CCNL radio e televisioni private

CCNL radio e televisioni private scheda di sintesi, inquadramento dei lavoratori, gli aspetti della retribuzione e la disciplina del rapporto di lavoro
 

Fonti di riferimento

c.c.n.l. 19 dicembre 2017

Parti stipulanti

Confindustria Radio Televisioni

RNA - Radio nazionali associate

ANICA - Associazione nazionale industrie cinematografiche e audiovisive

SLC-CGIL

FISTEL-CISL

UIL-COM

Decorrenza e durata

19 dicembre 2017 - 31 dicembre 2020

Campo di applicazione

Il contratto collettivo di lavoro si applica a tutte le aziende private, ivi comprese le agenzie di informazione radiotelevisiva, esercenti servizi radiotelevisivi comunque realizzati con attività di produzione, post-produzione, emissione, edizione e messa in onda, distribuzione e commercializzazione dei programmi e a tutti i lavoratori in esse occupati qualunque attività o mansioni svolgano rappresentando la fonte di regolamentazione di tutti i tipi di rapporti di lavoro nel settore.

INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI

Settore televisivo

 

Livello

Declaratorie contrattuali

9

Lavoratori con funzioni direttive che comportano la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative di notevole importanza, con ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione di programmi; nonché i lavoratori con mansioni specialistiche di elevato livello, per ampiezza e natura, con caratteristiche di autonomia e responsabilità maggiori di quelle richieste per gli appartenenti al livello 8°.

8

Lavoratori che svolgono funzioni direttive, con discrezionalità di poteri ed autonomia di decisione, nei limiti delle sole direttive generali loro impartite o che svolgono funzioni equivalenti per importanza, responsabilità e capacità professionali richieste.

7

Lavoratori che fanno parte di strutture che operano con concessione nazionale, i quali con elevata autonomia operativa, decisionale e di iniziativa, svolgono mansioni per le quali sono richieste notevoli capacità tecniche, artistiche e creative, acquisite mediante significative esperienze ed espletate con ampia autonomia nelle attività specifiche e/o con compiti di coordinamento e conduzione del rispettivo reparto e/o settore (ad eccezione dell'addetto all'informazione - "Telereporter")

6

Lavoratori che, in condizioni di autonomia operativa e decisionale nell'ambito delle proprie funzioni, svolgono mansioni per le quali è richiesta una particolare competenza professionale e/o creativa, accompagnata da notevole esperienza acquisita nell'esercizio della funzione stessa e/o con compiti di coordinamento e conduzione del rispettivo reparto e/o settore.

5

Lavoratori che, con autonomia di iniziativa svolgono, su indicazioni di massima e sulla base di programmi, compiti che richiedono la conoscenza completa di tecniche e procedure specifiche, con notevole esperienza nel settore televisivo e capacità professionali che comportano la programmazione e l'espletamento di autonome attività specifiche e/o il coordinamento dell'attività di altri lavoratori.

4

Lavoratori che svolgono, sulla base di adeguate conoscenze teoriche e pratiche e di sufficiente autonomia, mansioni di natura tecnica ed amministrativa di rilievo e complessità con facoltà di iniziativa per quanto attiene alle modalità di svolgimento ed all'organizzazione dei compiti loro affidati.

3

Lavoratori che compiono, con adeguate conoscenze tecnico-professionali nell'ambito della propria mansione, operazioni la cui esecuzione richiede capacità di elaborazione e/o attuazione.

2

Lavoratori che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di generiche conoscenze pratiche e tecniche.

1

Lavoratori che svolgono lavori ed operazioni per le quali occorrono generiche conoscenze pratiche.

 

Settore radiofonico

 

Livello

Declaratorie contrattuali

6

Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive che comportano la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative di notevole importanza e complessità, con ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione di programmi.

5

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni direttive, con discrezionalità di poteri ed autonomia di decisione, nei limiti delle sole direttive generali loro impartite o che svolgono funzioni equivalenti per importanza, responsabilità e capacità professionali richieste in realtà radiofoniche semplici, o lavoratori che, in realtà complesse, svolgano le mansioni di cui sopra alla diretta dipendenza dei responsabili di funzione.

