensilità di retribuzione composta da retribuzione contrattuale nazionale e dagli elementi aggiuntivi stabiliti aziendalmente se corrisposti a cadenza mensile

Computo per gli operai: sono utili le assenze dal lavoro per malattia e infortunio nell'ambito del periodo di comporto, congedo matrimoniale, assenze giustificate, gravidanza e puerperio.

Viaggiatori e piazzisti: le provvigioni e gli altri elementi incentivanti devono essere computati nel valore medio percepito nei 12 mesi precedenti la data di scadenza dell'ultima liquidazione periodica.

Maturazione: per dodicesimi.

 

Elemento di garanzia retributiva

È pari a 250 euro lordi per il 2017 e 300 euro lordi per il 2018 e il 2019, uguale per tutti i lavoratori, sarà erogato con la retribuzione dei mesi di gennaio 2018, 2019 e 2020 ai lavoratori in forza il 1° gennaio di ogni anno e aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell'anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.G.R. di quanto individualmente erogato.

L‘importo del E.G.R., omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1°gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Le aziende in situazione di crisi rilevata nell'anno precedente l'erogazione o nell'anno di competenza dell'erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali, con accordo aziendale definito anche nell'ambito dell'espletamento delle procedure per l'utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell'EGR per l'anno di competenza. 

 


DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO 
 

 

 Prova

 

Livelli

Durata

8

6 mesi

7

6 mesi

6, 5

4 mesi

4

3 mesi

3, 2

2 mesi

1

1 mese

Apprendistato professionalizzante

massimo 2 mesi

 

Esenzione dal periodo: lavoratore che abbia prestato lavoro subordinato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni per almeno 9 mesi complessivi nell'arco dei due anni precedenti.

 

 

 Orario di lavoro

 

Orario settimanale

40 ore settimanali e normalmente 8 ore giornaliere distribuite normalmente nei primi 5 giorni della settimana.

Turnisti

Per le ore di lavoro a squadre spetta una maggiorazione dell'1,38% della retribuzione contrattuale nazionale e degli elementi aggiuntivi stabiliti aziendalmente se corrisposti a cadenza mensile; per i turni a scacchi la maggiorazione è dell'1,64% sull'elemento retributivo nazionale. Il ccnl individua le ipotesi in cui non spetta la maggiorazione. Per i turni 6x6, l'orario settimanale è pari a 36 ore.

Addetti a mansioni discontinue

48 ore medie settimanali con riferimento a un periodo di 12 mesi.

Viaggiatori e piazzisti

5 giornate alla settimana ovvero su 4 giornate intere e 2 mezze giornate.

 

Giorni festivi

Oltre a quanto previsto dalla legge sono considerati festivi la ricorrenza del Santo Patrono e i giorni  di riposo compensativo domenicale.

 

Flessibilità

L’orario settimanale non può superare il limite di 48 ore settimanali e il limite annuo di 104 ore (con accordo sindacale è possibile superare tali limiti).

A fronte del superamento dell'orario contrattuale, corrisponderà, nell'arco di 12 mesi dall'inizio del ciclo di flessibilità, in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione. Viceversa, a fronte di una riduzione dell'orario contrattuale, corrisponderà, nel corso dei 12 mesi dall'inizio del ciclo di flessibilità ed in periodi di maggiore intensità lavorativa; una pari entità di ore prestate oltre l’orario contrattuale.

I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.

Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 12% per le prime 48 ore di supero e del 15% per le successive, da liquidare nei periodi di superamento medesimi.

La normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali, salvo accordi tra le parti.

Nel caso di adozione della flessibilità di orario, la durata del riposo giornaliero consecutivo tra la fine dell’orario normale e l'inizio dell’orario in flessibilità può risultare inferiore alle 11 ore e tra il termine della prestazione lavorativa in flessibilità e l'inizio del normale orario lavorativo settimanale il lavoratore può godere di un riposo inferiore alle 35 ore (24 più 11), a condizione che a livello aziendale vengano definite congiuntamente le modalità di riposo compensativo.

 

Flessibilità tempestiva

In considerazione delle variazioni imprevedibili ed urgenti della domanda le aziende che manifesteranno, in qualsiasi momento dell'anno, l'intenzione di avvalersi della flessibilità tempestiva per rispondere alla necessità di assecondare variazioni di intensità dell'attività dell'azienda, di parti di essa, o di gruppi di lavoratori, potranno superare, in determinati periodi dell'anno, il normale orario contrattuale settimanale.

Al verificarsi della necessità, la Direzione aziendale comunicherà alla RSU, illustrandone le ragioni, con un preavviso non inferiore a 5 giorni, il ricorso alla flessibilità, i reparti e i lavoratori interessati con l'indicazione dei periodi previsti di supero o di riduzione dell’orario contrattuale, delle ore necessarie e della loro collocazione temporale.

Le modalità applicative della flessibilità proposte dall'azienda, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di supero o all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite in un apposito incontro tra Direzione e RSU.

Tali modalità dovranno assicurare la soddisfazione tempestiva della domanda anche attraverso l'esistente utilizzo ottimale degli impianti, con svolgimento dei normali turni di lavoro nelle giornate di flessibilità.

L'esito del confronto, che potrà anche concludersi con un mancato accordo, sarà riassunto in un verbale di riunione nel quale saranno indicati i punti di accordo e/o gli eventuali punti e motivi di dissenso.

