Fonti di riferimento
c.c.n.l. 13 luglio 2015
accordo 13 luglio 2015
Parti stipulanti
Delegazione ABI e DIRCREDITO - FD, SINFUB, FABI, FALCRI, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, SILCEA, UGL-CREDITO, UILCA
Decorrenza e durata
13 luglio 2015 – 31 dicembre 2018
Campo di applicazione
Dirigenti delle imprese di credito, finanziarie e imprese controllate che svolgono attività creditizia, finanziaria, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 385/1993, o strumentale ai sensi degli artt. 10 e 59 del medesimo decreto.
Retribuzione mensile
Divisore giornaliero: 26 Elementi del trattamento economico: stipendio, scatti di anzianità e "importo ex ristrutturazione tabellare" per ciascuno scatto di anzianità
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Il trattamento economico minimo annuo è pari a:
- € 62.776,61 dal 1º dicembre 2008;
- € 63.247,47 dal 1º luglio 2009;
- € 63.879,92 dal 1º ottobre 2009;
- € 64.358,97 dal 1º dicembre 2009;
- € 64.841,66 dal 1º luglio 2010;
- € 65.327,99 dal 1º dicembre 2010.
Il trattamento economico minimo mensile è pari a:
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1/12/2008 |
1/7/2009 |
1/10/2009 |
1/12/2009 |
1/7/2010 |
1/12/2010 |
Stipendio |
4.828,97 |
4.865,19 |
4.913,84 |
4.950,69 |
4.987,82 |
5.025,23 |
Scatto di anzianità |
95,65 |
96,37 |
97,33 |
98,06 |
98,80 |
99,54 |
Importo ex ristrut. tabel. |
14,35 |
14,46 |
14,60 |
14,71 |
14,82 |
14,93 |
Per il periodo 13 luglio 2015-31 dicembre 2018 la misura mensile dello stipendio resta quella indicata nella tabella in allegato n. 2 al C.C.N.L. 29 febbraio 2012.
Scatti di anzianità
Abrogati dal 13 luglio 2015 fatto salvo lo scatto in corso di maturazione e trasformato in assegno ad personam, non riassorbibile, quanto già maturato a titolo di scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare.
Indennità
Trasferta e trasferimento
I relativi trattamenti sono determinati dall'impresa sulla base dei criteri generali previsti per i quadri direttivi dal c.c.n.l. 8 dicembre 2007.
Retribuzione ultramensile
Tredicesima mensilità
Corresponsione: entro il 20 di dicembre.
Maturazione: per dodicesimi, si considera come mese intero l'eventuale frazione.
Misura: una mensilità della retribuzione di fatto . Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al trattamento economico, la gratificazione compete in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi per i quali è stato corrisposto il trattamento stesso.
Dirigente ACRI in servizio al 1º novembre 1999: gli eventuali compensi percentuali sono computati sulla media degli ultimi dodici mesi (dal 1º dicembre dell'anno precedente al 30 novembre dell'anno in corso), mentre le diarie forfettizzate in via mensile o per periodi maggiori sono computate nella misura del 40%.
Premio aziendale
L'impresa stabilisce i criteri per l'attribuzione informandone gli Organismi sindacali della categoria.
Apposito elemento della retribuzione
È corrisposto in caso di mancato accordo, dopo 3 mesi dalla data di scadenza del contratto ai lavoratori un apposito elemento della retribuzione pari al 30% del tasso di inflazione previsto applicato alla voce stipendio; tale elemento non sarà più erogato dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto nazionale.
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
RAPPORTO DI LAVORO
Nuove assunzioni
Le aziende valuteranno prioritariamente le "posizioni" dei dirigenti collocati nella Sezione emergenziaie del "Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito" nonché dei dirigenti licenziati per motivi economici, i cui requisiti professionali coincidano con quelli ricercati dall'azienda.
Prova
Il periodo di prova è previsto per i soli dirigenti di nuova assunzione per un massimo di 6 mesi con possibilità di proroga per altri sei mesi, previo accordo fra le parti..
Giorni festivi
Sono considerati giorni semifestivi: la vigilia di Ferragosto, la vigilia di Natale, il 31 dicembre, la vigilia di Pasqua, nonché la ricorrenza del Santo Patrono.