4

Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia operativa e decisionale nell'ambito delle proprie funzioni, svolgono mansioni per le quali è richiesta una particolare competenza professionale e/o creativa, accompagnata da notevole esperienza acquisita nell'esercizio della funzione stessa e/o con compiti di coordinamento e conduzione del rispettivo reparto e/o settore.

3

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, sulla base di adeguate conoscenze teoriche e pratiche e di sufficiente autonomia, mansioni di natura tecnica e amministrativa nonché artistica di rilievo e complessità con notevole esperienza nel settore radiofonico, con facoltà di iniziativa per quanto attiene alle modalità di svolgimento ed all'organizzazione dei compiti loro affidati.

2

Appartengono a questo livello i lavoratori che compiono con adeguata conoscenza tecnico-pratica e nell'ambito della propria mansione, operazioni la cui esecuzione richiede capacità di elaborazione e/o attuazione.

1

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono lavori ed operazioni per le quali occorrono generiche conoscenze pratiche.

 

Quadri

Sono individuati due livelli di quadro.

Livello A

Appartengono di norma a questo livello i lavoratori inquadrati nella prima classe di retribuzione del c.c.n.l.

Livello B

Appartengono a questo livello i lavoratori che, nell'ambito della seconda classe di retribuzione del c.c.n.l., svolgono mansioni con poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionale nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa e rilevanza aziendale.

 

Indennità di funzione settore televisivo

A decorrere dal 1° giugno 2007 l'indennità di funzione quadri viene determinata nelle seguenti misure:

 

Quadri A € 70 lordi mensili per 13 mensilità

Quadri B € 58 lordi mensili per 13 mensilità

 

Indennità di funzione settore radiofonico

Per il settore radiofonico vengono riconosciuti "quadri" i lavoratori inquadrati al 6° livello della relativa classificazione.

Per detti lavoratori è concordata una indennità di funzione di € 41 lordi per 13 mensilità. 

 

ASPETTI DELLA RETRIBUZIONE

 

Retribuzione mensile

 

Divisore orario: 173,

Divisore giornaliero: 26

Elementi della retribuzione mensile: 1) minimo contrattuale;

2) l'indennità di contingenza fissata al 1° novembre 1991;

3) eventuali superminimi e compensi a carattere continuativo corrisposti mensilmente;

4) aumenti periodici di anzianità.

 

 

Variazioni retributive per le varie decorrenze

 

Settore televisivo

  

Livelli

01/07/2018
euro

01/07/2019
euro

01/10/2010
euro

1757,54

1804,64

1851,74

1611,66

1654,85

1698,04

1486,62

1526,46

1566,30

1417,15

1455,13

1493,11

1306,00

1341,00

1376,00

1097,60

1127,01

1156,43

916,98

941,55

966,13

805,83

827,43

849,02

694,68

713,30

731,91

 

Settore radiofonico

 

Livelli

01/07/2018
euro

01/7/2019(*)
euro

01/10/2020
euro

1284,27

1323,11

1361,96

1151,80

1186,68

1221,55

947,75

976,41

1005,07

809,20

833,70

858,20

683,24

703,91

724,58

571,01

588,27

605,54

(*) N.B. La data riportata nel testo contrattuale è 1/10/2019.

 

Scatti di anzianità

 

Settore televisivo

Ai lavoratori, per anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, spetterà, per ogni biennio di anzianità e fino ad un massimo di 5 bienni, un aumento retributivo il cui valore per i vari livelli è fissato nelle seguenti misure:

 

Livelli

Importi

24,79

22,72

21,69

21,17

19,63

18,08

15,49

12,91

12,39

 

Settore radiofonico

Ai lavoratori, per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, spetterà, per ogni biennio di anzianità e fino ad un massimo di 5 bienni, un aumento retributivo il cui valore per i vari livelli è fissato nelle seguenti misure:

 

Livelli

Importi

19,63

18,08

16,01

15,49

12,91

12,39

 

 

Indennità

 

Indennità per maneggio di denaro

Il lavoratore avrà diritto, per il periodo di effettivo svolgimento, ad una particolare indennità mensile ragguagliata al 6% del minimo tabellare del livello di appartenenza e della indennità di contingenza.