Esaurita la procedura di cui sopra, che dovrà comunque concludersi entro 5 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, il programma di flessibilità diventa operativo.

Analoga procedura verrà utilizzata, in un momento successivo, per individuare le modalità del recupero o del supero in funzione delle esigenze organizzative e tecnico produttive aziendali.

Le modalità di recupero delle ore prestate in regime di flessibilità potranno prevedere anche la programmazione individuale nel limite di 16 ore annuali, fatte salve diverse intese aziendali.

La flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.

A fronte del superamento del normale orario contrattuale corrisponderà, nel periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione. La compensazione tra ore in supero ed ore in riduzione dovrà avvenire nell'arco di 12 mesi dall'inizio del ciclo di flessibilità. Il programma di flessibilità può iniziare indifferentemente con un periodo di supero o con un periodo di riduzione, i lavoratori interessati alla flessibilità percepiranno la retribuzione relativa al normale orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione di orario.

Per le ore prestate oltre il normale orario contrattuale settimanale verrà corrisposta la maggiorazione del 21%. Tale maggiorazione è da liquidare con la retribuzione relativa al periodo di superamento.

La normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali salvo accordi tra le parti.

Nel caso di adozione della flessibilità di orario, la durata del riposo giornaliero consecutivo tra la fine dell'orario normale e l'inizio dell’orario in flessibilità può risultare inferiore alle 11 ore e tra il termine della prestazione lavorativa in flessibilità e l'inizio del normale orario lavorativo settimanale il lavoratore può godere di un riposo inferiore alle 35 ore (24 più 11) a condizione che a livello aziendale vengano definite congiuntamente le modalità di riposo compensativo.

Nel caso di utilizzo di ore di flessibilità tempestiva queste verranno sottratte dal monte ore delle 104 di flessibilità di cui all'art. 34 del c.c.n.l.

In caso di mancata prestazione, per comprovati motivi, delle ore di supero pur partecipando alla riduzione, qualora le condizioni organizzative dell'azienda lo consentano, il lavoratore potrà essere chiamato ad effettuare il recupero della mancata attività lavorativa.

In caso non sia effettuabile il recupero, potranno essere effettuate compensazioni con altri istituti contrattuali, utilizzando in quanto disponibili, ore di riduzione dell'orario di lavoro, ore di ferie, ecc.

 

Banca ore

Vi confluiscono le giornate di permesso per le 4 ex festività, le ore di recupero della flessibilità non godute nel periodo di riferimento e le prime 32 ore di straordinario prestate nell'anno che sono recuperate sotto forma di riposi compensativi, mentre le relative maggiorazioni vengono corrisposte con la retribuzione afferente il mese in cui tali prestazioni sono state effettuate.

Non rientrano nella banca ore le ore di lavoro straordinario prestate per manutenzione e inventario.

 

 

 Lavoro straordinario, notturno e festivo maggiorazioni

Le maggiorazioni sono da calcolare sulla quota oraria della retribuzione contrattuale nazionale e degli elementi aggiuntivi stabiliti aziendalmente se corrisposti a cadenza mensile comprensiva, per i cottimisti, dell'utile minimo di cottimo.

 

Tipologia della prestazione

Maggiorazione

a) straordinario:

 

- diurno prime 5 ore settimanali

35%

- diurno ore successive

45%

- per mezz'ora continuativamente prestata dai turnisti oltre le 7 ore e 30' giornaliere

40%

- festivo diurno

61%

 - festivo diurno per mezz'ora continuativamente prestata dai turnisti oltre le 7 ore e 30' giornaliere

67%

- notturno

56%

- notturno per mezz'ora continuativamente prestata dai turnisti oltre le 7 ore e 30' giornaliere

61%

- notturno festivo

66%

- notturno festivo per mezz'ora continuativamente prestata dai turnisti oltre le 7 ore e 30' giornaliere

72%

b) notturno

 

- lavoratori giornalieri e turnisti 5x8

44%

- turnisti 6x6 a rotazione

38%

- turnisti stabilmente assegnati al turno notturno

45,5%

c) festivo

 

- diurno

38%

- notturno

54%

 

Limiti per il lavoro straordinario: limite individuale di 250 ore annue (monte annuo aziendale ragguagliato a 160 ore per dipendente). Le ore di straordinario prestate tra le 160 e le 250 saranno recuperate su richiesta del lavoratore: per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date da indicare dal lavoratore; per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date da indicare dall'azienda.

 

Per i turnisti le prestazioni che eccedono le 7 ore e 30' sono retribuite come lavoro straordinario. Nei regimi di orario 6x6 le ore di lavoro prestate tra la 37ª e la 40ª ora settimanale non sono considerate straordinarie e sono retribuite con quote orarie supplementari, utilizzando il divisore 156.

Per i discontinui, le ore eccedenti la 40ª sono compensate con quote orarie della retribuzione normale fino alla 50ª (72ª per i custodi e portieri con alloggio); per quelle ulteriori spetta la maggiorazione prevista per il  lavoro straordinario.

Ai discontinui non fruenti di alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze, chiamati a prestare servizio di domenica con riposo compensativo, spetta una maggiorazione del 38%.

Lavoro notturno definizione: il lavoro svolto dalle 22 alle 6.

 

 

 Ferie e permessi annui

 

Ferie

- Operai, intermedi con anzianità di servizio fino a 12 anni e impiegati con anzianità di servizio fino a 10 anni, 4 settimane;

- intermedi con anzianità da oltre 12 fino a 20 anni e impiegati da oltre 10 fino a 18 anni 4 settimane più un giorno lavorativo;

- intermedi oltre 20 anni  e impiegati oltre 18 anni 5 settimane.

