CCNL agenzie immobiliari

Fonti di riferimento

c.c.n.l. 29 maggio 2009

accordo 15 settembre 2010

accordo 27 luglio 2011

accordo 24 aprile 2012 apprendistato

accordo 14 ottobre 2015 rinnovo

accordo 3 maggio 2016 apprendistato

Parti stipulanti

Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali - FIAIP e FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL

Decorrenza e durata

1° maggio 2015 – 31 dicembre 2016

Campo di applicazione

Agenzie immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi.

 

INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI

 

ivello

Qualifica

Declaratorie contrattuali

Q

Quadri 

Prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che muniti di laurea o di diploma di scuola media superiore, svolgono con carattere continuativo funzioni direttive di rilevante importanza loro attribuite per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’ufficio nell’ambito di strategie e programmi definiti. A queste figure saranno conferiti poteri di discrezionalità decisionali e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone.

 

1

Impiegati con funzioni direttive

Lavoratori che svolgano mansioni di elevato contenuto professionale con specifiche capacità tecnico-professionali e/o creative, con autonomia di iniziativa nell’ambito delle direttive generali del titolare nonché con eventuale responsabilità di uno o più settori che implichi coordinamento e controllo dell’attività di altri dipendenti.

 

2

Impiegati di concetto

Lavoratori che svolgano mansioni di concetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite.

 

3

Impiegati d'ordine

Lavoratori che svolgano mansioni con specifiche conoscenze tecnico-pratiche con autonomia operativa.

 

4

Impiegati d'ordine

Lavoratori che svolgano esclusivamente mansioni d’ordine con adeguate conoscenze tecnico-pratiche comunque acquisite.

 

5

Impiegati d’ordine; operai qualificati

Lavoratori che svolgano esclusivamente mansioni che comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche e comunque di carattere ausiliario.

 

6

Operai comuni

Lavoratori che svolgano lavori a contenuto professionale semplice.

 

7

Operai comuni

Addetti alle pulizie anche con mezzi meccanici.

 

 

Le qualifiche di responsabile di agenzia - preposto - direttore commerciale - capo servizio o responsabile dei settori contratti, vendite e acquisizione incarichi - responsabile di succursale di studio immobiliare e addetto alle acquisizioni degli incarichi con capacità di effettuare stime, incaricati alle visite immobiliari con delega di trattativa, sono lavoratori dipendenti su cui ricade l’obbligo di iscrizione al ruolo di cui all’art. 2 della legge n. 39 del 1989, sezione Agenti Immobiliari e/o Agenti muniti di mandato a titolo oneroso.

 

ASPETTI DELLA RETRIBUZIONE

Retribuzione mensile

 

Divisore orario: 168, per il personale con orario di 40 ore settimanali.

Divisore giornaliero: 26

Elementi della retribuzione normale mensile: paga base nazionale conglobata (comprensiva di indennità di contingenza, e.d.r. confederale, elemento economico di 2° livello ex c.c.n.l. 11 giugno 1997) scatti di anzianità, altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva, indennità di funzione quadri.

Elementi esclusi dalla retribuzione normale mensile: i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario, gratificazioni straordinarie e una tantum, ogni altro elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo dei singoli istituti contrattuali o dall'imponibile contributivo di legge.

 

 

Variazioni retributive per le varie decorrenze

 

Quadri - Impiegati - Operai

Livelli

Minimo 1/5/2015

Minimo 1/11/2015

Minimo 1/6/2016

Minimo 1/11/2016

Indennità di funzione

Q

2.311,86

2.334,28

2.356,70

2.380,62

250,00

1

2.133,76

2.154,46

2.175,15

2.197,22

-

2

1.913,95

1.932,51

1.951,08

1.970,87

-

3

1.709,34

1.725,91

1.742,49

1.760,18

-

4

1.546,68

1.561,68

1.576,68

1.592,68

-

5

1.446,16

1.460,18

1.474,21

1.489,17

-

6

1.350,00

1.363,10

1.376,19

1.390,15

-

7

1.229,01

1.240,93

1.252,85

1.265,56

-

 

Indennità di funzione quadri

Spetta per 14 mensilità ed è assorbibile fino a concorrenza dei trattamenti economici individuali comunque denominati riconosciuti aziendalmente.

 

Scatti di anzianità

Maturazione: 10 scatti triennali

Importi: liv. Q: € 33,05; liv. 1: € 30,99; liv. 2: € 28,41; liv. 3: € 25,31; liv. 4: € 23,24; liv. 5: € 22,21; liv. 6: € 21,17; liv. 7: € 20,14.