  

Retribuzione ultramensile

 

Tredicesima mensilità

Corresponsione: in occasione del Natale

Misura: una mensilità della retribuzione

 

Una tantum

In considerazione dell'andamento dei tassi di inflazione nel triennio 2015/2017, le parti concordano il riconoscimento di un importo compensativo a titolo di una tantum del valore di € 100,00 lordi, non parametrati ai livelli di inquadramento contrattuale, da corrispondere a febbraio 2018.

 

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

 Prova

 

Livelli

Durata in giorni di calendario

9, 8

180

7, 6, 5

90

4

60

3

45

2, 1

21

 

 Orario di lavoro

 

Orario settimanale

La durata massima dell'orario di é di 40 ore settimanali effettive e di 8 ore giornaliere, per una distribuzione dell'orario di lavoro su 5 giorni lavorativi, o di ore 6,40 giornaliere per una distribuzione dell'orario di lavoro su sei giorni lavorativi.

 

Ferma restando la normale durata della prestazione giornaliera, il turno notturno limitatamente alle emittenti tv, ha una durata di 39 ore settimanali a decorrere dal 1° gennaio 1985.

Fermo restando quanto precede, per le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo, di semplice attesa e custodia, l'orario normale contrattuale é fissato in 45 ore settimanali.

 

Flessibilità

Per far fronte a variazioni programmabili di produzione e per un corretto uso dello straordinario, l'orario normale di lavoro può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane. A tal fine le aziende attueranno orari comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle 40 ore e fino alle 48 ore a settimana con prestazioni lavorative inferiori alle 40 ore a conguaglio delle ore lavorate o da lavorare in più nel periodo.

 

 Trasferta

 

 

L'azienda ha facoltà di inviare il lavoratore in missione temporanea in sede diversa da quella di normale servizio.

Nel caso la missione richieda almeno un pernottamento, si considera trasferta.

Al lavoratore in missione o trasferta l'azienda corrisponderà:

a) il rimborso delle spese effettive sostenute per il viaggio con i normali mezzi di trasporto;

b) il rimborso delle spese documentate di vitto e di alloggio, nei limiti della normalità, quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;

c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie, documentate, per l'espletamento della missione.

In alternativa al piè di lista le aziende potranno proporre una indennità forfettaria di trasferta.

 

 Lavoro straordinario, notturno e a turni

 

Le prestazioni straordinarie - oltre l'orario normale giornaliero fino a 48 ore settimanali - saranno compensate con le seguenti maggiorazioni:

- 33% in orario diurno;

- 43% in orario notturno;

- 53% in orario festivo;

- 69% in orario festivo notturno.

Le prestazioni straordinarie oltre le 48 ore settimanali saranno compensate con le seguenti maggiorazioni:

- 34% in orario diurno;

- 44% in orario notturno;

- 54% in orario festivo;

- 74% in orario festivo notturno.

A fronte degli incrementi e dell'entità complessiva delle maggiorazioni così come consolidatesi nella contrattazione le parti si danno atto che i compensi per lavoro straordinario risultanti dall'applicazione delle aliquote suddette sono da intendersi già comprensivi di incidenza di detti compensi sugli istituti legali e contrattuali e sul t.f.r.

Pertanto gli istituti legali e contrattuali verranno comunque calcolati escludendo i compensi per lavoro straordinario diurno, notturno, festivo/domenicale e festivo notturno.

Eventuali diversi e più consistenti trattamenti a livello aziendale sono da intendersi già comprensivi degli incrementi previsti nel presente contratto nonché dell'incidenza sugli istituti legali e contrattuali e t.f.r. dei compensi sopra indicati.

Le parti infine convengono che le presenti intese regolano complessivamente gli istituti sopra indicati attraverso il complesso dei benefici concessi che è satisfattivo rispetto a eventuali diritti ed aspettative future.