 

Nel caso di godimento frazionato, se l'orario di lavoro è distribuito in 5 giorni, 5 giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono ad una settimana.

Nel passaggio di qualifica da operaio a intermedio, da operaio a impiegato, da intermedio a impiegato, l’anzianità trascorsa come operaio o come intermedio deve valere agli effetti delle ferie.

 

Festività soppresse

4 giornate di permesso retribuito che confluiscono nella banca ore.

 

Riduzione orario di lavoro (ROL)

Giornalieri: 56 ore; turnisti: 52 ore annue; turni 5x8 con riposo a scorrimento: 64 ore; turni 6x6: 24 ore annue; viaggiatori e piazzisti: 7 giornate.

I turnisti (esclusi 6x6) impegnati in turni notturni di 8 ore, al raggiungimento di 50 notti di prestazione effettiva nell'arco dell'anno, maturano un'ulteriore riduzione di orario pari ad 8 ore (con riferimento alle prestazioni notturne effettuate nell'anno solare precedente).

I compensi pari a 1/26 previsti dal c.c.n.l. per le festività del 15 agosto (coincidente con il sabato, la domenica o le ferie) e per l'ex festività del 4 novembre, anziché essere corrisposti con le retribuzioni di agosto e novembre, sono liquidati in occasione del godimento della ROL.

In caso di turnazioni con prestazioni notturne, la maggiorazione per lavoro notturno è pari al 44%.

Lavoratori a giornata lavoranti su sei giorni settimanali: riduzione di orario 36 ore settimanali.

In caso di turnazioni con prestazioni notturne, la maggiorazione per lavoro notturno è pari al 38%.

 

 

 Assenze

 

Malattia

Comporto:

13 mesi (le assenze verificatesi nell'arco di 909 giorni si sommano ai fini del comporto), elevato a 15 mesi per gravi patologie debitamente documentate e accertate che richiedano terapie salvavita: uremia cronica, talassemia ed emopatie sistematiche, neoplasie maligne;

- 6 mesi nell'arco di 18 mesi per i negozi, showroom, spacci nonché ogni altro spazio di vendita della filiera distributiva Tessile-Abbigliamento-Moda con anzianità di servizio fino a 5 anni.

Trattamento economico

- Impiegati e intermedi: primi 4 mesi, 100%; successivi 9 mesi, 50%;

- Operai: dal 1° al 3° giorno, 50%; dal 4° al 180° giorno, 100% In aggiunta ove venisse a cessare il trattamento a carico dell'INPS, una indennità pari al 50% della retribuzione normale, per i periodi di malattia eccedenti il 6° mese compiuto e fino al termine del periodo di conservazione del posto;

- Apprendistato professionalizzante: per la quota a carico azienda, come gli impiegati e gli operai qualificati.

 

Infortunio sul lavoro

Impiegati, intermedi, operai e apprendisti:

- comporto: fino a guarigione clinica o fino a quando l’Inail corrisponde l’indennità;

- trattamento economico: 100% dal giorno dell'infortunio fino alla scadenza del periodo di comporto

 

Maternità

Per il periodo di astensione obbligatoria, 100% della retribuzione normale. Per le impiegate e intermedie in forza al 1/7/1995 è prevista un'ulteriore integrazione per il 6° mese.

Alla lavoratrice madre adibita a lavoro a squadre che comprenda turni anche notturni può essere concessa, a richiesta, un'aspettativa per necessità di assistenza al proprio bambino di età non superiore a 18 mesi.

 

Adozione internazionale

I lavoratori che intraprendono un percorso di adozione internazionale, debitamente certificato dall'ente incaricato di curare la procedura di legge, possono fruire di un periodo di aspettativa non retribuita di durata pari al periodo di permanenza nello stato straniero e fino ad un massimo di 30 giorni di calendario. Eventuali necessità di proroga, opportunamente documentate, saranno valutate in azienda.

I periodi di aspettativa non devono comportare alcun onere per l'azienda, incluso il trattamento di fine rapporto.

Tutti i periodi di aspettativa nonché i periodi di congedo e aspettativa dei genitori nei primi otto anni di vita del bambino dovranno essere comunicati all'azienda, salvo i casi di oggettiva impossibilità, con un preavviso non inferiore a 15 giorni di calendario.

 

Padre lavoratore

Per il periodo sperimentale fino al 31.12.2018, il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di 2 giorni per l'anno 2017 e di 4 giorni per l'anno 2018. Per l'anno 2018. Il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di un giorno goduto in sostituzione della madre è riconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione. Il padre lavoratore è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni prima dei medesimi.

 

Congedi parentali

Possono essere fruiti su base oraria, giornaliera o continuativa.

Il genitore è tenuto a presentare richiesta scritta al datore di lavoro di norma con un preavviso di almeno 15 giorni, indicando l'inizio e la fine del congedo richiesto, le modalità di utilizzo e allegando la certificazione di nascita.