Decorrenza: L’aumento decorre dal mese immediatamente successivo a quello di compimento del triennio.

Passaggio di livello: gli scatti maturati in precedenza sono soggetti a ricalcolo.

 

Elemento economico di garanzia

È riconosciuto ai lavoratori delle regioni, ovvero di aree territoriali a vocazione turistica dove non siano stati convenuti accordi di 2° livello, deve essere erogato con la retribuzione di novembre 2016 e compete ai lavoratori a tempo indeterminato nonché agli apprendisti e ai contratti di inserimento in forza al 31 ottobre 2016 che risultino iscritti nel libro unico e presenti in servizio da almeno 12 mesi: l'importo sarà calcolato in proporzione all'effettiva prestazione lavorativa svolta alle proprie dipendenze nel periodo 1.1.2014 - 31.10.2016.

 

Misura:

 

Quadri, 1° e 2° livello

3° e 4° livello

5°, 6° e 7° livello

90 euro

60 euro

50 euro

 

Indennità

Indennità di cassa: spetta al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità e con responsabilità per errori nella gestione nella misura del 5% della paga base conglobata.

Trasferta: per le missioni eccedenti le 8 ore a fino a 24 ore, spetta una diaria giornaliera di €  12,91; per missioni di durata oltre 24 ore, la diaria sale a € 25,82. La diaria è ridotta del 10% per trasferte di durata superiore al mese o quando le mansioni del lavoratore comportino viaggi abituali.

 

 Retribuzione ultramensile

 

Tredicesima mensilità

Corresponsione: entro il 20 dicembre

Misura: una mensilità della retribuzione.

Maturazione: per dodicesimi.

 

Quattordicesima mensilità

Corresponsione: entro il 1° luglio

Misura: una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno.

Maturazione: per dodicesimi.

 

DISCIUPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Prova

 

Livelli

Durata

Q, 1

180 gg. di calendario

2, 3

90 gg. di calendario

4, 5

60 gg. di lavoro effettivo

6, 7

20 gg. di lavoro effettivo

Apprendistato L. n. 25/1955:

30 gg. di lavoro effettivo

Apprendistato professionalizzante:

non superiore a 60 gg. di lavoro effettivo

 

 Orario di lavoro

 

Orario settimanale

40 ore.

 

Giorni festivi

Oltre a quanto previsto dalla legge sono considerati festivi la ricorrenza del Santo Patrono e i giorni  di riposo compensativo domenicale.

 

Flessibilità

Per far fronte a variazioni di intensità lavorativa dell’azienda, è possibile realizzare diversi regimi di orario, con superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 44 o 48 ore settimanali e per un massimo di 24 settimane.

A fronte di tali prestazioni sono riconosciuti permessi retribuiti aggiuntivi in misura pari, rispettivamente, a 45 o a 70 minuti per ciascuna settimana di superamento.

Quando si ricorre alla flessibilità, il lavoro straordinario decorre dalla prima ora successiva all’orario definito per ciascuna settimana.

 

 Lavoro straordinario, notturno e festivo maggiorazioni

 

Le maggiorazioni sono da calcolare sulla quota oraria della retribuzione normale.

 

Tipologia della prestazione

Percentuale di maggiorazione

a) straordinario:

 

- oltre le 40 ore settimanali

15%

- festivo

30%

- festivo notturno

50%

- notturno

30%

b) notturno

15%

 

Limiti per il lavoro straordinario: limite individuale di 200 ore annue.

Nelle località di interesse o a vocazione turistica e in quelle termali, in caso di prestazioni domenicali, al lavoratore spetta, oltre al riposo compensativo, una indennità pari al 10% della paga base conglobata per le ore effettivamente prestate.

Lavoro notturno definizione: il lavoro svolto dalle 22 alle 6.

 

 Ferie e permessi annui

 

Ferie

26 giorni lavorativi annui. A tal fine, la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale, è considerata di 6 giorni. Le ferie maturano per dodicesimi; in caso di rapporti iniziati o cessati in corso d’anno le frazioni di mese pari o superiori a 15 gg. sono considerate mese intero.

 

Festività soppresse

In sostituzione delle 4 festività abolite ai sensi del combinato disposto della legge 54/1977 e del D.P.R. 792/1985 spettano 32 ore di riposo aggiuntivo.

I permessi maturano in ragione di 1/12 per ogni mese intero di servizio prestato.

Per l'ex festività del 4 novembre spetta un’ulteriore quota giornaliera della retribuzione.