Pertanto i benefici derivanti dal presente accordo essendo inscindibilmente connessi con l'eliminazione del possibile contenzioso in materia, potranno essere portati in compensazione con eventuali rivendicazioni da parte dei lavoratori per incidenze dei compensi per lavoro straordinario: diurno, notturno, festivo-domenicale diurno e festivo-domenicale notturno su istituti legali, contrattuali e t.f.r.

Si intendono per turni avvicendati quelle prestazioni che vengono effettuate dai lavoratori metodicamente in archi continui settimanali con almeno due orari diversi ed avvicendati.

Le ore effettuate in turni avvicendati saranno compensate con le seguenti maggiorazioni:

- 7% turni dalle 6 alle 22;

- 15% turno notturno dalle 22 alle 6.

Per i turni a cavallo tra diurno e notturno le maggiorazioni saranno commisurate alle ore effettivamente prestate in ciascuna fascia oraria.

Le percentuali suddette vanno applicate sulle quote orarie (1/173) degli elementi retributivi 1, 2, 3, 4 dell'art. 45 calcolate secondo i criteri previsti dallo stesso articolo.

Tutte le maggiorazioni di cui all'art. 43 ed al presente articolo non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore.

Al lavoratore turnista che nell'ambito del suo regime di orario di lavoro presta la propria attività nella giornata di domenica, effettuando il riposo festivo spettante in altro giorno della settimana, verrà riconosciuta la sola maggiorazione del 30% per quella domenica. Resta inteso che al suddetto lavoratore sarà comunque erogata l'indennità turno di cui al 10° comma del presente articolo.

Per le lavorazioni a turni avvicendati, il computo delle maggiorazioni per lavoro straordinario avverrà sulla base dell'orario che scaturisce dalla media plurisettimanale (ciclo della turnazione).

Il lavoro ordinario prestato dalle 22 alle 6 sarà compensato con la maggiorazione del 20%, esclusi i turnisti.

 

 Ferie, festività e permessi

 

Ferie

Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo retribuito nella misura di:

- 20 gg lavorativi in caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni;

- 24 gg lavorativi in caso di distribuzione dell'orario settimanale su 6 giorni.

 

Festività

Sono considerate festività:

a) le domeniche;

b) l'anniversario della liberazione (25 aprile); la festa del lavoro (1° maggio); l'anniversario della Repubblica (2 giugno);

c) Capodanno (1° gennaio); Epifania (6 gennaio); lunedì di Pasqua (mobile); Assunzione (15 agosto); Ognissanti (1° novembre); Immacolata Concezione (8 dicembre); Natale (25 dicembre); S. Stefano (26 dicembre); la ricorrenza del S. Patrono della località ove ha sede l'unità produttiva (per il comune di Roma: 29 giugno, SS. Pietro e Paolo, ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 1985, n. 792).

In sostituzione delle festività soppresse, di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54 ed a seguito del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, saranno concessi quattro giorni di permessi individuali retribuiti.

 

Trattamento economico

A) Il lavoratore che, nell'ambito del suo regime di orario, non lavora nelle festività di cui ai punti b) e c) predetti ha diritto:

1) alla normale retribuzione, senza alcun altro compenso per le festività, se la festività non coincide con la domenica;

2) se la festività coincide con la domenica (es.: 25 aprile che cade di domenica), ad 1/26 della normale retribuzione mensile, in aggiunta alla stessa.

B) Il lavoratore che, nell'ambito del suo regime di lavoro, lavora in una delle festività di cui ai punti b) e c) predetti, in aggiunta alla normale retribuzione mensile ha diritto:

1) se la festività non coincide con la domenica, al pagamento delle ore effettivamente prestate con la maggiorazione del 30%;

2) se la festività coincide con la domenica oltre al trattamento detto in precedenza a 1/26 della normale retribuzione.

C) Se il lavoratore, nell'ambito del suo regime di orario di lavoro, lavora di domenica e gode del riposo compensativo in altro giorno della settimana, quando una delle festività di cui ai punti b) e c) cade di domenica, oltre alla normale retribuzione mensile, ha diritto:

1) a 1/26 della normale retribuzione mensile;

2) al pagamento della sola maggiorazione del 30% per le ore effettivamente lavorate.