L'utilizzo su base giornaliera e oraria dei periodi di congedo parentale è disciplinato come segue:

- i permessi sono frazionabili per gruppi di 4 ore giornaliere (riproporzionabili per i contratti a tempo parziale), per un periodo complessivo non inferiore ad una giornata lavorativa nel mese di utilizzo;

- il genitore è tenuto a presentare un programma almeno mensile, da aggiornare ogni mese con un preavviso di almeno una settimana, indicando i giorni o le ore di congedo richieste (con il numero di giornate equivalenti) e il calendario dei giorni in cui sono collocati i permessi;

- in caso di oggettivi impedimenti, debitamente certificati, le modifiche al programma dei permessi dovranno essere presentate entro la fine del turno/orario di lavoro della giornata che precede l'inizio della fruizione del congedo.

Per l'equiparazione dei periodi di congedo utilizzati in modo continuativo con quelli su base giornaliera o oraria, si fa riferimento ai divisori fissi contrattuali, pari a:

- 173 ore/mese per l'orario a 40 ore;
- 156 ore/mese per l'orario 6x6.

Pertanto, la suddetta equiparazione avviene secondo i seguenti parametri:

- 6 mesi = 1.038 ore (936 ore per 6x6);
- 7 mesi = 1.211 ore (1.092 ore per 6x6);
- 10 mesi = 1.730 ore (1.560 ore per 6x6).

I periodi di congedo parentale, comunque fruiti su base oraria, giornaliera o continuativa, non sono utili ai fini della maturazione di tutti gli istituti legali e contrattuali, ad eccezione del TFR.

 

Permessi e aspettative per motivi familiari

Al lavoratore compete un permesso retribuito di massimo 3 giorni nell'arco di un anno in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il 2° grado nonché del convivente, purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica. Al lavoratore che ne faccia richiesta sarà inoltre concesso, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di aspettativa, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Nell'ambito del periodo di cui sopra, al lavoratore assunto a tempo indeterminato ed avente un'anzianità di servizio non inferiore ad un anno, sarà altresì concessa un'aspettativa da un minimo di 15 giorni ad un massimo di tre mesi, per gravi e comprovate necessità personali di carattere oggettivamente straordinario.

Il lavoratore, al termine del periodo di aspettativa di cui al comma precedente, potrà partecipare a corsi di riqualificazione o di aggiornamento professionale al di fuori dell’orario di lavoro. L'azienda, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, inserirà il lavoratore in turni di lavoro che ne agevolino la frequenza ai corsi.

 

Aspettative

Le aspettative, di qualsiasi genere, non debbono comportare l'assenza contemporanea di oltre il 2% dei lavoratori. La determinazione dei lavoratori aventi titolo verrà fatta con arrotondamento all'unità superiore.

Al lavoratore donatore di midollo osseo saranno riconosciuti permessi retribuiti nella misura necessaria all'effettuazione del ciclo di analisi finalizzate ad accertarne l'idoneità alla donazione.

 

Congedo matrimoniale

15 giorni consecutivi.

 

Diritto allo studio

100 ore all'anno di permessi retribuiti (200 ore per la frequenza a corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana).

Le assenze contemporanee per la partecipazione a tali corsi non possono superare il 2% della forza occupata.

 

Formazione continua

Il monte ore complessivo a disposizione dei lavoratori sarà determinato all'inizio di ogni anno moltiplicando 6 ore per il numero di dipendenti occupati nell'azienda; il calcolo del monte ore e il suo utilizzo possono essere fatti anche su base biennale, moltiplicando 6 ore per 2 per il numero di dipendenti. Nelle aziende con meno di 25 dipendenti il calcolo del monte ore nonché il suo utilizzo avvengono su base biennale.

Per la formazione continua dei lavoratori sono riconosciute 150 ore di permessi retribuiti all'anno; le assenze contemporanee per la frequenza ai corsi non possono superare il 2% della forza occupata in ciascuna unità produttiva, con un minimo di una unità; tali permessi non sono cumulabili con quelli previsti per i lavoratori studenti.

 

Lavoratori studenti

Ai lavoratori studenti spettano permessi retribuiti per tutti i giorni delle prove di esame e per i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esami; e permessi retribuiti a carico di un monte ore annuale aziendale fissato all'inizio di ogni anno nella misura di 4 ore per ogni dipendente occupato nell'azienda. Tali permessi competono nella misura massima individuale di 100 ore annue "pro-capite". Nelle aziende con meno di 25 dipendenti il calcolo del monte ore nonché il suo utilizzo avvengono su base biennale, moltiplicando 4 ore per 2 per il numero di dipendenti.

Ai viaggiatori e piazzisti studenti universitari sono riconosciuti 1 giorno di permesso retribuito per ogni esame e 4 giorni di permesso retribuito per gli esami di diploma universitario o laurea.

 

 

  Lavoro a tempo parziale

Può essere di tipo orizzontale (quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro), verticale (quando risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno) o misto (quando si realizza secondo una combinazione di tali modalità, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro, specificamente indicati nella lettera d'assunzione ovvero nell'atto di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale o di modifica della precedente determinazione della durata o della collocazione temporale della prestazione).

 

Causali

Ove non osti l'infungibilità delle mansioni svolte, le domande di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale sono valutate positivamente, nel limite complessivo dell’8% del personale in forza a tempo indeterminato, per le seguenti motivazioni: gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1° grado per malattia che richieda assistenza continua, adeguatamente comprovata, nonché per favorire la frequenza di corsi di formazione continua, correlati all’attività aziendale e per la durata degli stessi.

I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione in lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale che, a richiesta del lavoratore, deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno. Tali trasformazioni non sono considerate nel limite dell'8%.

Per tutto il periodo durante il quale persistono le causali di cui sopra non trovano applicazione le clausole elastiche o flessibili.