Ex festività
Compete annualmente un pari numero di permessi giornalieri retribuiti a condizione che dette ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa per l'interessato e che il dirigente abbia diritto per quei giorni all'intero trattamento economico.
I permessi non usufruiti nell'anno vengono liquidati sulla base dell'ultima mensilità di retribuzione percepita nell'anno di competenza entro la fine di febbraio dell'anno successivo.
Le festività dell'Ascensione e del Corpus Domini sono convenzionalmente fissate, rispettivamente, il 39° ed il 60° giorno dopo la domenica di Pasqua.
Per gli anni 2012-2018 il numero di permessi per ex festività è ridotto di una giornata e il relativo ammontare è destinato a finanziare il Fondo per l'occupazione.
Lavoro straordinario, notturno e festivo maggiorazioni
Non previsto
Ferie
La durata delle ferie annuali è di 26 giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, anche nei confronti del dirigente che svolga la propria attività presso unità operante al sabato.
Dirigenti assunti direttamente dall'impresa con tale inquadramento: durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione è dovuto un congedo di 2 giorni per ciascuno dei mesi intercorrenti tra la data di assunzione ed il 31 dicembre dello stesso anno, computando come mese intero l'eventuale frazione di mese, con un massimo di 20 giorni.
Ai disabili rientranti nelle categorie di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione spettano rispettivamente 20 o 12 giorni a seconda se l'assunzione è avvenuta nel corso del primo o del secondo semestre.
Nel caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza per malattia, la riduzione di cui sopra non si applica se l'assenza non supera i sei mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per i primi sei mesi, salvo che l'assenza duri l'intero anno.
Assenze
Malattia e infortunio sul lavoro
Comporto:
Anzianità |
Mesi |
a) Fino a 5 anni |
6 |
b) Oltre 5 e fino a 10 anni |
8 |
c) Oltre 10 e fino a 15 anni |
12 |
d) Oltre 15 e fino a 20 anni |
15 |
e) Oltre 20 e fino a 25 anni |
18 |
f) Oltre 25 anni |
22 |
Durante il periodo di comporto compete l'intero trattamento economico.
Il comporto può essere calcolato con riferimento ai 48 mesi precedenti l'ultimo giorno di assenza considerato. In tal caso i periodi di conservazione del posto e del trattamento economico sono i seguenti:
Anzianità |
Mesi |
a) Fino a 5 anni |
8 |
b) Oltre 5 e fino a 10 anni |
10 |
c) Oltre 10 e fino a 15 anni |
14 |
d) Oltre 15 e fino a 20 anni |
18 |
e) Oltre 20 e fino a 25 anni |
22 |
f) Oltre 25 anni |
24 |
Le imprese segnaleranno, con un mese di anticipo, ai dirigenti interessati, nei singoli casi, la scadenza del termine del periodo di comporto contrattualmente previsto.
Tbc, e AIDS: i periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in sanatorio o di accertata necessità di cura, con un minimo di 12 mesi e un massimo di 30 mesi complessivi.
Non si tiene conto delle assenze per il tempo strettamente necessario per sottoporsi al trattamento di dialisi.
Malattie di carattere oncologico: i periodi di conservazione del posto e dell'intero trattamento economico sono raddoppiati con un massimo di 36 mesi complessivi.
Aspettativa: fino a 8 mesi non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio. La durata di più periodi di aspettativa non può tuttavia superare i 12 mesi in un quinquennio.
Il collocamento in aspettativa non può venire richiesto dal dirigente che sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia; in ogni caso il periodo di aspettativa non può durare oltre la data in cui l'interessato ultrasessantenne abbia maturato i requisiti in parola.
Maternità
Durante il congedo di maternità per gravidanza e puerperio, al dirigente compete il trattamento economico in misura pari alla retribuzione goduta in servizio, nel limite massimo di cinque mesi.
Congedo matrimoniale
15 giorni di calendario retribuiti
Congedi per motivi personali
Su richiesta del dirigente può essere concesso un congedo straordinario non retribuito per comprovate necessità personali o familiari.
Agevolazioni e provvidenze per motivi di studio
Competono le agevolazioni corrispondenti a quelle riconosciute aziendalmente al restante personale ai sensi del c.c.n.l. 8 dicembre 2007.