(Es.: un lavoratore che presta servizio 5 ore il 25 aprile cadente di domenica ha diritto:

- alla normale retribuzione;

- a 1/26 della normale retribuzione;

- al pagamento delle 5 ore maggiorate del 30%;

- se il riposo domenicale viene spostato ad altro giorno della settimana al lavoratore sarà pagata per le 5 ore lavorative la sola maggiorazione del 30%).

D) Se il lavoratore che presta attività per turni avvicendati e, nell'ambito del suo regime di orario di lavoro, lavora nella giornata di domenica effettuando il riposo settimanale spettante in altro giorno della settimana, e se in quella domenica cade una delle festività di cui ai punti b) e c), in aggiunta alla normale retribuzione comprensiva anche dell'indennità di turno, ha diritto a:

1) 1/26 della retribuzione mensile;

2) al pagamento della sola maggiorazione del 30% delle ore lavorate.

E) Il lavoratore che nell'ambito del suo regime di orario di lavoro presta attività lavorativa dalle 22 alle 6 nelle giornate di cui ai punti b) e c) ha diritto al pagamento delle ore effettivamente prestate con la maggiorazione del 40%.

 

Permessi straordinari

Al lavoratore che sia colpito da grave lutto per la perdita di un familiare diretto (genitore, figlio/figlia, coniuge, fratello/sorella, convivente "more uxorio") verrà concesso un permesso straordinario retribuito di tre giorni lavorativi.

 

 Assenze

 

Malattia e infortunio

In caso di interruzione del servizio dovuto a malattia il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 15 mesi.

L'obbligo di conservazione del posto per l'azienda cesserà comunque, ove nell'arco di 36 mesi si raggiungano i limiti di 15 mesi, anche con più periodi di malattia.

Il lavoratore ha diritto, ad integrazione di quanto erogato dall'Istituto previdenziale, laddove l'Istituto stesso eroghi la relativa indennità di malattia, all'intera retribuzione ordinaria netta (compresi i primi 3 giorni), per i primi 6 mesi; per i successivi 6 mesi ad un importo pari alla metà della retribuzione ordinaria netta ed alla conservazione del posto senza retribuzione per gli ulteriori 3 mesi.

In considerazione delle incertezze interpretative dell'attuale quadro normativo circa la sussistenza o meno dell'obbligo  da parte delle Aziende classificate nel settore dell'Industria dello Spettacolo di versamento del contributo malattia all'Inps per gli impiegati dipendenti, le Parti convengono che il trattamento economico di malattia, anticipato dalle imprese, verrà erogato dall'Istituto Previdenziale per i dipendenti di quelle Aziende che versano il suddetto contributo e direttamente dai datori di lavoro in caso contrario.

Nel caso di infortunio sul lavoro, l'azienda integrerà per tutti i lavoratori il trattamento erogato dall'istituto assicuratore fino al cento per cento della retribuzione netta, dal primo giorno fino all'abilitazione al lavoro.

Il periodo di conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non potrà eccedere il 50% della durata dello stesso contratto fino ad un limite massimo di 3 mesi e comunque non potrà superare la scadenza del termine apposto al contratto medesimo.

 

Aspettativa

E' facoltà dell'azienda concedere al lavoratore per giustificati e comprovati motivi, un periodo di aspettativa fino ad un massimo di tre mesi, rinnovabile.

Resta esclusa per tale periodo la corresponsione della retribuzione e viene interrotta la maturazione dell'anzianità a qualsiasi effetto, ivi compresi gli istituti contrattuali.

 

Maternità

Durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità le aziende corrisponderanno alle lavoratrici una integrazione al trattamento di legge in misura tale da far loro raggiungere la normale retribuzione netta mensile.

Ai sensi del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80 nel caso in cui il congedo parentale venga richiesto in modalità di fruizione oraria lo stesso sarà riconosciuto in gruppi minimi di 4 ore giornaliere con termine di preavviso pari a 5 giorni lavorativi.