La frazione di unità derivante dall’applicazione della percentuale dell'8% si arrotonda all’unità superiore se è pari o maggiore di 0,5.

 

Clausole flessibili e elastiche

Possono essere attivate clausole che consentano la variazione in aumento della prestazione lavorativa (clausole elastiche) nel limite massimo del 50% dell’orario contrattuale. Tali clausole possono essere attivate dal datore di lavoro con un preavviso minimo di 3 giorni e devono prevedere, a titolo di compensazione, il pagamento di una maggiorazione forfettaria del 15%. La variazione della collocazione temporale della prestazione non dà diritto alla compensazione nei casi in cui sia espressamente richiesta dal lavoratore interessato per sue necessità o scelte.

Le clausole flessibili o elastiche non trovano applicazione ai casi di trasformazione del rapporto da tempo pieno a parziale dovuti a gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1° grado per malattia, ovvero frequenza di corsi di formazione continua correlati all'attività aziendale, ovvero a malattie oncologiche, per tutto il periodo durante il quale dette causali permangono.

Azienda e lavoratore potranno concordare la sospensione temporanea della possibilità di attivare tali clausole, qualora la variazione della prestazione risulti pregiudizievole alle esigenze del lavoratore, in coincidenza di: sopravvenuti e preventivamente comunicati gravi e comprovati problemi di salute del richiedente ovvero di necessità di assistenza del coniuge e dei parenti di primo grado che richieda assistenza continua, adeguatamente documentata; iscrizione e frequenza a corsi di formazione e a corsi regolari di studio, in orari non compatibili con le variazioni pattuite; documentata stipula di un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale.

 

Periodo di prova

La durata deve essere computata in giornate lavorative, calcolandosi per ogni mese 22 giornate lavorative ovvero 26 giornate lavorative per cicli di 6 ore su 6 giorni e per ogni settimana 5 giornate lavorative, ovvero 26 giornate lavorative per i cicli di 6 ore su 6 giorni.

 

Lavoro supplementare

Ammesso fino al raggiungimento dell'orario contrattuale a tempo pieno (40 ore); spetta una maggiorazione del 24%.

 

Banca ore

Dal 1° gennaio 2014 possono confluire nella banca delle ore le prime 32 ore di lavoro supplementare.

 

Comporto

In caso di part-time verticale il periodo di comporto, con riferimento sia al periodo di 13 mesi di assenza del lavoratore sia al periodo di 30 mesi durante il quale esso è computato, è proporzionalmente ridotto in relazione al minor orario pattuito.

 

 

Contratto a tempo determinato

Ad eccezione dei rapporti puramente occasionali, di durata fino a 12 giorni, l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da un atto scritto (ad esempio la lettera di assunzione). Copia di tale atto deve essere consegnata al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

 

Causali e limiti

Il numero dei lavoratori che possono essere occupati con contratto di lavoro a tempo determinato non può superare il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. La percentuale di cui sopra si intende calcolata sulla base del numero medio annuo dei lavoratori a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti, esclusi i dirigenti) e viene calcolata come media annua dei contratti a termine stessi. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti sarà sempre possibile stipulare fino a 2 contratti a termine, purché non risulti superato il numero dei lavoratori in forza a tempo indeterminato.

La percentuale di cui al comma precedente, che si intende comprensiva dei contratti di somministrazione a tempo determinato, potrà essere elevata con accordo aziendale.

Sono in ogni caso esenti dai limiti di cui sopra le ipotesi di assunzione a termine previste dai commi 2 e 3 dell'art. 23 del ccnl, nonché le seguenti ulteriori ipotesi: attività direttamente connesse alla partecipazioni a fiere e mostre nazionali e internazionali e per l'allestimento dei relativi stands, corners o showrooms; attività connesse alla campagna vendite in showroom; attività di vendita presso negozi stagionali o temporary store; attività di vendita stagionale o straordinaria.

La fase di avvio di nuove attività in cui vigono le esenzioni da limitazioni quantitative all'assunzione a termine è di 12 mesi (18 mesi per i territori del Mezzogiorno) ed è riferita all’inizio di attività produttiva, o di servizio, o all’entrata in funzione di una nuova linea di produzione, o di una unità produttiva aziendale o di servizio.

 

Successione di più contratti

La durata massima dell’ulteriore successivo contratto a termine - da stipularsi in deroga al limite temporale massimo di 36 mesi previsto dalla legge - è pari a un periodo non superiore a 8 mesi. Il vincolo di 36 mesi come termine massimo per la successione di contratti a termine tra stesso lavoratore e stesso datore di lavoro non trova applicazione per lo svolgimento di mansioni riguardanti: attività connesse alla campagna vendita in showroom; attività di vendita presso negozi stagionali o temporary store; attività di vendita stagionale o straordinaria.

Gli intervalli di interruzione di 10/20 giorni tra due contratti non trovano applicazione: nell'ipotesi in cui il secondo contratto a termine sia stipulato per ragioni sostitutive; nei casi di avvio di nuove attività, nell'ambito della durata complessiva di 12 mesi (18 mesi nei territori del Mezzogiorno); nelle ipotesi nelle quali è consentito il contratto a termine "acausale"; in ogni altro caso individuato dalla contrattazione aziendale, che ne potrà indicare i casi e le modalità di conferma.

