Articolo 24 dello Statuto dei Lavoratori in materia di permessi non retribuiti dei dirigenti sindacali aziendali con la giurisprudenza di legittimità più rilevante in materia
ARTICOLO N.24
Permessi non retribuiti.
I dirigenti sindacali aziendali di cui all'articolo 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
Cassazione civile sez. lav. 07/03/2012 3545
In tema di rappresentanze sindacali unitarie, l'accordo collettivo interconfederale del 22 luglio 1993 ne disciplina l'elezione a suffragio universale, per cui i lavoratori, una volta eletti, non sono più legati al sindacato nelle cui liste si sono presentati alle elezioni stesse, ma fondano la loro carica sul voto, universale e segreto, dell'intera collettività dei dipendenti aziendali. In coerenza, non è prevista la decadenza dall'incarico per effetto delle dimissioni dell'eletto dal sindacato nelle cui liste si sia presentato, che non determinano né la perdita dei diritti sindacali connessi alla qualifica di rappresentante sindacale aziendale ed eventualmente di rappresentante della sicurezza, né la perdita dei diritti a usufruire dei permessi sindacali — anche in relazione alla diversa associazione sindacale a cui il lavoratore abbia successivamente aderito — secondo quanto previsto dagli art. 23 e 24 dello Statuto dei lavoratori.
Cassazione civile sez. lav. 15/12/1999 14128
La disposizione dell'art. 23 stat. lav. (l. n. 300 del 1970), che prevede il diritto dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali a permessi retribuiti per l'espletamento del loro mandato, non contiene alcuna indicazione circa le modalità della concreta utilizzazione dei permessi stessi ed in particolare non impone, nè prescrive che essa debba essere realizzata esclusivamente con brevi, molteplici ed intermittenti astensioni dal lavoro (nell'arco del complessivo monte ore prefissato) e tanto meno stabilisce criteri per determinare la durata di ogni singola astensione dal lavoro; sicché non può ritenersi esclusa la possibilità di una fruizione di permessi aventi ciascuno una durata non limitata soltanto ad ore od anche a pochi giorni, ma altresì corrispondente ad un periodo di giorni alquanto prolungato. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che - in un'ipotesi in cui l'art. 48 c.c.n.l. 1 ottobre 1991 per i dipendenti delle aziende municipalizzate di igiene urbana prevedeva, con disposizione più favorevole, un monte ore massimo di permessi retribuiti, comprensivi di quelli di cui al successivo art. 24 l. n. 300 del 1970, pari a otto ore e mezzo per dipendente in organico - aveva ritenuta legittima la fruizione, da parte di un dirigente di una rappresentanza sindacale aziendale, di un permesso retribuito della durata di trentatre giorni continuativi)
Cassazione civile sez. lav. 08/11/1996 9765
Il diritto dei dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali a permessi non retribuiti non è limitato alla partecipazione a trattative sindacali o a convegni e congressi di natura sindacale, la cui specifica menzione nell'art. 24 l. 20 maggio 1970 n. 300 ha valore meramente esemplificativo e non esaurisce il novero delle possibili attività di natura sindacale tipicamente extra aziendali che legittimano ugualmente la fruizione dei permessi, a prescindere da qualsiasi potere di autorizzazione o di controllo del datore di lavoro (fattispecie relativa al licenziamento di un dipendente che aveva utilizzato i permessi non retribuiti per la partecipazione ad un corso di formazione sindacale).
Il diritto alla fruizione di permessi non retribuiti, non è subordinato a poteri di concessione, autorizzazione o comunque discrezionali del datore di lavoro, nè alla salvaguardia delle esigenze aziendali.
L'indicazione da parte dell'art. 24 l. n. 300 del 1970 delle attività per cui i dirigenti delle rappresentanze sindacali possono usufruire di permessi non retribuiti (trattative sindacali, convegni e congressi di natura sindacale) non ha carattere tassativo, ma esemplificativo delle possibili attività di natura sindacale non specificamente riconducibili all'attività di rappresentanza degli interessi dei lavoratori dell'azienda (per la quale sono previsti dall'art. 23 i permessi retribuiti), e quindi il relativo diritto è usufruibile, in conformità allo spirito della norma, anche per la partecipazione a corsi di formazione sindacale. (Nella specie, in base al riportato principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito di dichiarazione dell'illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore interessato per assenza ingiustificata).
Cassazione civile sez. lav. 02/09/1996 8032
L'esigenza di garantire concretamente il principio della libertà sindacale esclude la possibilità di una verifica da parte del datore di lavoro in merito alla natura dell'attività che si intende svolgere mediante i permessi sindacali, salva la possibilità di contestare l'uso di questi a fini diversi per i quali è stata formulata la richiesta.
Cassazione civile sez. lav. 05/01/1993 24
In tema di permessi ai lavoratori che svolgono attività sindacale esterna quali componenti di organi direttivi provinciali e nazionali di associazioni sindacali, l'utilizzazione dell'agevolazione dell'assenza retribuita costituisce oggetto di un diritto - che non tollera limitazioni da parte del datore di lavoro e che l'art. 30 della l. 20 maggio 1970 n. 300 attribuisce direttamente ai lavoratori aventi la suddetta qualità, non alle associazioni sindacali di appartenenza - le cui condizioni e modalità di esercizio sono rimesse alla contrattazione collettiva, la quale risulta sufficientemente specifica al riguardo - così da precludere un intervento sostitutivo del giudice, applicativo dei principi di correttezza ed equità di cui agli art. 1175 e 1374 c.c. - allorché preveda il cosiddetto "monte ore", cioè quel minimo garantito che è, nel contempo, anche idoneo a prevenire abusi e a salvaguardare le esigenze del datore di lavoro rispetto all'inesistenza di limiti in ordine al numero dei dipendenti legittimati alla fruizione dei permessi in questione, cui non si applicano le disposizioni degli art. 23 e 24 della citata legge n. 300 del 1970, concernenti il diverso caso dell'attività sindacale e non aziendale, senza che possano rilevare le dimensioni dell'unità produttiva di appartenenza dei dirigenti sindacali.
Cassazione civile sez. lav. 20/07/1989 3430
L'esercizio del diritto a permessi retributivi, previsto dall'art. 30 della legge n. 300 del 1970 in favore dei componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni sindacali, non è escluso, atteso il carattere precettivo (e non solo programmatico) di tale norma, dalla mancanza di disposizioni contrattuali collettivi in tema di quantificazione delle assenze, ma va in tal caso regolato o con accordi individuali oppure, secondo i principi generali (art. 1374 c.c.), dal giudice in conformità agli usi o all'equità, nel rispetto dell'obbligo reciproco di correttezza delle parti (art. 1175 c.c.), rapportato alle finalità della norma, e con eventuale riferimento orientativo a discipline contrattuali anche precedenti, ovvero non regolanti il caso o il settore specifici ma concernenti situazioni analoghe, nonché con riguardo a quanto la stessa legge (art. 23 e 24) stabilisce in via minimale per i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali e restando in ogni caso esclusa la possibilità del giudice d'indagare, alla stregua delle norme statutarie interne del sindacato, sul contenuto delle riunioni cui i permessi si riferiscono. (Nella specie, la Suprema Corte ha cassato l'impugnata sentenza, la quale, con riguardo all'art. 27 del c.c.n.l. 23 luglio 1976 per gli autoferrotranvieri, aveva escluso il diritto del dipendente alla retribuzione per i giorni di assenza, avendo in particolare rilevato che le riunioni per le quali erano stati richiesti i permessi consistevano in incontri fra due sindacalisti e non consentivano perciò alcuna deliberazione).