La giurisprudenza di merito in materia di trasformazione dei rapporti di lavoro a progetto in rapporti di lavoro subordinato, applicazione dell'art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003
Tribunale Napoli sez. lav. 04/07/2012 n 19891
Il rapporto di lavoro con descrizione del contenuto delle mansioni attribuite, dell'obiettivo che si intende raggiungere e delle attività prodromiche e funzionali al suo conseguimento, con la generica collaborazione nello svolgimento dell'attività imprenditoriale del committente, non può identificarsi come lavoro a progetto. Il progetto deve, infatti, essere dotato di una compiutezza ed autonomia da parte del lavoratore con propria prestazione e reso all'impresa quale adempimento della propria obbligazione lavorativa. La mancanza dunque di un progetto specifico o fase di lavoro non può configurare lavoro a progetto, con la conseguente trasformazione del rapporto di lavoro a progetto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Tribunale Milano 17/05/2012
Qualora un ente pubblico economico costituisca rapporti di collaborazione coordinata e continuativa privi di progetto sull'erroneo presupposto dell'inapplicabilità della disciplina del contratto a progetto, i relativi rapporti devono ritenersi convertiti in rapporto di lavoro subordinato ex art. 69 d.lg. 10 settembre 2003 n. 276; tale effetto si determina anche qualora il prestatore sia iscritto a un albo professionale allorché le mansioni da questi concretamente svolte non sono quelle per le quali è necessaria l'iscrizione (nella specie il collaboratore/dipendente, benché iscritto all'albo degli psicologi svolgeva mansioni di insegnante in materie psicologiche).
Tribunale Milano 10/11/2011
Ove il progetto si caratterizzi per un'illustrazione oggettivamente oscura e generica, limitandosi sostanzialmente a indicare un'attività di consulenza e assistenza per la realizzazione di un (non meglio precisato) servizio di assistenza su tecnologie, il rapporto è da considerarsi fin dalla sua costituzione di natura subordinata in forza dell'art. 69, d.lg. 10 settembre 2003 n. 276, trattandosi di presunzione assoluta che non ammette prova contraria da parte del datore di lavoro.
Corte appello Brescia 22/02/2011
In caso di illegittimità del contratto a progetto trova applicazione l'art. 69, comma 1, d.lg. 10 settembre 2003 n. 276 il quale non contiene una mera presunzione semplice di subordinazione, ma attua una vera e propria qualificazione del rapporto in difformità della volontà dichiarata dalle parti, riconducendo al rapporto di lavoro subordinato prestazioni che non abbiano le caratteristiche richieste. L'onere di provare l'esistenza di un rapporto diverso non solo è a carico del datore di lavoro, ma è anche circoscritto alla prova della sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c.
Corte appello Firenze 26/01/2010
Il disposto di cui all'art. 69 d.lg. 10 settembre 2003 n. 276 configura una presunzione legale che rende superfluo, in mancanza di progetto, l'accertamento in concreto della sussistenza della subordinazione, qualora le mansioni siano tipiche di tale tipologia di rapporto, mentre ogni altra ipotesi negoziale costituisce eccezione da provarsi rigorosamente, nei presupposti formali e sostanziali, da parte del datore di lavoro.
Tribunale Milano 28/06/2007
Per il principio di conservazione dei negozi giuridici ex art. 1419 c.c., il contratto privo di progetto - comportando un problema di diversa qualificazione e diverso "nomen iuris" - non produce nullità bensì la conversione in altro tipo di contratto (lavoro subordinato) in forza di una espressa disposizione legislativa in tal senso concludente (art. 69, d.lg. 276/2003).
Tribunale Roma 05/06/2007
Posto che va esclusa l'esistenza del progetto, del programma o della fase di esso al cospetto di un'attività strumentale e continuativa, attinente al normale ciclo produttivo dell'impresa e rispetto alla quale non sia prospettabile il raggiungimento di un risultato concreto e definito, il rapporto va considerato dall'origine di lavoro subordinato, con la conseguente illegittimità della cessazione del rapporto di lavoro, qualificabile come licenziamento (nella specie, l'attività dedotta in contratto consisteva nella promozione del servizio di catering).
Tribunale Torino 13/04/2007
Posto che l'art. 69 d.lg. n. 276 del 2003 stabilisce, nel caso in cui manchi l'individuazione del progetto, una mera presunzione "iuris tantum" della natura subordinata del rapporto di lavoro, va esclusa l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato qualora risulti provata l'autonomia della prestazione del collaboratore.
Tribunale Pavia 13/02/2007
Qualora un rapporto di lavoro autonomo nasca in assenza di un progetto specifico (tale dovendosi intendere un obiettivo o un risultato estraneo all'ordinaria attività aziendale) trova applicazione l'art. 69 comma 1 d.lg. 10 settembre 2003 n. 276 che fonda una presunzione non assoluta, ma solo relativa circa l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato; in tale ipotesi il convenuto datore di lavoro ha l'onere di fornire la prova non che il rapporto, pur in assenza di progetto/programma/fase di esso, si è comunque estrinsecato in una collaborazione coordinata e continuativa (posto che detta figura è stata espunta dall'ordinamento) ma che si è estrinsecato come contratto d'opera ex art. 2222 c.c.
Argomenti correlati