 

Congedo matrimoniale

In caso di matrimonio compete al lavoratore non in prova un periodo di congedo di 15 giorni di calendario consecutivi con maturazione della retribuzione di fatto.

Per gli operai il trattamento economico di cui sopra è corrisposto dall'azienda con deduzioni di tutte le somme corrisposte dall'Inps.

Parimenti, in ottemperanza a quanto stabilito dalla l. 20 maggio 2016, n. 76 le parti concordano che il dipendente ha diritto ad un congedo straordinario di 15 giorni consecutivi di calendario comprovato mediante regolare documentazione.

La richiesta di congedo matrimoniale o di unione civile deve essere presentata dal dipendente con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi di anticipo.

 

Diritto allo studio

Sono riconosciute 150 ore di permessi retribuiti nel triennio, utilizzabili anche in un solo anno purché le ore di frequenza ai corsi siano almeno il doppio di quelle richieste come permesso. Le assenze contemporanee per la partecipazione a tali corsi non possono superare il 2% della forza occupata.

 

 Lavoro a tempo parziale

 

L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale consegue alla volontarietà di entrambe le parti (azienda e lavoratore), risultante da atto scritto nel quale devono essere indicate la durata della prestazione lavorativa e l'orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.

Il trattamento economico e tutti gli istituti contrattuali sono proporzionati all'orario concordato, sulla base del rapporto tra l'orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno.

Nel contratto a tempo parziale può essere prevista, con il consenso del lavoratore in forza, eventualmente assistito dalle OO.SS., formalizzato con atto scritto, la possibilità di variare la collocazione temporale della prestazione (nei casi di part-time orizzontale, verticale o misto) e/o la possibilità di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa (nei casi di part-time verticale o misto).

La variazione della collocazione temporale della prestazione comporta il riconoscimento al lavoratore di una indennità pari al 16% della quota giornaliera della retribuzione per ogni giorno interessato dalla variazione.

La variazione in aumento della durata della prestazione richiesta dall'azienda, comporta il riconoscimento al lavoratore di una indennità pari al 16% della quota giornaliera della retribuzione per ogni giorno interessato dalla variazione.

Viene meno il diritto a dette indennità qualora la variazione sia richiesta dal lavoratore seppur accettata dall'azienda.

Resta inteso che le variazioni della prestazione di cui sopra non possono essere richieste per un periodo, anche frazionato, superiore a 4 mesi nell'arco dell'anno solare.

Nel caso di richiesta di un lavoratore di passaggio da tempo pieno a tempo parziale mantenendo la stessa mansione, qualora quest'ultima preveda per il suo corretto svolgimento la flessibilità dell'orario, non ricorre alcun diritto alle indennità qualora intervengano nel corso delle attività cui è adibito il lavoratore variazioni dell'orario giornaliero o dell'articolazione dell'orario settimanale, fermo restando il pagamento di altre eventuali indennità previste dalla contrattazione collettiva.

In considerazione delle particolari caratteristiche che contraddistinguono l'attività radiotelevisiva, quali punte di più intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori assenti, esigenze produttive/organizzative, è consentita, con il consenso del lavoratore, la prestazione di lavoro supplementare fino ad un massimo di tre ore giornaliere e comunque non oltre la misura annua del 40% della prestazione a tempo parziale orizzontale.

Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con una maggiorazione del 15%.

In caso di effettuazione di ore supplementari nell'arco di un anno superiori al 35% delle ore massime previste, è riconosciuta al lavoratore part-time la facoltà di consolidare, come ore ordinarie, il 50% delle ore di prestazioni supplementari svolte.

Nel caso di part-time verticale è consentito, limitatamente ai giorni in cui è prevista la prestazione di lavoro a tempo pieno, lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori rispetto all'orario giornaliero originariamente pattuito, sulla base di quanto stabilito per i lavoratori a tempo pieno.

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti; a questo proposito l'azienda dà priorità, nel passaggio da tempo pieno a part-time o viceversa, ai lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni.