 

Malattia e infortunio non sul lavoro

Periodo di comporto: complessivamente pari a un terzo della durata del contratto a termine con un minimo di 30 giorni; a tale fine si computano le assenze dovute a un unico evento o a più eventi. L’obbligo di conservazione del posto cessa, in ogni caso, alla scadenza del termine apposto nel contratto individuale di lavoro. Trattamento economico di malattia a carico dell’azienda cessa alla scadenza del periodo di comporto.

 

Sostituzione di lavoratori assenti

È possibile un adeguato periodo di affiancamento tra il lavoratore da sostituire e il sostituto, sia prima dell’assenza sia al rientro del lavoratore sostituito, al fine di consentire un adeguato passaggio di consegne.

 

Preavviso

Le durate, anche ai fini della determinazione dell’indennità sostitutiva del preavviso, sono ridotte alla metà; a eccezione di quelle previste per i lavoratori con qualifica di operaio che sono confermate in una settimana lavorativa per i lavoratori di primo e secondo livello e in due settimane lavorative per i lavoratori di terzo, quarto e quinto livello.

 

 

 Apprendistato professionalizzante

Il numero complessivo di lavoratori che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro, non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere fino a tre apprendisti.

La facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato non potrà essere esercitata qualora nell'azienda non siano stati convertiti a tempo indeterminato almeno il 70% dei contratti di apprendistato scaduti nei 24 mesi precedenti. A tal fine non si computano gli apprendisti che abbiano rassegnato le dimissioni, nonché i contratti di apprendistato giunti a scadenza e non trasformati a tempo indeterminato in misura pari a 4.

Per i datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unità, tale percentuale è ridotta al 25%.

 

Livelli di inquadramento

L’apprendistato professionalizzante è ammesso per lavoratori operai, intermedi, impiegati e quadri con livelli di destinazione tra il 2° e l'8° inclusi.

 

Periodo di prova

Non superiore a sei mesi, ridotti a tre mesi per i contratti di apprendistato di durata fino a 12 mesi.

 

Durata e trattamento retributivo

La durata minima è fissata in sei mesi. La durata massima, per tutte le qualifiche professionali e per tutti i livelli di inquadramento, è di 3 anni.

L'inquadramento iniziale e il relativo trattamento economico sono così stabiliti: nel primo periodo di apprendistato professionalizzante, due livelli sotto quello di destinazione finale; nel secondo periodo, un livello sotto quello di destinazione finale; nel terzo e ultimo periodo, inquadramento al livello di destinazione finale.

Gli apprendisti con destinazione finale al livello 2º o 2ºS sono inquadrati al livello finale con decorrenza dall'inizio del secondo periodo di apprendistato.

 

Livelli di destinazione finale

Durata complessiva
mesi

I periodo - 2 livelli
mesi

II periodo - 1 livello
mesi

III periodo
Livello finale

36

15

15

6

36

15

15

6

36

15

15

6

36

15

15

6

36

15

15

6

3° e 3° super

36

12

18

6

2° e 2° super

36

12

18

6

 

L'apprendistato è ridotto fino a 6 mesi per gli apprendisti che presso lo stesso datore di lavoro abbiano già svolto un periodo di tirocinio o di stage di pari durata; la riduzione si applica sul 3° periodo.

Per i tessitori, addetti alle macchine circolari o rettilinee, tagliatori su segnato e fresisti specialisti, il tirocinio è utile ai fini del computo dei 18 mesi di permanenza al livello inferiore per accedere ai livelli 3 o 4.

Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempreché riguardi le stesse mansioni e l’interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi. Sono inoltre computati i periodi di  apprendistato svolti nell’ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione.

L’intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione dell’anzianità aziendale, anche ai fini degli aumenti periodici di anzianità; tali aumenti sono corrisposti nelle misure previste dal livello di appartenenza.

La retribuzione dell’apprendista non può superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista del livello di destinazione finale e di analoga anzianità aziendale; la stessa regola vale per il lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per un periodo successivo alla qualificazione.

 

Malattia e infortunio non sul lavoro

Nei limiti del periodo di comporto, spetta all’apprendista un trattamento integrativo delle prestazioni di malattia e di infortunio a carico dell’INPS pari al trattamento economico a carico del datore di lavoro previsto per il lavoratore qualificato.

 

 

 Contratto di inserimento

 

Soggetti interessati

Possono essere assunti con contratto di inserimento/reinserimento: i soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni; i disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni intendendosi per tali coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi; ilavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro; ilavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni; le donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile; le persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

 

Condizioni

Aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti.

 

Inquadramento

Non può essere inferiore per più di due livelli rispetto a quello attribuito ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto.

Soggetti con professionalità compatibili con le mansioni da svolgere in azienda: l’inquadramento è di un livello inferiore a quello da conseguire mediante il progetto di reinserimento.

 

Durata

Minimo 9 mesi e massimo 18 mesi.

Soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico: durata massima 36 mesi.

 

Malattia e l’infortunio non sul lavoro

Periodo di conservazione del posto: 70 giorni; massimo 180 giorni per  il contratto di inserimento avente  una durata di almeno 15 mesi.

Trattamento economico: quello previsto per i lavoratori di eguale qualifica (operai, impiegati e quadri).

 

Trasformazione in contratto a tempo indeterminato

Il periodo di inserimento/reinserimento viene computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione degli aumenti periodici di anzianità.

 

 

 Lavoro a domicilio

 

Non ammissibilità

È vietato alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, per la durata di un anno rispettivamente dall’ultimo provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni.