Dirigente sottoposto a procedimento penale
Il dirigente il quale venga a conoscenza, per atto dell'autorità giudiziaria (Pubblico ministero o altro magistrato competente), che nei suoi confronti sono svolte indagini preliminari ovvero è stata esercitata l'azione penale per reato che comporti l'applicazione di pena detentiva anche in alternativa a pena pecuniaria, deve darne immediata notizia all'impresa. Analogo obbligo incombe sul dirigente che abbia soltanto ricevuto informazione di garanzia.
Qualora l'impresa, in relazione a quanto previsto dall'art. 24, 1° comma, 1° e 2° alinea, intenda rinviare alle risultanze anche non definitive del procedimento penale la valutazione dei fatti che hanno dato luogo al procedimento stesso, deve dare di ciò comunicazione per iscritto al dirigente interessato.
L'impresa può anche disporre, in ogni fase del procedimento penale in atto, l'allontanamento dal servizio del dirigente interessato per motivi cautelari.
L'allontanamento dal servizio per motivi cautelari viene reso noto per iscritto al dirigente interessato e può essere mantenuto dall'impresa per il tempo dalla medesima ritenuto necessario ma non oltre il momento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del giudice penale.
La circostanza che il dirigente allontanato dal servizio per motivi cautelari, vi venga poi riammesso dall'impresa, pendenti le indagini preliminari o le successive fasi di cui al 1° comma, lascia immutati gli effetti della comunicazione sopra prevista.
Il dirigente allontanato dal servizio conserva, per il periodo relativo, il diritto all'intero trattamento economico ed il periodo stesso viene considerato di servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal c.c.n.l.
Anche durante il periodo di allontanamento del dirigente dal servizio per motivi cautelari, restano ferme, così per l'impresa che per il dirigente medesimo, le facoltà di recesso dal rapporto.
Tutele per fatti commessi nell'esercizio delle funzioni
Qualora nei confronti del dirigente venga notificata informazione di garanzia o provvedimento analogo ovvero esercitata azione penale in relazione a fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni, le eventuali sanzioni pecuniarie e le spese giudiziali, comprese quelle di assistenza legale, sono a carico dell'impresa, fermo restando il diritto dell'interessato a scegliersi un legale di sua fiducia.
La tutela di cui alla presente norma non si attua in presenza di azioni penali conseguenti a fatti o ad atti commessi in violazione di istruzioni o disposizioni emanate dall'azienda ed in tutti i casi in cui il comportamento del lavoratore sia in conflitto con l'azienda stessa.
Nei casi di cui sopra, al dirigente che sia privato della libertà personale verrà conservato il posto di lavoro con diritto alla retribuzione fermi restando i casi di risoluzione del rapporto da imputare a causa diversa.
Qualora il danneggiato si costituisca parte civile nei confronti del dirigente, l'onere dell'eventuale risarcimento è a carico dell'impresa.
Il dirigente che si trovi nelle condizioni di cui al presente articolo deve darne immediata notizia all'impresa.
Le garanzie e le tutele di cui sopra si applicano al dirigente anche successivamente alla cessazione del rapporto, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.
Le tutele di cui sopra, alle condizioni ivi stabilite, riguardano anche i dirigenti nei cui confronti sia esercitata azione penale relativa a fatti commessi nell'esercizio delle loro funzioni per l'adempimento di obblighi posti a carico della banca per antiriciclaggio, lotta all'usura, Mifid e privacy.
Provvidenze per i disabili
A ciascun figlio o persona equiparata a carico - secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari - che per grave minorazione fisica o psichica risulti portatore di handicap ai fini dell'apprendimento, viene corrisposta una provvidenza annuale di Euro 103,29.
Tale provvidenza viene corrisposta entro il mese di giugno di ciascun anno solare e non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età del portatore di handicap, a presentazione, da parte degli interessati, di idonea certificazione medica attestante, per l'anno di corresponsione, il sussistere delle condizioni richieste.
Estinzione del rapporto
Nel caso di risoluzione per giusta causa da parte dell'impresa, se i fatti che l'hanno determinata hanno provocato danno materiale all'impresa è possibile operare la compensazione tra quanto dovuto al dirigente e quanto al medesimo imputabile a titolo di risarcimento.
Ove non venga raggiunto un diretto accordo fra le parti sull'ammontare del danno, detto conteggio può essere effettuato in sede giudiziale, sempre fino a concorrenza delle somme relative, salvo restando comunque ogni eventuale maggior diritto dell'impresa stessa.