 

 Contratto a tempo determinato e di somministrazione

 

Possono essere stipulati contratti a tempo determinato o di somministrazione a tempo determinato, senza necessità di indicare specifiche esigenze del datore di lavoro, fermi i divieti di legge.

Ogni contratto dovrà avere durata massima di 48 mesi, senza ulteriore espletamento di quanto previsto dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 81/15. I contratti di durata inferiore potranno essere prorogati per cinque volte nell'arco dei 48 mesi. In caso di successione di più contratti a tempo determinato o di somministrazione a tempo determinato non potrà comunque essere superato il limite dei 48 mesi, effettivamente lavorati.

Le assunzioni a tempo determinato o di somministrazione a tempo determinato non possono superare il 30% del personale in forza con contratto a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato che risultino iscritti nel libro unico alla data del 1°  gennaio dell'anno di assunzione. Le frazioni si computano per intero. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

I limiti potranno essere superati in base ad accordi assunti in sede aziendale tra datori di lavoro e competenti strutture delle OO.SS. per comprovate esigenze produttive, tecniche o organizzative.

Il limite quantitativo del 30% non si applica ai contratti a tempo determinato o di somministrazione a tempo determinato conclusi per: a) sostituzione dei lavoratori assenti; b) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi per tutta la durata degli stessi; c) in caso di avvio di nuovi progetti/attività; un'attività o un progetto si intendono nuovi fino allo spirare del ventiquattresimo mese da quando hanno avuto inizio.

Per specifici programmi deve intendersi uno o più programmi trasmissioni e/o spettacoli

o produzioni anche a carattere continuativo, ciclico o di contenitore, purché predeterminati ed individuati espressamente nel contratto a termine.

Il diritto di precedenza di cui all'art. 24 d.lgs. 81/2015 si estingue decorsi dieci mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Sono esclusi i lavoratori licenziati per giusta causa e quelli che abbiano raggiunto i requisiti per il trattamento pensionistico, salvi altri casi di esclusione individuati nei contratti aziendali.

 

 Apprendistato

 

L'apprendistato può essere: per la qualifica e per il diploma professionale; professionalizzante o di mestiere, di alta formazione e ricerca.

È possibile svolgere il contratto di apprendistato anche in regime di somministrazione.

E' consentita l'assunzione fino a 3 apprendisti con apprendistato professionalizzante anche nelle aziende che abbiano fino a 2 lavoratori alle proprie dipendenze, nonché in quelle nelle quali il lavoro é svolto dall'imprenditore e dai suoi familiari senza l'ausilio di personale subordinato.

Nelle aziende che impiegano da 3 a 9 dipendenti qualificati possono essere assunti apprendisti in numero pari ai dipendenti specializzati e qualificati in servizio.

Ai sensi delle normativa vigente possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni per le seguenti qualifiche,   

ad esclusione delle mansioni con compiti di coordinamento e conduzione del rispettivo reparto e/o settore: 

- le qualifiche professionali con profilo al 3° livello ccnl tv; corrispondente al 2° livello per il settore radiofonico;

- le qualifiche professionali con profilo al 4° livello ccnl tv; corrispondente al 3° livello radiofonico;

- le qualifiche professionali con profilo al 5° livello ccnl tv; corrispondente al 4° livello per il settore radiofonico;

- le qualifiche professionali con profilo al 6° livello ccnl tv; corrispondente al 5° livello per il settore radiofonico;

 

Durata

Il contratto di apprendistato ha una durata minima di sei mesi.

La durata dell'apprendistato è legata al livello finale di professionalità da conseguire:

- 24 mesi per le qualifiche professionali con profilo individuato al 3° livello ccnl

TV (o 24 mesi); corrispondente al 2° livello radiofonico;

- 48 mesi per le qualifiche professionali con profilo individuato al 4° livello ccnl

TV (o 36 mesi); corrispondente al 3° livello radiofonico;

- 60 mesi per le qualifiche professionali con profilo individuato al 5° e al 6° livello ccnl TV (o 36 mesi); corrispondenti, rispettivamente, al 4° e al 5° livello radiofonico.