 

Retribuzione

Una tariffa di cottimo pieno costituita dall’elemento retributivo nazionale percepito dagli operai interni, maggiorato dalla percentuale per lavoro a cottimo e delle indennità accessorie.

La compilazione e l’approvazione delle tariffe di cottimo e il loro aggiornamento sono devolute alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d’opera, tenendo presenti i particolari caratteri e le varie produzioni e il trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all’interno dell’azienda o delle aziende interessate.

I lavori consegnati al lavoratore a domicilio che impegnano l’attività anche nelle ore comprese fra le 22 e le 6 o in giorno festivo, sono retribuiti, limitatamente alle ore per cui si renda indispensabile una prestazione in periodi notturni o festivi, con le corrispondenti maggiorazioni previste per i lavoratori interni.

 

Maggiorazione della retribuzione

Ad ogni periodo di paga, oppure in coincidenza con le ferie o con le festività natalizie, è corrisposta – a titolo di indennità sostitutiva della gratifica natalizia, delle ferie annuali, delle festività nazionali e infrasettimanali – una maggiorazione del 22% da computarsi sull’ammontare complessivo della retribuzione globale percepita dal lavoratore stesso nel corso del periodo considerato.

A far data dal 1 °gennaio 1996 sarà corrisposta al lavoratore a domicilio una indennità aggiuntiva nella misura dello 0,50%, a titolo di indennità forfettaria per periodi di capacità lavorativa.

Con le stesse modalità è corrisposta un’indennità sostitutiva del trattamento di fine rapporto nella misura del 7,4% dell’ammontare complessivo della retribuzione globale percepita.

La percentuale dovuta a titolo di rimborso spese per l’uso di macchine, locali, energia e accessori, viene stabilita nella misura del 2% dell’ammontare complessivo della retribuzione globale percepita.

 

 

 Somministrazione di lavoro

 

Limiti

La percentuale massima di lavoratori che possono essere utilizzati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato non potrà superare nell’arco di 12 mesi la media del 10% dei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato (limite elevabile con accordo aziendale).

In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sino a 5 prestatori di lavoro, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa.

 

Sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione

La durata dei contratti di somministrazione può comprendere periodi di affiancamento per il passaggio delle consegne.

 

 

 Lavoro stagionale

Non disciplinato.

 

 

 Lavoro intermittente

Non disciplinato.

 

 

 Telelavoro

Il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti garantiti dalla legislazione e dal CCNL spettanti al lavoratore comparabile che svolge l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Analogamente, il carico di lavoro e i livelli di prestazione sono equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili.

Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda e può disporre rientri periodici di quest’ultimo nell’impresa per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento, per svolgimento di specifiche attività considerate non telelavorabili e per l’esercizio dei diritti sindacali, e per altre motivazioni definite a livello aziendale.

I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti che vengono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili. Essi sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.

Al dipendente è riconosciuto il diritto di accesso alle cariche ed all’attività sindacale che si svolge nell’impresa.

È possibile adottare il regime di telelavoro anche per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto a tempo parziale.

 

Oneri a carico dell'impresa

La postazione di telelavoro, i collegamenti telematici necessari, l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico dell’impresa.

Nel caso di perdita o guasto degli strumenti di lavoro non risolvibile in tempi ragionevoli, l’impresa ha facoltà di disporre il rientro del telelavoratore presso l’impresa stessa, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema.

Gli strumenti informatici concessi in uso al lavoratore sono di proprietà dell’impresa, la quale ha diritto a rientrare immediatamente in possesso dei medesimi in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualunque motivo ovvero di reversione dell’attività lavorativa.

 

Durata della prestazione

Al lavoratore in regime di telelavoro, si applica la disciplina prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dal c.c.n.l. in materia di orario di lavoro, relativamente alla durata della prestazione complessivamente prevista.

Potrà essere concordata, a livello aziendale o a livello individuale tra impresa e telelavoratore, una definita fascia di reperibilità nell’ambito dell’orario di lavoro in atto nell’impresa. Ai lavoratori in regime di telelavoro, la cui prestazione non è misurata o predeterminata, non si applica la disciplina contrattuale relativa a straordinario, ROL, lavoro festivo e notturno. In caso contrario, trovano applicazione le disposizioni contrattuali riferite a tali istituti.

 

Sicurezza e tutela della salute

Si applica la normativa vigente in materia di sicurezza e tutela della salute previste per i lavoratori che svolgono analoga attività lavorativa in azienda. L’impresa, con la cooperazione del dipendente, provvede a garantire per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla inviolabilità del domicilio del dipendente, l’idoneità del posto di lavoro e la sua conformità alla legislazione in materia. Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, il responsabile aziendale di prevenzione e protezione ovvero il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza hanno accesso ai luoghi in cui viene svolto il telelavoro. Qualora il lavoratore svolga la propria attività presso il suo domicilio, tale accesso avverrà con un adeguato preavviso e con il suo consenso.

Il dipendente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevute.

 

Divieto di eseguire lavori per conto di terzi

In nessun caso il dipendente può eseguire, sulla postazione in dotazione, lavoro per conto proprio e/o per conto o a favore di soggetti terzi ovvero utilizzare i sistemi informatici concessi in uso per svolgere attività diverse da quelle connesse al rapporto di lavoro.

L’eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporzionata all’obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto delle norme sui videoterminali.

 

 

 Lavoro ripartito

Deve essere stipulato per iscritto e deve recare espressamente il nominativo dei lavoratori interessati, nonché il consenso di ciascuno a questa tipologia contrattuale.