 

Riduzione orario di lavoro (ROL)

È pari a 56 ore e matura per dodicesimi. I permessi non fruiti nell’anno di maturazione devono essere pagati alla scadenza o goduti entro il 30 giugno dell’anno successivo.

 

 Assenze

 

Malattia

Impiegati, operai e apprendistato professionalizzante

- comporto: 180 gg. nell'anno solare

- trattamento economico: dal 1° al 3° giorno, 100%; dal 4° al 20° giorno, 85%; dal 21° al 180° giorno, 100%

 

Infortunio sul lavoro

Impiegati, operai e apprendistato professionalizzante

comporto: 180 gg. nell'anno solare

trattamento economico: 1° giorno, 100%; dal 2° al 4° giorno, 60%; dal 5° al 20° giorno, 90%; dal 21° giorno, 100%.

 

Maternità

Per il periodo di astensione obbligatoria alla lavoratrice spetta il 100% della retribuzione mensile nettaL’integrazione al 100% è dovuta anche per la tredicesima mensilità e per le festività limitatamente al rateo relativo al periodo di assenza obbligatoria.

 

Congedo matrimoniale

15 giorni di calendario retribuiti.

 

Aspettativa

 

Per natalità e per lutti familiari fino al terzo grado di parentela sono concessi 3 giorni retribuiti.

I lavoratori studenti, compresi gli universitari, hanno diritto a 5 giorni retribuiti all’anno (pari a 40 ore lavorative) per la preparazione degli esami e a 2 giorni retribuiti prima di ogni esame.

Per la frequenza a corsi di formazione continua promossi dall'Ente bilaterale spettano 40 ore retribuite all'anno.

 

 Lavoro a tempo parziale

 

Deve risultare da atto scritto.

 

Durata

La prestazione individuale, fissata fra datore di lavoro e lavoratore, non può essere inferiore ai seguenti limiti:

- 16 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;

- 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;

- 532 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale;

Possono essere realizzati contratti della durata di 8 ore settimanali per la giornata di sabato cui possono accedere studenti e/o lavoratori occupati a tempo parziale e indeterminato presso altro datore di lavoro.

La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non può essere frazionata nell’arco della giornata.

 

Lavoro supplementare

Il lavoro supplementare è ammesso  fino al raggiungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno e per le ore così prestate spetta una maggiorazione del 40%, comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti, compreso il tfr; per prestazioni ulteriori la maggiorazione sale al 50%.

 

Clausole flessibili ed elastiche

Qualora si faccia ricorso a clausole elastiche e flessibili, al lavoratore spettano le seguenti maggiorazioni: 15%, per le sole ore la cui collocazione temporale sia stata variata; 40% per le ore supplementari rispetto al quantitativo orario contrattualmente determinato. Le maggiorazioni si calcolano della quota oraria della retribuzione.

 

 Contratto a tempo determinato

 

Limiti

L’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non può superare il 20% annuo dell’organico in forza nell'unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, e dei contratti stipulati con lavoratori. E’ consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato nelle singole unità produttive che occupino:

- fino a 15 dipendenti per 4 lavoratori,

- da 16 a 30 dipendenti per 6 lavoratori.

 

Nuove attività

I contratti stipulati in relazione alla fase di avvio di nuove attività sono di durata limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell’organizzazione aziendale e comunque non oltre i 18 mesi, che possono essere elevati sino a 24 dalla contrattazione integrativa.

 

 Apprendistato professionalizzante

Il rilascio del parere di conformità, con gli obblighi di iscrizione ad EBNAIP, è condizione necessaria per l'instaurazione del rapporto di apprendistato. Le condizioni, i termini e i contributi per il rilascio sono contenute nell’accordo 3 maggio 2016.

 

L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel secondo, terzo, quarto e quinto livello della classificazione del personale.

 

Percentuale di conferma

La disciplina relativa alla sfera di applicazione, proporzione numerica e durata dell'apprendistato, non è applicabile ai datori di lavoro che intendano assumere apprendisti e non risultino aver mantenuto in servizio almeno il 20 per cento dei lavoratori, ovvero di uno su due, ovvero di due su tre, il cui contratto di apprendistato, sia venuto a scadere nei 36 mesi precedenti.

A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli licenziati per mancato superamento del periodo di prova, e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e le risoluzioni consensuali.

La limitazione di cui sopra non si applica quando nel triennio precedente siano venuti a scadere meno di tre contratti di apprendistato.

 

Proporzione numerica

Non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda stessa.