Preavviso
Licenziamento:
a) Dirigente non avente diritto con effetto immediato al "trattamento di previdenza aziendale migliorativo":
- mesi 5 se il dirigente ha un'anzianità di servizio non superiore ai 2 anni;
- un ulteriore mezzo mese per ogni successivo anno di anzianità con un massimo di altri 7 mesi di preavviso;
in conseguenza, il termine complessivo di preavviso non può, comunque, essere superiore a 12 mesi;
b) Dirigente avente diritto con effetto immediato al "trattamento di previdenza aziendale migliorativo": 6 mesi.
Dimissioni: 3 mesi
Morte del dirigente: agli aventi diritto esclusi dal "trattamento di previdenza aziendale migliorativo" compete il trattamento di cui alla precedente lett. a), agli aventi diritto compresi in detto trattamento: sette mensilità.
Trattamento di fine rapporto
La retribuzione annua di riferimento è composta, oltre che dallo stipendio, da tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo anche se con corresponsione periodica. Sono esclusi soltanto gli emolumenti di carattere eccezionale, quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche parziale, di spese sostenute, i trattamenti corrisposti al dirigente trasferito o in missione e i contributi versati dalle imprese per il finanziamento dei trattamenti previdenziali riconosciuti al personale delle aziende di credito.
Outplacement
Nel caso di risoluzione ad iniziativa dell'impresa ex art. 2118 cod. civ., questa è tenuta ad attivare una procedura di "outplacement", su richiesta dell'interessato che non abbia avanzato ricorso al Collegio arbitrale.
L'impresa tiene a proprio carico, per 6 mesi, l'importo della spesa da versare alla società di "outplacement", individuata d'intesa con il dirigente nell'ambito di quelle che abbiano aderito all'apposita Convenzione - che definisce anche gli standard di prestazione e di costo - stipulata dall'ABI.
Licenziamento ingiustificato
Ove il Collegio arbitrale, con motivato giudizio pronunciato secondo equità, riconosca che il licenziamento è ingiustificato ed accolga quindi il ricorso del dirigente, dispone contestualmente, a favore del dirigente ed a carico del datore di lavoro, a titolo risarcitorio, una indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine rapporto da corrispondersi in aggiunta a quest'ultime.
Sulla base delle proprie valutazioni circa gli elementi che caratterizzano il caso in esame, il Collegio stabilisce l'indennità supplementare nella misura graduabile tra:
- un minimo pari al corrispettivo di 7 mesi di preavviso ed in aggiunta al preavviso spettante al dirigente in base al c.c.n.l.;
- un massimo pari al corrispettivo di 22 mesi di preavviso ed in aggiunta al preavviso spettante al dirigente in base al c.c.n.l.
In caso di licenziamento di un dirigente con una anzianità di servizio globalmente prestato in impresa o nel gruppo, in qualsiasi qualifica, superiore a dieci anni, l'indennità supplementare è automaticamente aumentata, in relazione all'età del dirigente licenziato, ove questa risulti fra i 46 ed i 56 anni, nelle seguenti misure calcolate con i criteri di cui sopra:
- 2 mensilità in corrispondenza del 46° e 56° anno compiuto;
- 3 mensilità in corrispondenza del 47° e 55° anno compiuto;
- 4 mensilità in corrispondenza del 48° e 54° anno compiuto;
- 5 mensilità in corrispondenza del 49° e 53° anno compiuto;
- 6 mensilità in corrispondenza del 50° e 52° anno compiuto;
- 7 mensilità in corrispondenza del 51° anno compiuto.
Conciliazione delle controversie individuali di lavoro
Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta alla Commissione paritetica di conciliazione che ha titolo a formulare una proposta conciliativa e, relativamente alle controversie che hanno ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro, è abilitata a proporre una indennità avente natura risarcitoria, in misura non superiore, di norma, a 24 mensilità.
Se la conciliazione non riesce, si applicano le disposizioni dell'art. 412 c.p.c.
Dimissioni e risoluzioni consensuali del rapporto
La Commissione paritetica di conciliazione è abilitata alla convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro ex art. 4, comma 17, L. 28 giugno 2012, n. 92. A far tempo dal 12 marzo 2016 le dimissioni del dirigente e le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro intervenute nell'ambito della Commissione di cui al presente articolo sono efficaci ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151