Articolo 27 dello Statuto dei Lavoratori, i locali per le rappresentanze sindacali aziendali, la giurisprudenza di legittimità in materia di obbligo della messa a disposizione di locali idonei per le RSA
ARTICOLO N.27
Locali delle rappresentanze sindacali aziendali.
Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
Cassazione civile sez. lav. 29/12/1999 14686
Le rappresentanze sindacali aziendali sono costituite per iniziativa dei lavoratori dell'azienda e non delle associazioni sindacali di cui all'art. 19 della l. n. 300 del 1970; hanno una propria soggettività giuridica (rispetto alla quale appare appropriato il riferimento alle norme in materia di associazioni non riconosciute), come si evince dalle varie disposizioni dello statuto dei lavoratori prevedenti una loro legittimazione propria e specifica all'esercizio di diritti e facoltà (art. 9, 20, 21, 22, 25 e 27); in particolare, esse non sono organi dei sindacati, nè comunque sono con gli stessi in una relazione, di immedesimazione organica o di altro tipo, che determini l'imputabilità giuridica degli atti da loro compiuti ai sindacati, con i quali le stesse sono invece in un rapporto, di natura politica, di parziale coincidenza di interessi collettivi e di obiettivi di tutela. Ne consegue che il sindacato, a cui pur, in quest'ultimo senso, la rappresentanza sindacale sia collegata ("nell'ambito" del quale, secondo la dizione dell'art. 19, essa sia stata costituita), non può considerarsi passivamente titolare del diritto fatto valere dal datore di lavoro, che lamenti un illegittimo esercizio, da parte della rappresentanza sindacale, del diritto di affissione e conseguentemente chieda la rimozione del documento contestato dalla bacheca sindacale. (Nella specie il comunicato affisso dava notizia - secondo il datore di lavoro in termini inesatti e per lui pregiudizievoli - dell'esito di un'azione promossa dal medesimo sindacato poi convenuto in giudizio ai fini della defissione del comunicato).
Cassazione civile sez. lav. 09/10/1989 n 4014
L'art. 25 della l. 20 maggio 1970 n. 300, che disciplina il diritto di affissione delle rappresentanze sindacali aziendali, impone al datore di lavoro la messa a disposizione di un apposito spazio per ciascuna rappresentanza sindacale, atteso, in applicazione dei criteri ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, che il plurale (appositi spazi) di cui al citato art. 25 è correlato alla pluralità di RR. SS. AA. in favore delle quali l'art. 27 della stessa legge prevede, invece, la messa a disposizione, per l'esercizio delle loro funzioni, di un idoneo locale comune - e tenuto conto, inoltre, che la messa a disposizione di uno spazio per ogni rappresentanza sindacale non comporta, a differenza di quanto avverrebbe per i locali, oneri eccessivi per l'imprenditore, prevenendo nel contempo eventuali conflitti fra diverse RR. SS. AA. nell'esercizio del diritto di affissione.
Cassazione civile sez. lav. 09/12/1988 6701
I requisiti per la costituzione di una rappresentanza sindacale aziendale stabiliti dall'art. 19 della legge n. 300 del 1970, il quale, oltre l'iniziativa dei lavoratori, esige che la rappresentanza predetta rientri fra i sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale o firmatari di contratti collettivi nazionali o provinciali applicati nell'unità produttiva, non possono essere ritenuti sussistenti in virtù del mero riconoscimento del datore di lavoro, essendo detta norma informata ad inderogabili principi di ordine pubblico. Consegue che un siffatto riconoscimento, in mancanza dei requisiti suindicati, non attribuisce alla r.s.a. il diritto, ai sensi dell'art. 27 della stessa legge, alla sede, la cui gratuita concessione non può che avvenire a titolo di comodato, non trovando corrispondenza in un obbligo legale anzi risolvendosi nella violazione del divieto di sostenere finanziariamente o altrimenti associazioni sindacali di lavoratori, imposto ai datori di lavoro dall'art. 17 della medesima legge.