L’imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.

 

Trattamento normativo

Spetta lo stesso trattamento previsto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.

Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale ha una durata non inferiore al 60 per cento dell’orario normale settimanale.

 

Inquadramento e trattamento economico

- 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;

- 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.

Alla fine dell’apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica conseguita.

 

Durata massima

 

Livelli

Durata complessiva (mesi)

2

36

3

36

4

36

5

36

 

Apprendistato Stagionale o ciclico

È consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato, ciascuno della durata minima di sei mesi nell'anno solare.

La prestazione lavorativa annuale dev'essere articolata in base ai seguenti criteri:

1. Un periodo di durata minima pari a 5 mesi continuativi coincidenti con la stagione;

2. L'eventuale rimanente periodo viene effettuato con prestazioni minime pari ad una settimana Cuna nel periodo di intervallo tra una stagione e l'altra.

L'ultimo periodo di lavoro dovrà comunque avere inizio entro 48 mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione.

L'assunzione è subordinata al superamento di un periodo di prova pari a 45 giorni di effettiva prestazione.

 

 Contratto di inserimento

 

Condizioni

Il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti ad eccezione del caso in cui nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto.

 

Disoccupati di lunga durata

Si intendono coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.

 

Inquadramento

La categoria di inquadramento non può essere inferiore per più di due livelli rispetto a quella spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto, un livello inferiore per i contratti di reinserimento.

 

Durata

Ha una durata massima di 18 mesi, 36 mesi per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico. La durata è ridotta in misura pari ai mesi lavorati nella stessa categoria merceologica per le medesime mansioni nei diciotto mesi precedenti, e comunque non al di sotto dei 12 mesi.

Durate inferiori, comunque non al di sotto dei 12 mesi, possono essere individuate dalla contrattazione integrativa.

 

Trattamento normativo ed economico

Eguale a quello spettante per i dipendenti di eguale qualifica.

 

 Lavoro a domicilio

Non disciplinato

 

 Somministrazione di lavoro

Non disciplinato

 

 Lavoro stagionale

L'assunzione può avvenire:

- a termine fisso secondo le vigenti disposizioni contrattuali e di legge, anche a tempo parziale;

o in alternativa:

- con contratto a tempo parziale e indeterminato;

- con contratto a tempo indeterminato, prevedendo la sospensione temporanea del lavoratore dal momento della cessazione della stagione all'inizio di quella successiva. Durante il periodo di sospensione, ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro, il lavoratore non maturerà alcun istituto contrattuale e di legge a carico del datore di lavoro. Resta inteso che lo stato di sospensione non preclude un altro rapporto di lavoro, fermo restando che il lavoratore al ripristino della nuova stagione sia a disposizione dell'azienda dandone conferma entro il 31 gennaio.

 

 Lavoro intermittente

Non disciplinato

 

 Telelavoro

 

Può svolgersi, a titolo esemplificativo:

- presso il domicilio del lavoratore;

- in postazioni di riferimento (hoteling).

Il lavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere, settimanali o mensili prestabilite dall'azienda, d'intesa con l'interessato. In caso di impossibilità il telelavoratore è tenuto a darne comunicazione all'azienda.

Le attrezzature necessarie alla prestazione, le quali vengono fornite in comodato d'uso a cura dell'azienda. Le spese di manutenzione e di esercizio sono a carico dell'azienda.

 

 Lavoro ripartito

 

È stipulato in forma scritta e deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori interessati, ferma restando la possibilità per gli stessi di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione o la modificazione della distribuzione dell'orario di lavoro L'orario deve comunque essere comunicato preventivamente al datore di lavoro, con cadenza almeno settimanale.

Ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati deve garantire al datore di lavoro l'adempimento dell'intera prestazione.

 

 Estinzione del rapporto

 

Preavviso

 

Anzianità di servizio

Livelli

Durata

- fino a 5 anni

Q, 1

60 giorni

 

2, 3

30 giorni

 

4, 5

20 giorni

 

6, 7

15 giorni

- da 5 a 10 anni

Q, 1

90 giorni

 

2, 3

45 giorni

 

4, 5

30 giorni

 

6, 7

20 giorni

- oltre 10 anni

Q, 1

120 giorni

 

2, 3

60 giorni

 

4, 5

45 giorni

 

6, 7

20 giorni

 

Trattamento di fine rapporto

 

Il c.c.n.l. richiama la disciplina di legge in materia e indica espressamente gli elementi da escludere dalla base di calcolo del t.f.r.

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