 

Orario di lavoro

Nel contratto di lavoro ripartito sono indicati la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolta da ciascuno dei lavoratori coobbligati, ferma restando la possibilità per gli stessi di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell’orario di lavoro, previa comunicazione al datore di lavoro di norma con almeno una settimana di preavviso. Le sostituzioni o variazioni che non comportano modifiche durature all’orario concordato devono essere comunicate al datore di lavoro con un giorno di preavviso.

 

 

Assenze

In ogni caso di assenza di uno dei lavoratori coobbligati, fatta eccezione per le ferie collettive, l’obbligo della prestazione si trasferisce sull’altro lavoratore, che pertanto è tenuto a sostituire l’assente. L’avvicendamento tra i lavoratori coobbligati deve avvenire senza interruzioni dell’attività condivisa.

Le assenze dovute al godimento di ferie, permessi (ivi compresi quelli della Banca delle ore), permessi per riduzione di orario, ex festività e aspettative devono essere comunicate anche all’azienda con almeno due giorni di preavviso.

 

Malattia, maternità o infortunio

L’assenza per malattia o infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all’azienda con le stesse modalità previste per la generalità dei lavoratori.

In caso di oggettivo impedimento connesso a malattia o infortunio non sul lavoro per i quali uno dei lavoratori coobbligati non sia in grado di avvisare tempestivamente l’altro lavoratore coobbligato, la sostituzione è consentita entro il giorno successivo a quello in cui si è manifestata l’assenza.

In caso di assenza di lunga durata di uno dei lavoratori coobbligati, fermo restando che il lavoratore residuo è tenuto a effettuare la prestazione lavorativa fino a concorrenza dell’intero orario complessivamente pattuito, azienda e lavoratore possono concordare il subentro temporaneo di un nuovo lavoratore nel contratto di lavoro ripartito.

 

Retribuzione

La retribuzione mensile è corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro prestato, con eventuale conguaglio annuale per gli scostamenti riferiti agli istituti indiretti e differiti. La retribuzione delle ore di assenza per il godimento dei vari istituti contrattuali e di legge è calcolata sulla base della prestazione lavorativa concordata nel contratto di lavoro ripartito.

La maturazione dei ratei mensili di tredicesima mensilità, di ferie, di permessi per ex festività e per riduzione di orario avviene in misura direttamente proporzionale al lavoro svolto da ogni lavoratore coobbligato in ciascun mese.

 

 

Lavoro straordinario

È considerato lavoro straordinario la prestazione protrattasi oltre l’orario complessivo settimanale di 40 ore per il quale sono coobbligati i lavoratori. È applicabile la disciplina della flessibilità di orario.

Le maggiorazioni per lavoro straordinario e per flessibilità spettano al lavoratore che ha prolungato la propria prestazione oltre la durata dell’orario complessivo settimanale.

 

Sanzioni disciplinari

In caso di applicazione di sanzioni disciplinari, concretantesi nella sospensione di uno dei lavoratori coobbligati, l’altro è tenuto a sostituire il lavoratore sospeso durante tutto il tempo di applicazione della sanzione.

 

Risoluzione del rapporto

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro di uno dei lavoratori coobbligati, l’altro è tenuto ad effettuare la prestazione lavorativa fino a concorrenza dell’orario per il quale i lavoratori erano coobbligati. In tal caso le parti possono concordare la trasformazione del rapporto condiviso in rapporto di lavoro a tempo pieno. Il lavoratore residuo e il datore di lavoro possono accordarsi per cooptare un altro lavoratore coobbligato, che sarà scelto di comune accordo. Il nuovo contratto, che non comporterà la risoluzione del rapporto col lavoratore residuo, dovrà rivestire i medesimi requisiti del precedente.

 

 

 Estinzione del rapporto

 

Preavviso

 

Qualifiche

Livelli

Anzianità di servizio

Durata

Quadri

8

fino a 5 anni

2 mesi

 

 

da 5 a 10 anni

3 mesi

 

 

oltre 10 anni

4 mesi

Impiegati

7

fino a 5 anni

2 mesi

 

 

da 5 a 10 anni

3 mesi

 

 

oltre 10 anni

4 mesi

 

6, 5

fino a 5 anni

1 mese e ½

 

 

da 5 a 10 anni

2 mesi

 

 

oltre 10 anni

3 mesi

 

4, 3, 2

fino a 5 anni

1 mese

 

 

da 5 a 10 anni

1 mese e ½

 

 

oltre 10 anni

2 mesi

Intermedi

5, 4

fino a 5 anni

1 mese

 

 

da 5 a 10 anni

1 mese e ½

 

 

oltre 10 anni

2 mesi

Operai

5, 4, 3

-

2 settimane lavorative

 

2, 1

-

1 settimana lavorativa

Viaggiatori e piazzisti

1 categ.

fino a 5 anni

1 mese e ½

 

 

da 5 a 10 anni

2 mesi

 

 

oltre 10 anni

3 mesi

 

2 categ.

fino a 5 anni

1 mese

 

 

da 5 a 10 anni

1 mese e ½

 

 

oltre 10 anni

2 mesi

 

Nel passaggio di qualifica da operaio a intermedio, da operaio a impiegato, da intermedio a impiegato, l’anzianità trascorsa come operaio o come intermedio deve valere agli effetti del preavviso.

 

Trattamento di fine rapporto

Il c.c.n.l. richiama la disciplina di legge in materia.

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