Cassazione civile sez. lav. 09/12/1988 6701
I requisiti per la costituzione di una rappresentanza sindacale aziendale stabiliti dall'art. 19 della legge n. 300 del 1970, il quale, oltre l'iniziativa dei lavoratori, esige che la rappresentanza predetta rientri fra i sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale o firmatari di contratti collettivi nazionali o provinciali applicati nell'unità produttiva, non possono essere ritenuti sussistenti in virtù del mero riconoscimento del datore di lavoro, essendo detta norma informata ad inderogabili principi di ordine pubblico. Consegue che un siffatto riconoscimento, in mancanza di requisiti suindicati, non attribuisce alla r.s.a. il diritto, ai sensi dell'art. 27 della stessa legge, alla sede, la cui gratuita concessione non può che avvenire a titolo di comodato, non trovando corrispondenza in un obbligo legale anzi risolvendosi nella violazione del divieto di sostenere finanziariamente o altrimenti associazioni sindacali di lavoratori, imposto ai datori di lavoro dall'art. 17 della medesima legge.
Cassazione civile sez. lav. 07/07/1987 5922
L'art. 27 comma 1 della l. 20 maggio 1970 n. 300, nel prevedere la messa a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali di un locale sito "all'interno della unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa", considera tale il luogo in cui i lavoratori si incontrano nell'espletamento della loro attività, e quindi, ove questa sia svolta prevalentemente all'esterno, il luogo in cui i lavoratori stessi fanno capo per iniziarla o terminarla. (Nella specie, la S.C. - alla stregua del principio suesposto - ha disatteso la tesi della ricorrente azienda municipalizzata di trasporti, secondo la quale, dovendo considerarsi "unità produttiva", in relazione all'attività di trasporto svolta, l'intera città, avrebbero potuto ritenersi idonei anche locali non ubicati all'interno della sede e degli stabilimenti aziendali o nelle loro immediate vicinanze).
Cassazione civile sez. lav. 01/03/1986 1321
La disposizione dell'art. 27 st.lav., a norma del quale il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti è tenuto a porre permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali un idoneo locale comune per l'esercizio delle loro funzioni, va interpretata ponendola in relazione al precedente art. 19, che prevede la possibilità di costituire rappresentanze sindacali aziendali presso ciascuna unità produttiva, e pertanto deve essere intesa nel senso che il locale nell'unità produttiva in tanto spetta alle organizzazioni sindacali in quanto in concreto una r.s.a. sia costituita presso quella stessa unità produttiva; consegue quindi che se un'unità produttiva la r.s.a. non sia di fatto costituita, la tutela degli interessi dei relativi lavoratori, affidata all'unica r.s.a in azienda, non comporta che quest'ultima abbia diritto a tanti locali quante sono le unità produttive.
Cassazione civile sez. lav. 27/03/1982 1906
Il diritto delle rappresentanze sindacali aziendali di disporre di un locale idoneo per le loro riunioni all'interno dell'azienda non include quello d'invitare, senza il consenso del datore di lavoro soggetti estranei all'impresa ad accedere e trattenersi nel locale stesso, come emerge dal confronto fra l'art. 27, che contempla tale diritto e l'art. 20 che, prevedendo il diritto dei lavoratori di riunirsi in assemblea nei luoghi di lavoro, fa, invece, espressa menzione della possibilità di partecipare all'assemblea stessa di sindacalisti esterni e come è conforme alla diversità di natura e di funzioni di siffatti organismi, in quanto soltanto con riferimento a quello assembleare - cui è demandato il compito di discutere non solo i problemi dell'azienda o del reparto, ma tutta la tematica complessiva dell'iniziativa del sindacato - si profila una necessità di apertura ad elementi esterni al personale occupato nell'impresa, con conseguente comprensione dell'ius escludendi del datore di lavoro.