La durata dell'apprendistato dovrà essere ridotta al numero di mesi sopra indicati tra parentesi in presenza di apprendisti in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale, ovvero di scuola media superiore, o di attestato di qualifica professionale inerenti alla professionalità da acquisire.

I periodi di servizio prestati presso aziende diverse possono essere cumulati ai fini del calcolo della durata massima dell'apprendistato, a condizione che non risultino interruzioni superiori ad un anno e che si riferiscano alle stesse attività e qualifiche professionali.

La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato altri periodi di apprendistato è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo di apprendistato è stato interrotto.

 

Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante le imprese devono aver trasformato a tempo indeterminato almeno il 65% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato professionalizzante sia terminato nei diciotto mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del periodo di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di trasformare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova.

Le imprese che hanno in organico fino a 15 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante devono aver trasformato a tempo indeterminato almeno il 50% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato professionalizzante sia terminato nei diciotto mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del periodo di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di trasformare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova

I limiti di cui sopra non si applicano nel caso in cui nei diciotto mesi precedenti l'impresa abbia stipulato un solo contratto di apprendistato professionalizzante.

 

Periodo di prova

La durata del periodo di prova è legata alla qualifica professionale da conseguire ed é

determinata come segue:

- 30 giorni per le qualifiche appartenenti al 3° livello TV; 2° livello radiofonico;

- 45 giorni per le qualifiche appartenenti al 4° livello TV; 3° livello radiofonico;

- 45 giorni per le qualifiche appartenenti al 5° e al 6° livello TV; 4° e 5° livello radiofonico.

 

Retribuzione

La retribuzione degli apprendisti é determinata con gradualità, in funzione dell'anzianità professionale, e con riferimento alla normale retribuzione, ex art 45 del precedente CCNL dei lavoratori qualificati di pari livello come segue:

 

Settore televisivo

 

 

1° sem.

2° sem.

3° sem.

4° sem.

5° sem.

6° sem.

4° anno

5° anno

Professionalità 3° livello c.c.n.l.

80%

80%

85%

90%

 

 

 

 

Professionalità 4° livello c.c.n.l.

80%

80%

85%

90%

95%

95%

100%

 

Professionalità 5° e 6° livello c.c.n.l.

80%

80%

85%

90%

95%

95%

100%

100%

 

Settore radiofonico

 

 

1° sem.

2° sem.

3° sem.

4° sem.

5° sem.

6° sem.

4° anno

5° anno

Professionalità 2° livello c.c.n.l.

80%

80%

85%

90%

 

 

 

 

Professionalità 3° livello c.c.n.l.

80%

80%

85%

90%

95%

95%

100%

 

Professionalità 4° e 5° livello c.c.n.l.

80%

80%

85%

90%

95%

95%

100%

100%

 

 

A questi fini la frazione di mese superiore a 15 giorni verrà considerata mese intero.

 

Malattia e infortunio

In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, sarà corrisposto all'apprendista il 75% del trattamento economico.

 

 Estinzione del rapporto

 

Preavviso

Salvo quanto previsto dall'art. 2119 cod. civ., il rapporto di lavoro a tempo indeterminato potrà essere risolto da una delle parti con un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:

- 9° - 8° livello: 180 giorni di calendario;

- 7° - 6° - 5° livello: 90 giorni di calendario;

- 4° livello: 60 giorni di calendario;

- 3° livello: 45 giorni di calendario;

- 2° - 1° livello: 21 giorni di calendario.

I termini di preavviso di cui sopra hanno inizio dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese.

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione globale di fatto corrispondente al periodo di cui sopra, comprensiva del rateo di tredicesima.

 

Trattamento di fine rapporto

Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della legge 9 maggio 1982, n. 297.

La retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti della suddetta legge è composta dai seguenti elementi:

- minimo contrattuale;

- contingenza (secondo quanto stabilito dalla legge n. 297/1982);

- scatti di anzianità;

- superminimi individuali e collettivi;

- maggiorazione per turni avvicendati;

- indennità per maneggio denaro;

- tredicesima mensilità.

 

 

RICHIEDI CONSULENZA